Sentenza 3 febbraio 2000
Massime • 1
Nel procedimento camerale conseguente alla opposizione proposta dalla persona offesa alla richiesta di archiviazione, la presenza della medesima non è necessaria, sicché, in caso di suo impedimento a comparire non è imposto il rinvio della udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2000, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti - Presidente del 3.2.2000
Dott. Luigi Sansone - Consigliere SENTENZA
Dott. Oreste Ciampa - Consigliere N. 576
Dott. Giangiulio Ambrosini - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Adalberto Albamonte - Consigliere N. 21691/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal difensore, avv. Francesco Saverio Pettinari, di NE WI;
avverso l'ordinanza 9.2.1999 del gip del Tribunale di Firenze;
Visti gli atti, l'ordinanza, il ricorso e la memoria di replica;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Letto il parere del P.M., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il gip del Tribunale di Firenze con ordinanza 9.2.1999 disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di RD ST a seguito di annullamento con rinvio dell'ordinanza 30.10.1997 dello stesso gip disposto dalla Cassazione con sentenza 17.6.1998. L'ordinanza premette che l'udienza (già fissata per il 24.11.1988) aveva subito un primo rinvio su istanza della parte offesa NE WI per impedimento della stessa;
che all'udienza successiva (12.1.1999) non era stato evidenziato nessun nuovo impedimento per la parte offesa, ma una richiesta di rinvio era pervenuta intempestivamente;
che, in ogni caso, l'impedimento della parte offesa non è previsto dalla legge come causa di rinvio dell'udienza, come risulta dal combinato disposto degli artt. 409, 410 e 127 c.p.p.; che, infine, la parte offesa può comunque proporre le proprie osservazioni con memoria scritta.
In punto ammissibilità dell'opposizione alla richiesta di opposizione, relativamente alla richiesta di ulteriori indagini a carico del RD, l'ordinanza impugnata richiama le considerazioni svolte dalla precedente ordinanza annullata dalla Cassazione e osserva che era stata svolta ogni indagine utile a verificare la sussistenza di possibili motivazioni sottostanti alla decisione del RD di non Iscrivere il nome del NE nel registro delle indagini, di non formalizzare l'esecuzione di Indagini con la Procura della Repubblica di Napoli, di non rimettere alla stessa una nota inviata dalla D.I.A. con cui si riferivano gli esiti negativi di riscontri alla dichiarazione accusatoria formulata dalla RE. Rileva che queste omissioni, oltre la mancata trasmissione delle dichiarazioni della RE ai magistrati romani, all'atto della trasmissione degli atti per competenza territoriale alla Procura napoletana, se eventualmente erano censurabili sotto un profilo disciplinare, non potevano integrare gli estremi del reato di cui all'art. 323 c.p. Non si era invero prodotto alcun danno per l'opponente.
Ricorre la difesa dell'opponente, dopo aver premesso che il RD aveva svolto indebitamente indagini relativamente ad una falsa accusa a carico del NE di omicidio di HO AD (sua pretesa amante), pur essendo il caso archiviato, pur non essendo competente territorialmente e profittando di altra indagine (l'omicidio del giornalista RE):
1) per violazione di legge, in quanto la normativa di cui all'art.409, c. 2, c.p.p. prevale per la sua specificità su quella di cui all'art. 127 e indica le persone cui deve essere comunicata la data dell'udienza (tra cui la persona offesa), le quali sono legittimate a interloquire personalmente al contraddittorio: la necessaria partecipazione al contraddittorio importa che, in caso di assoluta impossibilità a comparire della parte offesa, deve essere disposto il rinvio dell'udienza camerale;
2) per violazione di legge in quanto l'art. 410, c. 2, c.p.p. subordina la legittimità dell'archiviazione alla duplice condizione della inammissibilità dell'opposizione e della manifesta infondatezza della notizia di reato, e impone al giudice di motivare In ordine alla eventuale inammissibilità o irrilevanza delle indagini suppletive richieste (il che nella specie non è avvenuto). Il P.G. presso questa Suprema Corte con requisitoria scritta riteneva fondata, anche alla luce della giurisprudenza delle Sezioni unite, la tesi del gip secondo cui il legittimo impedimento della parte offesa a comparire non comporta il rinvio dell'udienza camerale;
riteneva parimenti non apprezzabili le altre censure in quanto il provvedimento di archiviazione è ricorribile per cassazione soltanto nelle ipotesi di nullità previste dall'art. 127, c. 5, c.p.p. Con successiva memoria la difesa del NE propone nuovi motivi di ricorso, e segnatamente:
3) violazione di legge (art. 410, c. 2, c.p.p.) per mancanza di motivazione in relazione alla dichiarata inammissibilità della opposizione all'archiviazione;
4) violazione di legge per mancata tutela del diritto alla difesa della parte offesa;
5) violazione di legge per l'omessa pronuncia in ordine alle richieste indagini suppletive.
Con ulteriore memoria la difesa del NE contesta la pertinenza al caso della giurisprudenza citata dal P.G. a proposito della partecipazione non necessaria della parte offesa al giudizio sull'opposizione alla richiesta di archiviazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo è destituito di fondamento. È vero, infatti, che ai sensi dell'art. 409, c. 2, c.p.p. il gip deve dare avviso alla persona offesa dal reato della data di fissazione in camera di consiglio dell'udienza di discussione dell'istanza di archiviazione, ma è altrettanto vero che nessuna norma impone la presenza necessaria della stessa parte offesa alla predetta udienza. In questo senso si sono espresse le sez. un. di questa Corte (sent. 27.6.1998, Cerroni). Non sussiste una "partecipazione necessaria" della parte offesa al contraddittorio, ma una mera eventualità della presenza della stessa, opportunamente avvisata (il mancato avviso determina invece nullità), affinché possa svolgere, se ritiene, le proprie ragioni, a norma dell'art. 127, c. 3, c.p.p. Se, nel caso concreto, vi era stato un primo rinvio dell'udienza per impedimento a comparire della parte offesa, ciò non ha radicato in capo alla stessa parte offesa il diritto a partecipare all'udienza, essendo stato il primo rinvio determinato da una considerazione di mera opportunità da parte del giudice. La richiesta di un secondo rinvio per ulteriore impedimento, denegato dal giudice, rientra nel medesimo ambito di opportunità ritenuto dal giudice, insindacabile in sede di legittimità in quanto non costituente violazione di legge.
2. Anche gli ulteriori motivi di ricorso, sviluppati in quello principale e nella memoria successiva, non hanno pregio. Come puntualmente ha osservato il P.G. presso questa Suprema Corte nella requisitoria scritta, le censure attinenti a vizi di violazione di legge e di motivazione sono inconferenti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 409 c.p.p., essendo il provvedimento di archiviazione ricorribile per cassazione "solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127 comma 5", ossia in relazione a vizi in procedendo, non riscontrabili nella specie.
Tutte le violazioni di legge denunciate attengono, infatti, a disposizioni relative alle caratteristiche specifiche del procedimento di archiviazione, non invece al procedimento camerale.
3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2000