Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/1999, n. 4056
CASS
Sentenza 23 aprile 1999

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Il ricorso incidentale per cassazione con il quale la parte totalmente vittoriosa nel merito riproponga una questione logicamente preliminare, decisa in senso a lei sfavorevole, deve essere esaminato prima del ricorso principale della parte soccombente nel merito ed indipendentemente, quindi, da ogni valutazione sulla fondatezza di tale ricorso, perché sin dal momento in cui, con il ricorso principale, si rende incerta la vittoria nel merito, sorge l'interesse che comporta l'ammissibilità del ricorso incidentale e ne giustifica l'esame in un ordine logico delle questioni proposte dalle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/1999, n. 4056
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4056
    Data del deposito : 23 aprile 1999

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