Sentenza 20 settembre 1999
Massime • 1
Per la costituzione di una servitù convenzionale - nella specie di passaggio, a carico di un fondo in comproprietà e a vantaggio di altro di proprietà esclusiva - pur non essendo necessarie formule sacramentali, non è sufficiente il mero riconoscimento dell'uso a cui è convenzionalmente adibita la parte comune di un fondo, ma è invece necessario che il titolo specifichi i fondi interessati, le modalità di esercizio, l'estensione della servitù e le caratteristiche di essa, al fine di dimostrare la volontà delle parti di costituire un diritto reale, non personale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/09/1999, n. 10159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10159 |
| Data del deposito : | 20 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
Dott. Umberto GOLDONI - rel. Consigliere -
Dott. Francesca TROMBETTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR AN, DE OM, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 212, presso studio dell'avvocato G. MASTROIANNI, (St. MARINUCCI) difesi dall'avvocato ANTONIO DE GIROLAMO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CC ID, NI PI, NI EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA RAVENNA 9/C, presso lo studio ZURLO, difesi dagli avvocati ANTONIO BRUNI, CARLO MANCINI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1246/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 03/04/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/99 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato DI GIROLAMO Antonio, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato MANCINI Carlo, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIRÒ STEFANO che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo, assorbito il 2^.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 1.12.1982 CU ID, premesso di essere proprietario di un terreno sito in Isola Liri, in contrada Manera, esteso circa are 10 in Catasto al Fol. 15 part.570, il quale si estende fino a raggiungere la via Roma, attraverso una zona larga m.3 e lunga m.75 destinata a stradella sulla quale avevano diritto di passaggio e di accesso anche MI PI ed NG, unitamente a costoro lamentava che da qualche tempo DE IL, qualificatasi comproprietaria del terreno ed il di lei marito AR AN, lasciavano in sosta su detta stradella auto ed automezzi, occupandola anche con materiali vari, in modo da ostacolare l'esercizio del diritto di transito sempre esercitato da essi istanti.
Pertanto il CU ID e i germani RS PI ed NG convenivano in giudizio la DE IL ed il marito AR AN dinanzi al Tribunale di Cassino, per sentirli condannare, previa declaratoria della illegittimità della occupazione della stradella in parola, all'immediato sgombero della detta superficie, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in prosieguo separatamente. I convenuti DE - AR si costituivano, contestando il diritto di transito degli attori istanti, ed il Tribunale di Cassino con sentenza n. 174/91 rigettava la domanda, ritenendo in buona sostanza inesistente il prospettato diritto di transito degli istanti. Avverso tale sentenza il CU e i RS proponevano appello. La Corte di appello di Roma con sentenza n.1246/96 in data 16/2 - 3.4.96 dichiarava l'esistenza di servitù di passaggio pedonale e carrabile a carico della porzione di terreno sita in contrada Manera di Isola dei Liri, distinta in Catasto al F.15 n.817, di proprietà comune ed indivisa di AN AR ed ID CU, ed a favore del confinante lotto di terreno dei RS PI ed NG, nonché dei retrostanti lotti di proprietà esclusiva dei CU, in Catasto alle partt.742, 543 e 570 dello stesso Foglio 15; condannava gli appellati AN AR e IL DE a non frapporre Impedimenti ed ostacoli di sorta all'esercizio della predetta servitù ed al risarcimento in favore degli appellanti dei danni da liquidarsi in separato giudizio più spese e competenze del doppio grado. Osservava la Corte territoriale, per quanto qui ne occupa che non si era trattato, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, di servitù concessa da uno solo dei comproprietari, perciò non costituita a norma dell'art. 1059 c.c., ma di mera indicazione di servitù già esistente, sorta col precedente atto Paniccia del 19.9.1965. Andava dichiarata l'esistenza della vantata servitù di passaggio per effetto del suddetto atto del 1965, e andava pronunziata condanna degli appellati a non porre Impedimenti all'esercizio del diritto. Riteneva ancora la Corte che costituiva impedimento ascrivibile agli appellati anche il consentire ai propri clienti di lasciare le autovetture sulla stradina, all'esterno della loro autofficina, e tale fatto, unito al pervicace rifiuto di riconoscere il diritto e di consentirne l'esercizio, costituiva un comportamento antigiuridico potenzialmente lesivo del patrimonio degli appellanti, che legittimava la richiesta condanna generica al risarcimento dei danni. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione AN LI e IL DE, affidandosi a due motivi;
resistono con controricorso il CU e i RS.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione c/o falsa applicazione degli artt.1362, 1363, e ss. c.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Si assume che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato l'atto Paniccia 19.9.1965, infatti, anche la trascrizione dello stesso strumento non sarebbe precisa, atteso che non si parla di "via privata e comune" come riferisce la sentenza impugnata, ma in un primo momento di stradella privata e, poi, in altro contesto, di stradella comune.
Conseguentemente, atteso il tipo di atto che comprendeva una vendita di una porzione di terreno nonché, per la metà e pro indiviso, di una attigua fascia di terreno su cui correva la stradella in questione, l'uso letterale dei termini non permetteva che si ritenesse costituita una servitù di passaggio;
ne', del resto, la ricerca della comune volontà delle parti poteva condurre a risultati diversi, attesa la carenza della determinazione nel titolo di tutti gli elementi della servitù stessa.
Si osserva ancora che, in violazione del principio nemini res sua servit, la servitù non poteva sorgere a favore dei fondi retrostanti dei CU e a carico di un terreno che restava in comproprietà dello stesso.
2. In primo luogo, occorre evidenziare che la ricerca della comune volontà delle parti nell'atto Paniccia non può prescindere dalle disposizioni normative che disciplinano la costituzione di una servitù.
Per vero, occorre evidenziare che la costituzione convenzionale è senz'altro uno dei mezzi attraverso cui una servitù può essere imposta ad un fondo;
peraltro, la motivazione adottata si basa su di una dizione contenuta nell'atto che non appare esaustiva circa la comune volontà delle parti di costituire una servitù di passaggio a favore dei retrostanti fondi del CU;
per vero, proprio la cessione in comproprietà e pro indiviso lasciava ritenere una regolamentazione anomala, non necessariamente riconducibile allo schema legale della servitù.
Nulla impediva che si costituisse convenzionalmente una servitù su quella striscia di terreno;
ma ciò avrebbe dovuto realizzarsi mediante non il mero riconoscimento dell'uso a cui era destinata convenzionalmente la striscia di terreno costituita in comproprietà pro indiviso, quanto piuttosto mediante l'espressa costituzione in servitù di passaggio di quella stradella, specificando le modalità dell'uso, i fondi interessati e la larghezza del passo (cfr. Cass.14.10.1988, n. 5557), vale a dire tutte le caratteristiche essenziali circa l'estensione e le modalità di esercizio della servitù stessa (v. Cass. 19.6.1984, n. 3630). Infatti se è ipotizzabile la costituzione di una servitù a carico di un fondo in comproprietà e a vantaggio di un fondo in proprietà esclusiva a uno dei comproprietari del fondo servente (v. Cass.28.1.1985, n. 434), pure tanto deve avvenire in modo quanto mai chiaro ed inequivoco e nel rispetto non già di non necessarie formule sacramentali, quanto piuttosto di precise disposizioni che dimostrino per un verso la volontà delle parti di costituire una servitù e, per altro verso, ne determinino specificamente le caratteristiche e le modalità.
3. Sulla base di tali premesse, ben può ritenersi che la scarna motivazione contenuta al riguardo nella sentenza impugnata non dia conto, anche alla luce della esatta dizione dell'atto Paniccia, che non corrisponde a quella virgolettata e riportata nella decisione stessa, di tali coincidenti profili, di talché il motivo in esame deve essere accolto con conseguente rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Roma perché esamini compiutamente se dal tenore dell'atto e dalla comune volontà delle parti (quale espressa e ricavabile dal titolo) emerga la costituzione di una servitù di passaggio ovvero non si ravvisi un diritto di credito che abbia come contenuto un analogo ius faciendi vel patiendi. Valuterà altresì la Corte le conseguenze che la predetta valutazione comporterà circa l'oggetto del contendere e la portata del successivo atto Verde anche, eventualmente, alla luce del disposto dell'art.1059 c.c.; e provvederà altresì sulle spese relative al presente giudizio.
4. Il secondo motivo di ricorso, afferente alla richiesta di risarcimento danni conseguente al mancato esercizio del diritto di passaggio risulta chiaramente assorbito siccome dipendente dalla decisione sul punto che precede.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo;
cassa e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Roma che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 12 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 1999