Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2006, n. 38171
CASS
Sentenza 28 settembre 2006

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Massime1

L'art. 3 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il procedimento penale possa essere sospeso per la pendenza di altro procedimento penale, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione, costituendo esso espressione di una ragionevole scelta del legislatore ispirata all'intento di garantire la massima autonomia di giudizio in ciascun procedimento penale, nell'ambito del quale deve essere sempre e comunque ricercata la verità, senza condizionamenti derivanti dagli elementi raccolti in altri procedimenti (principio affermato, nella specie, con riguardo alla pendenza di un procedimento penale per falsa testimonianza, di cui si assumeva la rilevanza ai fini del giudizio sulla responsabilità del soggetto che figurava imputato nel diverso procedimento nel corso del quale la questione di costituzionalità era stata sollevata).

Commentario1

  • 1Art. 3 c.p.p. Questioni pregiudiziali
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2006, n. 38171
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38171
Data del deposito : 28 settembre 2006

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