Sentenza 22 settembre 2010
Massime • 1
La reiterazione della stessa falsa testimonianza in fasi successive del medesimo procedimento integra un unico reato, il quale si consuma nel momento in cui viene resa la prima dichiarazione mendace.
Commentario • 1
- 1. Prove inutilizzabili nel giudizio penale: utilizzabili nel processo civile di rinvio? (Cass., 43896/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2010, n. 36538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36538 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 22/09/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 1543
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 12724/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
\P GE MA, nato il *30 gennaio 1975*;
avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - sez. distaccata di Sassari - che ha confermato la sentenza 12 novembre 2008 del Tribunale di Nuoro di condanna alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di falsa testimonianza (fatti del *20 marzo 2000 e del 19 gennaio 2001*);
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per intervenuta prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
\GE IA IR ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza della Corte di appello di Cagliari - sez. distaccata di Sassari - che ha confermato la sentenza 12 novembre 2008 del Tribunale di Nuoro di condanna alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di falsa testimonianza (fatti del *20 marzo 2000 e del 19 gennaio 2001*).
Con un primo motivo di impugnazione si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo dell'affermazione di responsabilità, che sarebbe stata ottenuta mediante una ricostruzione del fatto, priva di consistenza ontologica e di tenuta inferenziale sotto il profilo argomentativo e dimostrativo. In particolare si sostiene l'inaffidabilità delle dichiarazioni dei testi interessati \P NI, EL AT e EL TO e l'illogicità della circostanza di aver mandato il \P\ a casa del MO per avere l'informazione delle risapute sue minacce.
Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge in ordine alla mancata pronuncia di intervenuta prescrizione del delitto il cui dies a quo va individuato nella data del *20 marzo 2000* e non *19 gennaio 2001*, con conseguente individuazione del dies ad quem, non alla data del 16 gennaio 2010 ma a quella precedente del 10 dicembre 2009. Il reato è prescritto, sia pure per una ragione parzialmente diversa da quella sostenuta nel ricorso e con la correzione della motivazione della Corte di appello che ha erroneamente affermato che il reato di falsa testimonianza "pur perfetto alla data della prima deposizione del 20 marzo 2000 debba ritenersi consumato alla data della seconda mendace deposizione del 19 gennaio 2001".
In realtà, il reato in questione, se "perfezionato" alla data del *20 marzo 2000* non poteva protrarre la sua cronologica consumazione alla data della seconda mendace deposizione del 19 gennaio 2001. Va infatti sul punto ribadito (cfr. Sez. 6, 10593/1984 Rv. 16684) che colui che - come nella specie - in fasi successive dello stesso procedimento ripete la medesima falsa testimonianza risponde di un solo reato che si perfeziona e si consuma all'atto della prima dichiarazione (nella specie il *20 marzo 2000*).
Da ciò l'avvenuta estinzione del delitto per intervenuta prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per l'intervenuta prescrizione del reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2010