Sentenza 2 dicembre 2014
Massime • 1
La falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli art. 477 e 482 cod. pen., qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese, come fissate dagli artt. 135 e 136 C.d.S.
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Con la sentenza n. 12064/22, le Sezioni Unite hanno affermato che la falsificazione della patente di guida straniera (fuori UE) integra il reato di falso anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale. Introduzione L'art. 116 del codice della strada e le sanzioni per la guida senza patente Le norme che disciplinano la guida in Italia con patente straniera L'articolo 135 del codice della strada e le sanzioni per chi guida con patente straniera La patente di guida è un documento di identità: la normativa Il primo orientamento: la falsificazione della patente estera integra il reato di falso solo in presenza …
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Cass., sez. V, 10 giugno 2022 (dep. 17 giugno 2022), n. 23692, Pezzullo, Presidente, Cirillo, Relatore, Mastroberardino, P.m. (concl. diff.) Il caso. La questione trae origine dal ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza con cui, nel giugno del 2021, la Corte d'appello di Milano, confermando quanto statuito dal Tribunale di Monza, aveva condannato l'imputato per il reato ex artt. 477 e 482 c.p., per aver formato o fatto formare una patente di guida falsa a lui intestata, rilasciata dalla competente autorità del Marocco. L'imputato ricorreva per cassazione deducendo, con un unico motivo, il vizio di inosservanza di legge, sostenendo che il fatto commesso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2014, n. 9268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9268 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 02/12/2014
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 3681
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. G. - rel. Consigliere - N. 12398/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA OU N. IL 05/10/1967;
avverso la sentenza n. 3376/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 03/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. IA LA è imputato del reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. perché formava una falsa patente di guida apparentemente rilasciata dalle autorità senegalesi, nonché del reato di cui all'art. 116 C.d.S. per guida senza patente. Il tribunale di Bergamo ha dichiarato l'imputato colpevole di entrambi i reati e lo ha condannato alla pena complessiva di mesi quattro di reclusione. La corte d'appello ha dichiarato la prescrizione del reato di guida senza patente, confermando per il resto la sentenza di condanna di primo grado.
2. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione IA LA per i seguenti motivi:
a. erronea applicazione degli artt. 477 e 482 c.p. in quanto la patente di guida senegalese non ha valore giuridico in Italia se non esibita con la patente internazionale (art. 135 del nuovo C.d.S.), per cui da solo tale documento non può rientrare nella nozione di "certificati o autorizzazioni amministrative". Si contesta, poi, la motivazione della corte d'appello, secondo cui la patente senegalese poteva essere utilizzata al fine di attestare le proprie generalità, in quanto apodittica e comunque sulla considerazione che l'identità personale era stata correttamente riportata sulla patente, per cui in caso di utilizzo del documento ai fini identificativi, non vi sarebbe stata alcuna alterazione della realtà.
b. Erroneità, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta idoneità dell'azione; si lamenta l'esclusione della grossolanità del falso, risultando dalle dichiarazioni delle forze dell'ordine che la falsità del documento era stata individuate immediatamente, chiedendosi un ulteriore accertamento solo per scrupolo. In ogni caso il falso, oltreché grossolano, sarebbe inutile, in quanto la patente senegalese non poteva essere usata per circolare in Italia.
c. Erronea qualificazione del reato contestato, per non esservi alcuna prova che l'imputato abbia effettivamente contribuito alla contraffazione;
nel caso di specie andava punito il semplice uso del documento contraffatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è fondato, in relazionerai mancato accertamento in ordine all'idoneità della patente senegalese ad autorizzare l'imputato alla guida in Italia (cfr. pag. 3, primo cpv.).
2. Questa stessa sezione si è occupata di un caso analogo nel 2007 (Sez. 5, n. 12693 del 08/03/2007, Aghohawa, Rv. 236180), confermando, in diritto, la sentenza di appello nella parte in cui affermava che la falsificazione non integrava il reato contestato laddove il documento non avesse alcuna validità nel territorio italiano, ne' sotto il profilo della legittimazione alla guida di autovettura, ne' tanto meno sotto il profilo della identificazione della persona" (la sentenza fu annullata solo perché escludeva tale idoneità sulla base delle dichiarazioni di un verbalizzante, rese senza precisa cognizione, e dunque per un motivo di prova;
la corte di merito, secondo la cassazione, avrebbe dovuto accertare e giustificare l'invalidità del documento alla luce della normativa di settore). Il caso oggi in discussione è analogo;
la Corte di merito avrebbe dovuto valutare la idoneità della patente senegalese ad autorizzare la guida in territorio italiano;
anche le considerazioni della Corte in ordine alla possibilità di utilizzare la patente come documento di identità sono del tutto apodittiche, senza tener conto, poi, del fatto che le generalità riportate sulla patente erano corrette. La sentenza va, dunque, annullata, essendo preliminarmente necessario compiere gli accertamenti di cui sopra, motivando poi adeguatamente le conclusioni che la Corte di merito vorrà prendere in ordine alla responsabilità dell'imputato.
3. Il secondo motivo di ricorso, che invoca la grossolanità del falso, è inammissibile prima di tutto perché si fonda su una circostanza di fatto (la chiara individuazione del falso da parte delle forze di polizia) contraria alle risultanze della sentenza impugnata e non suffragata da alcuna produzione documentale in allegato al ricorso, che pertanto non è sul punto autosufficiente. In secondo luogo, il motivo consiste in censure di puro fatto in ordine alle valutazioni della corte d'appello sulla non grossolanità del falso che, in quanto correttamente motivate, non sono suscettibili di alcun controllo in sede di legittimità.
4. Il terzo motivo di ricorso, in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è infondato;
l'aver ricercato e contattato un eventuale falsificatore, fornendogli i propri dati identificativi e la propria fotografia, costituisce senz'altro condotta che integra il concorso nella falsificazione, ove commessa da terzi e non dallo stesso imputato. E evidente, infatti, l'imprescindibile nesso causale con l'evento di reato, dato che in assenza della collaborazione del prevenuto, l'eventuale falsificatore non avrebbe potuto realizzare la patente in oggetto;
sul punto si veda Sez. 1, n. 7673 del 06/05/1981, MEINARDI, Rv. 150018). L'imputato, dunque, o risponde per la diretta falsificazione del documento, ovvero ne risponde a titolo di concorso per la falsificazione operata da terzi dietro sua commissione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2015