CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2026, n. 20641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20641 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Dott. AN RI Presidente N. SEZ. 1294/2026 Dott. RO ME D’Agostini Rel. Consigliere REGISTRO GENERALE N. 40937/2025 Dott. Giuseppe Coscioni Consigliere Dott. Daniela Bifulco Consigliere Dott. Fabio Mostarda Consigliere MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GI AU, nata a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 16/10/2025 del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RO ME D’Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR AT, che ha chiesto che la Corte di cassazione annulli l’ordinanza con rinvio per nuovo esame, limitatamente al sequestro disposto in data 23 luglio 2025; lette le conclusioni del difensore Avv. Antonietta Vattimo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 16 ottobre 2025 il Tribunale di Cosenza rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di AU GI avverso due decreti Penale Sent. Sez. 2 Num. 20641 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 15/05/2026 2 di sequestro probatorio emessi dal Pubblico ministero del Tribunale di Paola il 21 e il 23 luglio 2025. 2. Ha proposto ricorso l’indagata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza in ragione dei seguenti motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come stabilito dall’art. 173 disp. att. del codice di rito. 2.1. In via preliminare si osserva che con la richiesta di riesame si erano impugnati anche i decreti di convalida del sequestro emessi dal Pubblico ministero il 29 e 30 luglio 2025 e che sul punto l’ordinanza è rimasta silente. Detti provvedimenti non potevano limitarsi a richiamare il verbale di sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria e il Pubblico ministero avrebbe dovuto esprimere una propria valutazione sulla sussistenza del fumus del reato, che nel caso di specie è insussistente. 2.2. Quanto al decreto di sequestro probatorio del 21 luglio 2025, avente ad oggetto armi, munizioni, infissi relativi al locale di custodia delle armi e impianto di videosorveglianza (in relazione al reato di omessa custodia previsto dall’art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110), il Tribunale non ha motivato sulla sussistenza del fumus del suddetto reato, contestato alla ricorrente, neppure configurabile con riferimento alle armi antiche. Il decreto del Pubblico ministero doveva essere annullato in quanto difettava anche l'indicazione della esatta finalità probatoria delle armi comuni, di quelle antiche, degli infissi e dell'impianto di allarme. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che le armi in ogni caso non potessero essere restituite alla ricorrente, erede dell'ingegner Mancino, in quanto soggette a confisca obbligatoria alla luce di quanto previsto dall'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152. In realtà questa norma richiama il primo capoverso dell'art. 240 cod. pen. e quindi l'ipotesi della confisca facoltativa. 2.3. Quanto al decreto di sequestro probatorio del 23 luglio 2025, avente ad oggetto diversi dispositivi informatici, smartphones, devices, pc ed altro materiale informatico (in relazione ai reati di falso e ricettazione di cui agli artt. 476, 482 e 648 cod. pen.), si reitera l'eccezione già proposta con la richiesta di riesame circa l'omessa trasmissione del file audio-video che si assume ricettato, non rinvenuto nel computer in uso e nella disponibilità degli indagati. Il fatto è stato ammesso dallo stesso Pubblico ministero, risultando così dimostrata l'insussistenza del fumus del reato di ricettazione. Il Tribunale ha ignorato la circostanza e, discostandosi dai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, non ha spiegato perché i beni sequestrati 3 dovessero considerarsi cose pertinenti al reato né perché fosse proporzionato e adeguato un sequestro generalizzato di tutti i dispositivi informatici. 3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ai sensi dell’art. 611, commi 1-bis e 1-ter, del codice di rito. Il Procuratore generale ha depositato le conclusioni scritte suindicate, alle quali ha replicato la difesa, con memoria in data 12 maggio 2026. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e non consentiti. 5. L’ordinanza effettivamente non ha considerato la richiesta di riesame relativa ai due decreti di convalida del 29 e 30 luglio 2025, in relazione ai quali, però, nelle note depositate per l’udienza del 5 settembre 2025 e in quelle successive presentate per l’udienza di rinvio del 16 ottobre 2025 non erano specificamente indicati motivi inerenti ai due suddetti decreti, pure ivi genericamente richiamati. Risulta pertinente, pertanto, il condivisibile principio di recente affermato da questa Corte, secondo il quale, in tema di impugnazioni cautelari reali, la parte che propone richiesta di riesame, per la natura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolare appositi motivi, sicché, ove successivamente proponga ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame, deve dedurre motivi corrispondenti a quelli con i quali erano state fatte valere le questioni a questo prospettate, pena l'inammissibilità delle deduzioni, siccome nuove (Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, [...], Rv. 286752 – 01). Quanto ai due decreti di sequestro probatorio, va premesso che, secondo il diritto vivente, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932, del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, [...], Rv. 285608 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, [...], Rv. 269656 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01). Inoltre, avuto specifico riguardo al sequestro probatorio, quanto al fumus, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del 4 reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, ma con riferimento all'idoneità degli elementi fondanti la notitia criminis a rendere proficuo l'espletamento di ulteriori indagini funzionali all'acquisizione di prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili in carenza della sottrazione del bene (Sez. 6, n. 38910 del 23/10/2025, [...], Rv. 289016 – 01; Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278542 – 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, [...], Rv. 267007 – 01). 6. Nel caso di specie il Tribunale, sia pure con sintetica motivazione, ha evidenziato la sussistenza di detti elementi, desumibili già dai decreti di sequestro che enunciavano le condotte di reato ipotizzate, sulla base delle informative di polizia giudiziaria, nonché le finalità probatorie dei beni costituenti quantomeno cose pertinenti ai reati di omessa custodia delle armi (decreto del 21 luglio 2025), di falso e ricettazione (decreto del 23 luglio 2025). 7. Di contro, il ricorso si è sviluppato mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, sì da non consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nel vizio della violazione di legge, precludendo così uno scrutinio delle ragioni fatte valere e, in radice, l’ammissibilità stessa dell’impugnazione (in proposito vds., ad es., Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, [...], Vaccaro, Rv. 285800 – 01; Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, [...], Rv. 276748 – 01; Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, [...], Rv. 274471 – 01; Sez. 6, n. 57224 del 09/11/2017, [...], Rv. 271725 – 01; Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379 – 01). La ricorrente, poi, ha erroneamente interpretato l’art. 6, comma 1, della legge 22 maggio 1975, n. 152 (“Il disposto del primo capoverso dell'articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi), confondendo il primo capoverso (secondo comma) con il primo comma. La norma richiamata, dunque, si riferisce proprio alla confisca obbligatoria e le armi non potrebbero in ogni caso essere restituite;
per accertare se effettivamente ve ne sono di antiche, eventualmente sottratte alla confisca obbligatoria, occorrono accertamenti, così come sugli infissi e sull’impianto di allarme per verificare l’effettiva violazione dell’obbligo di custodia. Quanto al sequestro dei dispositivi informatici, fermo restando l’assorbente rilievo sulla inammissibilità del ricorso, non risulta neppure comprensibile l’eccezione proposta sulla omessa trasmissione di un atto (file) che la stessa difesa afferma non esserci. 5 8. Alla inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/05/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RO ME D’Agostini AN RI
udita la relazione svolta dal Consigliere RO ME D’Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR AT, che ha chiesto che la Corte di cassazione annulli l’ordinanza con rinvio per nuovo esame, limitatamente al sequestro disposto in data 23 luglio 2025; lette le conclusioni del difensore Avv. Antonietta Vattimo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 16 ottobre 2025 il Tribunale di Cosenza rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di AU GI avverso due decreti Penale Sent. Sez. 2 Num. 20641 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 15/05/2026 2 di sequestro probatorio emessi dal Pubblico ministero del Tribunale di Paola il 21 e il 23 luglio 2025. 2. Ha proposto ricorso l’indagata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza in ragione dei seguenti motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come stabilito dall’art. 173 disp. att. del codice di rito. 2.1. In via preliminare si osserva che con la richiesta di riesame si erano impugnati anche i decreti di convalida del sequestro emessi dal Pubblico ministero il 29 e 30 luglio 2025 e che sul punto l’ordinanza è rimasta silente. Detti provvedimenti non potevano limitarsi a richiamare il verbale di sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria e il Pubblico ministero avrebbe dovuto esprimere una propria valutazione sulla sussistenza del fumus del reato, che nel caso di specie è insussistente. 2.2. Quanto al decreto di sequestro probatorio del 21 luglio 2025, avente ad oggetto armi, munizioni, infissi relativi al locale di custodia delle armi e impianto di videosorveglianza (in relazione al reato di omessa custodia previsto dall’art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110), il Tribunale non ha motivato sulla sussistenza del fumus del suddetto reato, contestato alla ricorrente, neppure configurabile con riferimento alle armi antiche. Il decreto del Pubblico ministero doveva essere annullato in quanto difettava anche l'indicazione della esatta finalità probatoria delle armi comuni, di quelle antiche, degli infissi e dell'impianto di allarme. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che le armi in ogni caso non potessero essere restituite alla ricorrente, erede dell'ingegner Mancino, in quanto soggette a confisca obbligatoria alla luce di quanto previsto dall'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152. In realtà questa norma richiama il primo capoverso dell'art. 240 cod. pen. e quindi l'ipotesi della confisca facoltativa. 2.3. Quanto al decreto di sequestro probatorio del 23 luglio 2025, avente ad oggetto diversi dispositivi informatici, smartphones, devices, pc ed altro materiale informatico (in relazione ai reati di falso e ricettazione di cui agli artt. 476, 482 e 648 cod. pen.), si reitera l'eccezione già proposta con la richiesta di riesame circa l'omessa trasmissione del file audio-video che si assume ricettato, non rinvenuto nel computer in uso e nella disponibilità degli indagati. Il fatto è stato ammesso dallo stesso Pubblico ministero, risultando così dimostrata l'insussistenza del fumus del reato di ricettazione. Il Tribunale ha ignorato la circostanza e, discostandosi dai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, non ha spiegato perché i beni sequestrati 3 dovessero considerarsi cose pertinenti al reato né perché fosse proporzionato e adeguato un sequestro generalizzato di tutti i dispositivi informatici. 3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ai sensi dell’art. 611, commi 1-bis e 1-ter, del codice di rito. Il Procuratore generale ha depositato le conclusioni scritte suindicate, alle quali ha replicato la difesa, con memoria in data 12 maggio 2026. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e non consentiti. 5. L’ordinanza effettivamente non ha considerato la richiesta di riesame relativa ai due decreti di convalida del 29 e 30 luglio 2025, in relazione ai quali, però, nelle note depositate per l’udienza del 5 settembre 2025 e in quelle successive presentate per l’udienza di rinvio del 16 ottobre 2025 non erano specificamente indicati motivi inerenti ai due suddetti decreti, pure ivi genericamente richiamati. Risulta pertinente, pertanto, il condivisibile principio di recente affermato da questa Corte, secondo il quale, in tema di impugnazioni cautelari reali, la parte che propone richiesta di riesame, per la natura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolare appositi motivi, sicché, ove successivamente proponga ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame, deve dedurre motivi corrispondenti a quelli con i quali erano state fatte valere le questioni a questo prospettate, pena l'inammissibilità delle deduzioni, siccome nuove (Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, [...], Rv. 286752 – 01). Quanto ai due decreti di sequestro probatorio, va premesso che, secondo il diritto vivente, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932, del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, [...], Rv. 285608 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, [...], Rv. 269656 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01). Inoltre, avuto specifico riguardo al sequestro probatorio, quanto al fumus, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del 4 reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, ma con riferimento all'idoneità degli elementi fondanti la notitia criminis a rendere proficuo l'espletamento di ulteriori indagini funzionali all'acquisizione di prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili in carenza della sottrazione del bene (Sez. 6, n. 38910 del 23/10/2025, [...], Rv. 289016 – 01; Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278542 – 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, [...], Rv. 267007 – 01). 6. Nel caso di specie il Tribunale, sia pure con sintetica motivazione, ha evidenziato la sussistenza di detti elementi, desumibili già dai decreti di sequestro che enunciavano le condotte di reato ipotizzate, sulla base delle informative di polizia giudiziaria, nonché le finalità probatorie dei beni costituenti quantomeno cose pertinenti ai reati di omessa custodia delle armi (decreto del 21 luglio 2025), di falso e ricettazione (decreto del 23 luglio 2025). 7. Di contro, il ricorso si è sviluppato mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, sì da non consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nel vizio della violazione di legge, precludendo così uno scrutinio delle ragioni fatte valere e, in radice, l’ammissibilità stessa dell’impugnazione (in proposito vds., ad es., Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, [...], Vaccaro, Rv. 285800 – 01; Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, [...], Rv. 276748 – 01; Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, [...], Rv. 274471 – 01; Sez. 6, n. 57224 del 09/11/2017, [...], Rv. 271725 – 01; Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379 – 01). La ricorrente, poi, ha erroneamente interpretato l’art. 6, comma 1, della legge 22 maggio 1975, n. 152 (“Il disposto del primo capoverso dell'articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi), confondendo il primo capoverso (secondo comma) con il primo comma. La norma richiamata, dunque, si riferisce proprio alla confisca obbligatoria e le armi non potrebbero in ogni caso essere restituite;
per accertare se effettivamente ve ne sono di antiche, eventualmente sottratte alla confisca obbligatoria, occorrono accertamenti, così come sugli infissi e sull’impianto di allarme per verificare l’effettiva violazione dell’obbligo di custodia. Quanto al sequestro dei dispositivi informatici, fermo restando l’assorbente rilievo sulla inammissibilità del ricorso, non risulta neppure comprensibile l’eccezione proposta sulla omessa trasmissione di un atto (file) che la stessa difesa afferma non esserci. 5 8. Alla inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/05/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RO ME D’Agostini AN RI