Sentenza 15 giugno 2004
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace dopo aver rilevato che dalla querela presentata dalla persona offesa emergono reati non contestati, restituisca gli atti dell'intero procedimento al P.M. per un supplemento di indagini e per l'integrazione dell'atto di citazione, senza pronunciarsi sulla imputazione formulata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/2004, n. 28568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28568 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE CO - Presidente - del 15/06/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1087
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 034009/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE DI PORDENONE;
nei confronti di:
1) SE NC N. IL 24/09/1948;
avverso ORDINANZA del 02/07/2003 GIUDICE DI PACE di MANIAGO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CALABRESE RENATO LUIGI;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
OSSERVA
Il giudice di pace di Maniago, nel procedimento a carico di RE CO pel reato di cui all'art. 612 c.p., ha disposto "il rinvio" degli atti al P.M. "per un supplemento di indagini e l'integrazione del l'atto di citazione", dopo che il p.m. medesimo aveva fatto presente che "in base alla querela presentata dalla persona offesa emergono anche ulteriori reati".
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Pordenone denunciando mancanza di motivazione ed abnormità dell'atto impugnato.
Il ricorso merita accoglimento.
Va ricordato come,per giurisprudenza costante, abnorme sia non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (SS.UU. 24 novembre 1999, Magnani, rv. 215094).
Ora, nel caso in esame il limite in parola risulta superato per effetto dell'avere il giudicante espresso un "non liquet" in ordine a quanto già oggetto del processo e, quindi, da lui decidibile, pur avendo la possibilità di rinviare al p.m. gli atti relativi e quant'altro ricavatile dalla querela ed attinente a diversi reati non oggetto della contestazione. Ed è sicuramente me l'atto con cui il giudice del dibattimento restituisce gli atti al p.m. senza rilevare alcuna nullità o invalidità (Cass. Sez. 5^, 10 novembre 2000, Falcometà; Sez. 6^, 10 aprile 2003, Appelli).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al giudice di pace di Maniago per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2004.
Depositata in Cancelleria 25 giugno 2004