Sentenza 7 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/08/2002, n. 11887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11887 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 1887/02 SEZIONE SECONDA CIVILE Puliminare di venetite. Por Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Wnoms were. Effett Dott. Vincenzo CALFAPIETR 11386/99 294966 Consigliere Dott. Antonio VELLA Cron. Consigliere Rep.
3.141. Dott. Carlo CHOFFI Consigliere Ud. 11/04/02 Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI DE, elettivamente domiciliata in ROMA му CORTE di CASSAZIONE, difesa PZZA CAVOUR, presso la dagli avvocati MUSSANO RENZO, PERAZZI GIANLUIGI, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE giusta delega in atti;
Richiesta copia studio dal Sig. Sole ricorrente per diritti € 4,55
contro
AL ZE, EL GI VED AL, IL CANCELL AL RE, AL RA eredi di AL LI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 143/98 del Tribunale di ACQUI 2002 TERME, depositata il 31/12/98; $65 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 11/04/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. - -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione del 24.9.1994, DE AN convenne in giudizio dinan al Pretore di Acqui Terme EL AL, assumendo di essere proprictaria dell'immobile adibito a negozio sito in Acqui Terme, piazza orto San Pietro, già condotto in locazione dall'AL, al fine di sentir condannare il medesimo al pagamento in proprio favore della somma di L18 1,000 (pari alle mensilità di L.120.000 ciascuna-- - non pagate dal! ildi dal 15.10.1989 al gennaio 1991) oltre rivalutazione, interessi e danni la quantificarsi, per avere riconsegnato in pessimo stato l'immobile dallo esso condotto in locazione. Cosuritosi in giudizio con l'assistenza del curatore, in quanto inabilitato, му EL AL contestava gli assunti attorei, eccependo in via preliminare la i carena di legittimazione attiva e passiva. Il Pretore, con sentenza in data 17.12.1996/4.3.1997, accoglieva l'eccezione svoha -laj convenuto di carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice, e respi eva la domanda. Avverso tale sentenza DE AN ha proposto appello;
alla prima udienza 47 1997, il G.I., dato atto che in data 25.6.1997 era pervenuta in cancelenia certificazione attestante l'avvenuto decesso dell'appellato EL AL avvenuto il 7.5.1997, con ordinanza pronunciata ex art.299 cpc., disponeva l'interruzione del processo. Con atto 9.7.1997 l'appellante riassumeva il giudizio nei confronti degli eredi di EL AL (EN, NA LL ved. AL, OR e SA AL), i quali si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Con sentenza in data 24/31.12.98, il Tribunale di Acqui Terme rigettava il gravame, confermando la sentenza di primo grado. Osser ava il tribunale che l'immobile de quo era stato oggetto di preliminare di vendita intercorso in data 9.3.1984 tra il proprietario AI e av Renzo US (marito dell'appellata) il quale in detto contratto assuns la veste di promissario acquirente per sé o per persona da nominare, in det a scrittura fu espressamente previsto che il possesso dell'immobile "verra concesso alla data dell'atto, o al momento del versamento del residuo prezz Da annotazione in calce alla scrittura risulta che il saldo fu versato in dat 28 3.1984. quindi da tale data l'avv. R. US fu immesso nel possesso dell'immobile, secondo gli accordi delle parti l'atto di trasferimento sarebbe consistito in "verbale in sede non contenziosa avanti il Giudice Conciliatore", successivamente solo in data 10.1.1992 davanti al Conciatore di Bistagno, LO AI (fino ad allora quindi proprietario del bene) trasferi in capo a DE AN l'usufrutto e a CA VI (in persona della madre AN US) la nuda proprietà dell'immobile de quo, dando atto tra l'altro "che esso AI con istanza diretta al Sindaco di Acqui 21.12.1991 prot. 17980 ha richiesto l'autorizzazione a ristrutturare detto vano in stato di completo abbandono da oltre c anno" A fiorie di dette risultanze documentali era da ritenere che solo a partire dal genua 1992 la AN era divenuta titolare di diritto reale sul bene o che comunque disponesse dello stesso. Inoltre - in relazione al compromesso dove i avy US promette di comprare per sé o per persona dan-ominare - non risultava essere stata effettuata da parte dell'avv. US alcuna dichiarazione di nomina in favore dell'AN o di altra persona, da redigersi e da comunicarsi a norma degli artt. 1401 e ss. c.c.. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, basato su più considerazioni, peraltro non suddivise in motivi, ed illustrato anche con memeia DE AN 2 All udienza del 28 9.01, si provvedeva a disporre il rinnovo della notifica come allora effettuata Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Il ricorso si presenta articolato in più censure, assai approssimative quando non lacunose sulla indicazione delle norme che si assumono violate o dei vizi motivazionali denunciati;
l'esame di essi deve essere pertanto svolto sulla base di enucleazioni che, partendo dal contesto del ricorso, evidenziano i singoli motivi di doglianza. Si assume che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che le parti originarie avrebbero stipulato un contratto preliminare, esse avrebbero invece stipulato un contratto per persona da nominare, sicchè, con la nomina da parte dell'originario promissario acquirente (il US) la AN era y divenuta titolare del diritto da usufrutto fin dalla stipula del contratto, ex art 144cc Anco il verbale di conciliazione non aveva efficacia costitutiva, ma solo dichua ativa sicche la AN aveva acquistato il diritto reale sul bene fin dalla stipula del contratto. Questo ordine di censure, non risulta fondato;
per vero, il tribunale ha corrett imente qualificato il contratto originariamente intercorso tra i paciscienti come preliminare di vendita, che ben può prevedere la riserva di successiva nomina della persona che deve acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti dal contratto. Tale clausola era in effetti contenuta nel preliminare in cui il US, in particolare si riservava "la facoltà di intest. e quanto segue a chi crede, anche per persona da nominare". Deve levarsi che la modifica del soggetto destinato ad acquistare un bene puo essere realizzata sia facendo subentrare la persona nominata nello stesso 3 rapporto contrattuale in cui è contenuta la clausola, sia prevedendo in capo alla persona da nominare la mera intestazione della prestazione dovuta dal promittente venditore (così Cass. n.3328 del 2002). Nel primo caso la persona nominata subentra nello stesso rapporto contrattuale, nel secondo non va mutamento delle parti originarie del preliminare. E possibile che quest'ultima sia stata la scelta del US;
in ogni modo, anche a voler ritenere contrariamente a quanto ritenuto al riguardo dal giudice del merito, che la nomina del terzo vi sia stata, pure è certo che la AN non ha acquisito il diritto reale di usufrutto fin dalla stipula del preliminare in quanto la nomina poteva determinare la sostituzione nel contratto e quindi il subingresso nella posizione del promissario acquirente, ma non già far acquistare un diritto (di usufrutto) nascente solo dalla volontà manifestata dal proprietario nel verbale di conciliazione, la cui valenza non poteva pertanto essere esaminata proprio per le attribuzioni che comportava. Le ulteriori censure (la richiesta di autorizzazione al Comune per ristrutturare l'immobile avanzata dall'originario proprietario) e la tesi secondo cui non sarebbe stata necessaria la formale dichiarazione del terzo beneficiario in quanto il AI era un amico di famiglia concernono argomentazioni che il Tribunale ha valutato, attribuendo alle stesse significato sicuramente opinabile e comunque recessivo se raffrontate alle risultanze documentali quali correttamente valutate. Ora, se si lamenta l'inadeguatezza della motivazione adottata dal giudice del merite in ordine all'interpretazione di un contratto o se ne deduce l'inconferenza logica al fine di individuare la ratio decidendi ovvero se ne devono evidenziare le violazioni ermeneutiche in relazione ai canoni legislativamente stabiliti (v Cass.2.2.1996, n.914). Non ! é ne dedotta l'incongruenza logica della motivazione, che è comunque tale da consentire la piana ricostruzione del procedimento logico + seguit per giungere alla decisione, né si è specificato quali regole di ermeneutica il giudice del merito avrebbe violato. Per resto si contrappone una diversa ricostruzione della volontà contrattuale e dei suoi effetti a quella operata dal giudice che ha attribuito agli elementi vagliati un significato diverso da quello voluto dalle parti (cons Cass 27 10 1995, n. 11154). Il ricorso va pertanto respinto. Non v'ha luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Coste respinge il ricorso. Cost deciso in Roma, il 11.4.2002 Il Presidente Il Consigliere estensore Мигаларовый IL CANCELLIER 01 AGO. 2002RIA 109T 129,11 DEPOSITATO IN Roma 45CT 20,66 IL CANCELLIERS Francesco a IL CANCELLIE TOT. 149.77 30, я доот 9.77 7 e 177 1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 2005 5 0 A 0 . LUG R T LLE N €.179.77 E Registrato in d versale If Dirigente Area Servial (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) d Glud (ouro al n. #Responsabile Servizio At HINI) p. (Dr. M. RACC 5