Sentenza 23 aprile 1999
Massime • 1
Il ricorso incidentale per cassazione con il quale la parte totalmente vittoriosa nel merito riproponga una questione logicamente preliminare, decisa in senso a lei sfavorevole, deve essere esaminato prima del ricorso principale della parte soccombente nel merito ed indipendentemente, quindi, da ogni valutazione sulla fondatezza di tale ricorso, perché sin dal momento in cui, con il ricorso principale, si rende incerta la vittoria nel merito, sorge l'interesse che comporta l'ammissibilità del ricorso incidentale e ne giustifica l'esame in un ordine logico delle questioni proposte dalle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/1999, n. 4056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4056 |
| Data del deposito : | 23 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente
Dott. Ettore MERCURIO Consigliere
Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere
Dott. Camillo FILADORO Cons. Relatore
Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL AN, elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia n.195, presso l'avv. Sergio Vacirca che lo rappresenta e difende, per procura speciale Notaio Faggioni di Carrara rep. 21851 DEL 2 LUGLIO 1997;
- ricorrente -
contro
SABED spa, Società RI e Derivati (oggi VA RI e Derivati spa), in persona del legale rappresentante pro tempore, ing. Roberto Torsella, amministratore delegato della società, elettivamente domiciliato in Roma, via di Ripetta n.22, presso l'avv. Gerardo Vesci, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Riccardo Diamanti del Foro di Carrara;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Massa Carrara del 4-21 giugno 1996 n. 332, notificata il 14 febbraio 1997;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 gennaio 1999 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Uditi gli avvocati Sergio Vacirca e Riccardo Diamanti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, il quale ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 4-21 giugno 1996, il Tribunale di Massa Carrara respingeva l'appello proposto da EL AN avverso la sentenza del Pretore di Massa del 7 agosto 1995, e dichiarava che la dequalificazione professionale subita dal EL all'interno della società SABED per effetto del mutamento di mansioni, non poteva essere definita illecita.
Infatti, osservavano i giudici di appello, dall'esame complessivo delle deposizioni testimoniali non poteva ricavarsi la prova di un intento illecito specificamente diretto a danneggiare il ricorrente. Il Tribunale rilevava che vi era stata effettivamente "una modificazione in senso restrittivo dell'ampiezza di contenuto delle precedenti mansioni tecniche e del livello di professionalità ed autonomia del ricorrente", che era divenuto da responsabile del servizio Termoelettrico dello stabilimento SABED di Massa e dal 1990 anche del reparto Strumentazioni, semplice assistente progettazione elettrostrumentale dal mese di aprile 1994 presso lo stesso stabilimento, alle dipendenze dell'ing. Riccioli. In presenza di una radicale riorganizzazione dei servizi e dei reparti, con soppressione di alcuni di essi, il Tribunale riteneva tuttavia di non poter valutare la razionalità o la dannosità di tali operazioni, e ciò neppure ove queste avessero comportato restrizioni -economiche o di mansioni- a livello del personale. La restrizione qualitativa e quantitativa dei compiti precedentemente svolti, osservava il Tribunale, scaturiva infatti quale logica conseguenza di una generale ristrutturazione aziendale, operata nell'intento di salvaguardare l'impresa dalla concorrenza di mercato. Questa scelta non poteva essere sindacata nel merito dall'autorità giudiziaria, che non può ingerirsi nella libera attività imprenditoriale al punto di controllare se tali scelte - sul piano tecnico ed economico e del personale da preporre o meno ai nuovi reparti o da mantenere o meno alla direzione di un certo servizio- fossero o meno valide, dovendosi invece limitare a verificare se sussista o meno la configurabilità della volontà di porre in essere un atto illecito, ai danni di un determinato lavoratore, senza valido motivo.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il EL con unico motivo.
Resiste la società SABED con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale definito condizionato.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono innanzitutto essere riuniti i due ricorsi, proposti entrambi contro la medesima decisione.
Con l'unico motivo, il ricorrente principale denuncia violazione dell'art.2103 codice civile. Le decisioni cui è pervenuto il Tribunale, secondo il ricorrente, contrastano infatti non solo con l'art.2103 codice civile (che vieta l'adibizione a mansioni inferiori) ma anche con il sistema attuale di diritto del lavoro, che vieta il compimento di qualsiasi atto posto in essere per recare danno ad un singolo lavoratore.
La società con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato denuncia violazione di legge (art.2103 codice civile) rilevando che nel caso di specie non vi era stata dequalificazione professionale e che anzi l'adibizione del ricorrente al settore della progettazione elettrostrumentale costituiva incremento della responsabilità, rispetto alle mansioni di responsabile della officina termoelettrica in precedenza esercitate, che svolgeva attività meramente operativa ed era stata inserita nel settore montaggi e manutenzione in una posizione gerarchicamente inferiore a quella già occupata dal EL.
Nel nuovo compito, rilevava la società, al EL erano state assegnate mansioni di progettazione nel settore elettrostrumentale, con conseguente responsabilità in relazione ai risultati ed alla gestione della progettazione stessa.
Scopo della riorganizzazione dell'intera azienda -sottolinea la società- era quello di realizzare un accorpamento delle varie funzioni in settori omogenei e tra queste funzioni -in considerazione della necessità dell'azienda di rafforzare il settore progettuale- innovativo assumeva indubbiamente importanza fondamentale quella relativa alla progettazione.
Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale denuncia contraddittorietà ed insufficienza di motivazione, rilevando che la sentenza impugnata omette ogni indicazione degli elementi dai quali si ricaverebbe la modificazione in senso restrittivo delle mansioni del ricorrente, senza neppure tentare di collocarle nell'ambito del nuovo assetto organizzativo.
La ricorrente incidentale, in particolare, sottolinea che l'utilizzazione della parola "assistente" non può assumere alcun particolare significato di retrocessione rispetto alle precedenti mansioni di responsabile di reparto e richiama sul punto la deposizione del teste ing. Riccioli.
Con il terzo ed ultimo motivo, la ricorrente incidentale denuncia ancora insufficienza e contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la stessa non ha tenuto conto -ai fini della dedotta dequalificazione- che era stata creata una specifica attività di progettazione elettrostrumentale, della quale il EL era stato nominato responsabile, in posizione di staff con l'ufficio progettazione e automazione dell'ing. Posterli. La ricorrente incidentale richiama ancora le risultanze istruttorie, per sottolineare che al EL erano stati attribuiti responsabilità e compiti di primaria importanza in un settore strategico dell'azienda, con la responsabilità di singoli budget di investimento.
Ritiene il Collegio che debba essere esaminato in via pregiudiziale il ricorso incidentale proposto dalla società ED RI e derivati spa (ora VA bario e derivati spa).
E ciò anche se lo stesso viene formalmente definito come "condizionato" all'accoglimento del ricorso principale, dovendosi tener conto delle intenzioni reali delle parti, esplicitate dai contenuti dei due ricorsi.
Al di là dell'intestazione formale, infatti, nel ricorso incidentale si contesta in radice che vi sia stata dequalificazione professionale del EL.
Invece, nel ricorso principale si dà per presupposta la esistenza di una tale dequalificazione, contestandosi solo nell'unico motivo, l'erroneità della tesi seguita dal Tribunale secondo la quale la dequalificazione, per essere illecita, dovrebbe essere ispirata ad un intento illecito, specificamente diretto a danneggiare il lavoratore. In una situazione di questo genere, non vi è dubbio che il ricorso incidentale per cassazione debba essere esaminato prioritariamente, quindi prima ancora di affrontare (nella sola ipotesi di rigetto dello stesso) il ricorso principale del EL. Tra l'altro, sin dal momento in cui con il ricorso principale si rende incerta la vittoria finale, sorge l'interesse che rende ammissibile il ricorso incidentale, giustificando l'esame in un ordine logico di tutte le questioni proposte dalle parti. In questo senso, seppur solo con riferimento alla riproposizione di questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, si è espressa la giurisprudenza più recente di questa Suprema Corte (Cass. 6997 del 24 giugno 1993, 7849 del 24 settembre 1994, 13862 del 23 dicembre 1991). Il ricorso incidentale, solo apparentemente condizionato, deve essere accolto, poiché le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, che affermano la sussistenza di una dequalificazione del EL a seguito dell'assegnazione delle nuove mansioni non sono sufficienti a sorreggere la motivazione.
Esse si basano, più che sui contenuti delle diverse mansioni, sulla definizione delle due diverse posizioni "assistente" e "responsabile di reparto" senza entrare nel merito delle responsabilità attribuite al ricorrente prima e dopo l'assegnazione ad altre mansioni. Nella motivazione della sentenza non vi è riferimento alcuno alle nuove mansioni del EL nell'ambito del nuovo assetto organizzativo (in qualità di addetto alla progettazione nel settore elettrostrumentale) e nulla si deduce in ordine alla valorizzazione della sua capacità innovativa e progettuale, che pure esse implicherebbero - secondo quanto esposto dalla società nel primo motivo del ricorso incidentale (pag. 20 e seguenti)-. Il ricorso incidentale deve pertanto essere accolto per quanto di ragione, dichiarandosi, assorbito il ricorso principale. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di La Spezia, che provvederà anche per le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi e accoglie per quanto di ragione il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale. Cassa in relazione al ricorso accolto e rinvia al Tribunale di La Spezia anche per le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 1999