Sentenza 28 settembre 2006
Massime • 1
L'art. 3 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il procedimento penale possa essere sospeso per la pendenza di altro procedimento penale, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione, costituendo esso espressione di una ragionevole scelta del legislatore ispirata all'intento di garantire la massima autonomia di giudizio in ciascun procedimento penale, nell'ambito del quale deve essere sempre e comunque ricercata la verità, senza condizionamenti derivanti dagli elementi raccolti in altri procedimenti (principio affermato, nella specie, con riguardo alla pendenza di un procedimento penale per falsa testimonianza, di cui si assumeva la rilevanza ai fini del giudizio sulla responsabilità del soggetto che figurava imputato nel diverso procedimento nel corso del quale la questione di costituzionalità era stata sollevata).
Commentario • 1
- 1. Art. 3 c.p.p. Questioni pregiudizialihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2006, n. 38171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38171 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 28/09/2006
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1086
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 017562/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
DE MA NC, N. il 02/06/1966;
avverso SENTENZA del 07/02/2006 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI Angelo;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GARINO Vittorio che ha concluso per la manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale e la inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 07/02/2006 la Corte Militare di Appello riduceva a mesi 5 di reclusione militare la maggior pena inflitta al Maresciallo CC. DE MA NC dal Tribunale Militare di La Spezia con pronuncia del 30/03/2005, che lo aveva dichiarato responsabile del reato di ubriachezza aggravata in servizio, per essere stato colto in stato di ubriachezza durante la prestazione di un servizio perlustrativo automontato, e lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 7 di reclusione militare.
Osservava la Corte predetta che il giudizio di colpevolezza espresso dai giudici di prime cure era da condividere, e che le doglianze dell'appellante concernenti la ravvisabilità della sua responsabilità erano da respingere in base alle seguenti considerazioni:
Appariva priva di fondamento la richiesta, avanzata dall'appellante in via subordinata, di sospendere il processo in attesa della decisione di quello a carico del teste AR RI, contro il quale era stato intrapreso procedimento penale per falsa testimonianza, essendo apparse reticenti alcune sue dichiarazioni sulle condizioni dell'imputato;
gli elementi emersi a carico del De SI costituivano adeguato supporto probatorio in ordine alla sua responsabilità, essendo emerso dalle testimonianze raccolte che egli la mattina del 14/04/2003, essendo stato comandato, con funzioni di capo equipaggio, per un servizio automontato insieme all'app.to AR, era rientrato dopo appena un'ora dall'inizio, adducendo ragioni scarsamente plausibili;
che nell'occasione il sunnominato AR, che svolgeva funzione di autista, nel fare rientro in caserma, aveva fatto all'app.to Anello un gesto con il pollice destro diretto verso il viso, per significare che il De SI aveva bevuto, anche se poi il predetto AR aveva smentito la circostanza;
che i testi IA UO e GI avevano riferito che quella mattina il De SI era rientrato poco tempo dopo l'inizio del servizio e, alla richiesta di chiarimenti, aveva avuto una reazione alterata e del tutto inadeguata, facendo discorsi privi di senso, appariva eccessivamente euforico, articolava le parole con difficoltà, aveva gli occhi annacquati e molto lucidi e aveva un alito fortemente impregnato di alcool;
che lo stesso De SI aveva confermato il racconto fatto dal AR circa lo strano comportamento da lui mantenuto durante il servizio (aveva abbracciato un cittadino senza alcun motivo e nonostante non lo conoscesse affatto, il quale gli aveva chiesto chiarimenti in ordine ad una contravvenzione da lui subita in precedenza, accartocciando poi il verbale che si era fatto consegnare con la promessa di informarsi;
e, inoltre, si era avvicinato ai vetri di uno scuolabus, rivolgendosi ad un bambino di colore che si trovava a bordo, gridandogli "America, America");
Tali comportamenti potevano trovare adeguata spiegazione solo in uno stato di ubriachezza dell'imputato;
II reato ascrittogli appariva pienamente realizzato, non essendo a tal fine necessaria la totale incapacità a prestare il servizio, ma essendo sufficiente una apprezzabile menomazione di tale capacità.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, il De SI, deducendo:
1) Manifesta illogicità della motivazione, sotto il profilo che la Corte territoriale aveva ritenuto sufficienti solo alcune delle testimonianze raccolte, senza tenere conto dei dubbi e delle perplessità sollevate dalla difesa in ragione del fatto che altre testimonianze avevano invece escluso che il De SI presentasse i sintomi tipici dell'ubriachezza, come avere l'alito impregnato di alcool o il barcollare, e la teste IN, che quella mattina lo aveva accompagnato in caserma, aveva escluso che lo stesso avesse ingerito bevande alcoliche, potendo l'insolito comportamento dell'imputato avere spiegazioni alternative a quella, erroneamente ritenuta come univoca dai giudici di merito, dello stato di ubriachezza;
2) Illegittimità costituzionale dell'art. 3 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione, sotto il profilo che la norma suddetta, nell'escludere la sospensione del processo in caso di pendenza di altro procedimento penale, ammettendola solo nel caso in cui l'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile sullo stato di famiglia o di cittadinanza, da vita ad una disparità di trattamento, violando in tal modo i principi dell'uguaglianza dei cittadini e del giusto processo, laddove nella specie appariva preliminare l'accertamento sulla eventuale responsabilità dell'app.to AR, che la mattina dei fatti componeva l'equipaggio automontato, in ordine al reato di falsa testimonianza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di incostituzionalità proposta dal ricorrente con il secondo motivo di gravame. Il ricorrente dubita della legittimità costituzionale dell'art 3 c.p.p., nella parte in cui non prevede la possibilità di sospensione del processo in caso di pendenza di altro procedimento penale per asserito contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost. Nella specie tale eccezione sarebbe rilevante, attesa l'asserita pendenza di un procedimento penale a carico dell'app.to AR RI, il quale componeva l'equipaggio automontato in qualità di autista dell'equipaggio del quale l'imputato era capo, la cui testimonianza sarebbe influente sul giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato.
Ora, a prescindere dalla considerazione che in effetti la pronuncia di colpevolezza del De SI poggia non soltanto sulla testimonianza del AR ma anche su altri molteplici elementi, per cui la suddetta eccezione di incostituzionalità potrebbe in ipotesi ritenersi anche non rilevante, tuttavia la Corte ritiene che in ogni caso la questione sollevata sia manifestamente infondata.
Bisogna infatti tenere presente che nel sistema processuale vigente, secondo una scelta del legislatore che non appare affatto illogica e arbitraria, il potere, che costituisce anzi una mera facoltà, del giudice di sospendere il processo per ragioni di pregiudizialità e solo per i casi previsti dall'art. 3 c.p.p. è configurato come del tutto eccezionale in riferimento alle questioni sullo stato di famiglia o di cittadinanza (v. Corte Cost. Sent. n. 229 del 20/05/1991). Non è invece prevista ne' regolata l'efficacia delle sentenze penali nell'ambito di altro giudizio penale perché il legislatore ha voluto garantire la massima autonomia ai relativi giudizi, sul presupposto che nel processo penale deve essere comunque sempre ricercata la verità senza condizionamenti derivanti dagli elementi raccolti in altri processi, per modo che quanto accertato nella precedente pronuncia penale non fa stato in quello successivo. Trattasi di una scelta strettamente riservata al legislatore, che non si configura ne' come arbitraria ne' come operata in violazione del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Ciò, per la semplice ragione che, a parità di condizioni (e cioè in caso di pendenza di processo penale che potrebbe avere una qualche influenza su di un altro), la situazione è regolata in maniera uniforme e senza alcuna differenziazione. Di conseguenza, la dedotta questione di legittimità costituzionale non può che essere dichiarata manifestamente infondata.
2. Per ciò che concerne invece la doglianza concernente l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto, i motivi addotti dal ricorrente a sostegno della impugnazione, con i quali si deduce manifesta illogicità della motivazione, non denunciano alcun vizio di legittimità, ma, al contrario, mirano ad ottenere una diversa decisione, a lui favorevole, rispetto a quella adottata nei gradi precedenti, consistono in osservazioni che ripropongono sic et simpliciter questioni fattuali che sono stati esaurientemente esaminate dai giudici di merito, e mirano ad ottenere una riconsiderazione in chiave diversa delle risultanze processuali.
In casi del genere, qualora, come nel caso in esame, la valutazione del giudice di merito sia sorretta da adeguata e convincente motivazione, essa si sottrae ad ogni censura nel corso del giudizio di legittimità.
Nella specie la sentenza poggia su di una motivazione ampia, approfondita e convincente, saldamente ancorata ai dati processuali, alla quale il ricorrente ha saputo opporre solo doglianze per un verso inconsistenti e, per l'altro, manifestamente prive di fondamento.
Non appare ne' illogico ne' giuridicamente erroneo dedurre dalle specifiche testimonianze dei carabinieri presenti in caserma la mattina dei fatti, ed escussi nel corso del processo, che l'imputato era effettivamente in preda ai fumi dell'alcool, e di tale convincimento è stata data sufficiente e congrua dimostrazione con argomentazioni che appaiono tutt'altro che illogiche e che non prestano il fianco a critiche di sorta, essendo stata adeguatamente sminuita la portata di alcune singole testimonianze apparse compiacenti, come quelle della teste IN, amica dell'imputato, e dell'app.to AR, componente del medesimo equipaggio automontato capeggiato dall'imputato. Questa Corte ha ripetutamente chiarito che "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali", (v, ex plurimis, Cass., Sez. Un., sent. n. 6402 del 02/07/1997, Dessimone;
e, nello stesso senso, Sez. Un., sent. n. 12 del 31/05/2000, Jakani;
Sez. Un., sent n. 24 del 24/11/1999, Spina ecc.).
Da tali principi questo collegio non intende discostarsi, ritenendoli pienamente condivisibili.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso, in accoglimento delle richieste del Procuratore Generale Militare presso questa Corte, va dichiarato inammissibile, ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua in relazione ai profili di colpa palesemente ravvisabili nel gravame, di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dedotta. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2006