CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2023, n. 18731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18731 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Di PO UM, nato a [...] il [...], contro l'ordinanza del Tribunale di PO del 14.11.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SU OC, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14.11.2022, il Tribunale di PO ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di UM Di PO contro il provvedimento con il quale il GIP presso il Tribunale partenopeo aveva applicato al predetto la misura della custodia cautelare in carcere, avendo ravvisato, nei suoi confronti, gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di contrabbando di TLE, e di Penale Sent. Sez. 2 Num. 18731 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 16/03/2023 estorsione pluriaggravata (anche) ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., avendo agito al fine di agevolare la consorteria Contini, operante nel territorio di PO e facente parte del cartello camorristico Alleanza di Secondigliano e con il ricorso al metodo mafioso;
2. ricorre per cassazione il difensore del Di PO deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 273 e 629 cod. pen. quanto alla sussistenza della ipotesi della estorsione consumata e non già, come prospettato dalla difesa, tentata: rileva che, nel corso della discussione orale, la difesa aveva esposto la dinamica dei fatti compendiati nel capo B) della provvisoria incolpazione evidenziando come essi si fossero sviluppati in varie fasi e che il Di PO si era recato presso il TO soltanto in data 8 ottobre 2020 senza nulla ricevere per il titolo relativo al debito di 130 mila euro laddove, successivamente, altri (il LE TO o il AS), si sarebbero recati dal TO pretendendo ed ottenendo una somma per un titolo del tutto differente rispetto a quello che aveva formato oggetto della richiesta formulata dall'odierno ricorrente;
segnala che il Tribunale ha disatteso la tesi difensiva con motivazione oltremodo sintetica e che non ha tenuto conto delle conversazioni intercorse nei giorni successivi e captate dagli investigatori;
sottolinea come la richiesta di 15.000 euro, formulata dal AS era autonoma e distinta rispetto a quella dei 130 mila riconducibile al ricorrente;
riporta, inoltre, passi della ordinanza del GIP, a conforto della autonomia delle due diverse richieste e, ancora, il contenuto di alcu7ie conversazioni telefoniche intercettate e da cui emergerebbe la mancata consapevolezza, in capo al Di PO, dell'avvenuto pagamento di somme al AS che lo stesso GIP aveva riconosciuto, sul piano indiziario, responsabile soltanto per questo secondo segmento di condotta, autonomo rispetto a quello tenuto dal Di PO;
2.2 violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen.: rileva in primo luogo la genericità del capo di imputazione quanto alla contestazione della aggravante sotto il profilo agevolativo che avrebbe riguardato quasi tutti i clan del napoletano laddove, invero, il tenore delle conversazioni intercettate indurrebbe semmai a ritenere che il Di PO non intendeva coinvolgere la criminalità organizzata;
aggiunge che la stessa richiesta estorsiva fatta al TO per avere operato senza la autorizzazione della criminalità locale stride con la contestazione della aggravante;
segnala che il Di PO non annovera precedenti di criminalità organizzata e che lo stesso TO lo aveva indicato come "mero" contrabbandiere;
2.3 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 275 comma 3, cod. proc. pen.: rileva che, in punto di esigenze cautelari, il Tribunale ha operato una analisi laconica e generalizzata per tutti gli indagati omettendo, inoltre, di considerare una serie di circostanze tra cui, in particolare, il fatto che la condotta, risalente a tre anni or sono, si fosse comunque arrestata spontaneamente nel 2020, oltre al fatto che il Di PO fosse di fatto incensurato e che a suo carico non vi siano altre pendenze giudiziarie;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva, infatti, che la notifica non può dirsi affetta da nullità in quanto il rapporto processuale si era comunque instaurato, come testimoniato dall'invio delle conclusioni da parte del difensore;
4. la difesa del Di PO ha trasmesso una memoria con cui, alla luce della documentazione allegata, insiste per l'accoglimento del ricorso;
quanto al primo motivo, allega, infatti, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia PP Veneruso, messe a disposizione della difesa soltanto in data 10.3.2023 e dal cui tenore emergerebbe la mancata percezione di alcunché da parte dell'odierno ricorrente;
ribadisce, inoltre, la genericità del provvedimento impugnato quanto alle esigenze cautelari, indifferentemente valutate con riguardo a tutti gli indagati e senza tener conto della distanza temporale dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni di séguito esposte. 1. Nei confronti di UM Di PO si procede in relazione a due ipotesi di reato, oggetto della provvisoria incolpazione: la prima, relativa alla cessione (in concorso con RE TO e LE CI), ed in favore di NI Di IE e BE TO, di 1.100 kg. di TLE di contrabbando, rinvenuti nel deposito sito in Pomigliano D'Arco, reato aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il profilo della agevolazione;
la seconda, per il delitto di estorsione perché, insieme al RE, il giorno 8.10.2020, si sarebbe recato da BE TO e NI Di IE per reclamare il pagamento del corrispettivo, pari a 130.000 Euro, relativo ai TLE pur ormai sequestrati;
secondo la medesima contestazione, in data 12.10.2020, sarebbero stati AN AS, con TR ME, a recarsi dal TO pretendendo 15.000 euro di "tangente" per avere effettuato l'operazione senza autorizzazione della criminalità locale di Portici, avendone tuttavia soltanto ottenuti 7.000 in contanti;
UM Di PO e CI LE, infine, vi sarebbero tornati ancora il 14.10.2020 minacciando il TO "... richiedendo il pagamento del carico caduto in sequestro riferendogli che i soldi del carico sono dei San EL nonché minacciandolo che avrebbero ucciso la moglie e che dietro di loro vi era un esercito ..."; ancora, il 19.10.2020 UM Di PO avrebbe nuovamente minacciato il TO al fine di farsi consegnare la somma di 50.000 euro entro due giorni. Tanto premesso, il Tribunale del Riesame (cfr., pag. 5 dell'ordinanza impugnata) ha fatto presente che la difesa del Di PO aveva insistito per la qualificazione della condotta ascritta all'odierno ricorrente al capo b) della rubrica, in termini di tentativo e non già reato consumato. I giudici del riesame hanno riassume la vicenda che era partita da una denuncia sporta in data 13.10.2020 da NI Di IE il quale aveva riferito agli investigatori di essere coinvolto (insieme al socio BE TO il quale, sentito dagli inquirenti, ne aveva confermato le dichiarazioni) in un traffico di TLE e di essere stato il destinatario del carico sequestrato 1'8.10.2020 dalla GdF in quel di Pomigliano D'Arco; nel contempo, il Di IE aveva riferito che erano coinvolti nel traffico anche TO RE e UM Di PO, che aveva indicato come contrabbandieri di;
rosso calibro. Il TO, a sua volta, aveva riferito che il Di PO, unitamente al RE, la sera stessa del sequestro, si era recato presso la sua abitazione "... pretendendo con minacce, estese anche al suo nucleo familiare, il pagamento del carico sequestrato" (cfr., ivi, pag. 7). Sempre seguendo la ricostruzione sintetizza dal Tribunale, il TO, presentatosi dopo qualche giorno in Procura, aveva spiegato che il giorno 12 ottobre "... si erano presentati presso la sua abitazione AS AN e tale TR, poi identificato in ME TR, i quali gli avevano chiesto, a nome degli amici di PO, il pagamento della somma di 130.000 euro, pari al valore del carico di TLE perduto, oltre ad una ulteriore cifra, giustificata dalla circostanza che il TO aveva gestito l'attività di contrabbando di sigarette in un territorio che ricadeva sotto il suo controllo, senza chiedere una preventiva autorizzazione" sicché "... in quella stessa occasione, i due soggetti avevano avanzato la richiesta di 15.000 euro, ma il TO aveva consegnato loro la somma di 7.000 euro, riservandosi di consegnare successivamente la differenza, ma, non avendo la disponibilità di tale somma, aveva deciso di denunciare gli estortori ..." (cfr., ancora, ivi, pag. 7). In definitiva, la vicenda era stata ricostruita, sul piano degli elementi indiziari acquisiti, in termini coerenti con la contestazione provvisoria che, come accennato, aveva individuato una prima richiesta estorsiva, riferibile al Di PO 4 (ed al RE), avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo (pari a 130.000 euro) dei TLE pur caduti in sequestro ed avanzata lo stesso giorno 8.10.2020; tale richiesta era stata poi replicata il giorno 12.10.2020 da AN AS e TR ME i quali, nell'occasione, avevano avanzato una ulteriore richiesta avente ad oggetto la somma di 15.000 euro "... quale tangente per la sua attività di contrabbando, in quanto dimorante nel comune di Portici, territorio sottoposto alla loro influenza criminale" (cfr., dalla provvisoria incolpazione); il giorno 14.10.2020, poi, li stesso Di PO (insieme a TO LE ed a CI LE) era tornato dal TO pretendere nuovamente il pagamento del corrispettivo dei TLE. In altri termini, è la stessa ricostruzione proposta dal PM, quale "sintetizzata" nella incolpazione provvisoria, a distinguere le due richieste: quella relativa al pagamento dei TLE e quella a titolo di "tangente" per avere il TO ed il Di IE operato nel territorio di Portici senza l'autorizzazione della criminalità locale. Pacifico che nulla il TO (o il Di IE) aveva versato con riferimento al corrispettivo del carico di TLE andato perduto, è altrettanto pacifico che l'unica somma che sarebbe stata versata era stata quella di 7.000 euro parte dei 15.000 pretesi dal AS e dal ME. La difesa, in sede di riesame, aveva per questa ragione sostenuto che nei confronti del Di PO l'unica condotta estorsiva, riferibile alla pretesa dei 130.000, era rimasta allo stadio del tentativo poiché la somma versata dal TO, pari a 7.000 euro, era stata oggetto di una richiesta distinta, riferibile ad altra "causale", ed avanzata esclusivamente dal AS e dal ME, di cui il Di PO non poteva rispondere nemmeno a titolo di concorso. Il Tribunale ha affrontato la questione cui, tuttavia, ha fornito una risposta inappagante e, sostanzialmente, elusiva: i giudici del riesame, infatti, hanno concluso nel senso che "... la condotta estorsiva ascritta al capo b) deve correttamente ritenersi consumata e non tentata ..." poiché "... se è indubbio che la stessa si è estrinsecata in vari segmenti di condotta posti in essere da vari soggetti (Di PO UM e RE TO, AS AN e ME TR, LE TO, LE CI e Di PO UM), in momenti differenti, è altrettanto vero che trattasi di un'unica estorsione consumata posta in essere da ciascuno degli indagati con modalità e tempi differenti, che ha come causale il sequestro dei TLE di contrabbando ed il mancato pagamento del carico da parte del TO e del Di IE" (cfr., pag. 11 dell'ordinanza). In tal modo, dunque, il provvedimento impugnato ha fornito una motivazione apodittica e, di fatto, autoreferenziale, limitandosi a ribadire la unitarietà delle condotte estorsive senza in alcun modo spiegare il perché, a fronte 5 della pacifica diversità delle richieste estorsive, sia dal punto di vista soggettivo che della "causale", anche quella relativa alla "tangente" (ovvero l'unica che sarebbe stata, sia pure in parte, consumata) sarebbe ascrivile anche al Di PO che ne dovrebbe rispondere a titolo di concorso nella condotta del AS e del ME. L'ordinanza va dunque annullata sul punto specifico con rinvio al medesimo Tribunale di PO che, nel riesaminare la vicenda, dovrà spiegare quali siano gli elementi fattuali a sostegno della responsabilità concorsuale del Di PO con il AS ed il ME quali responsabili materiali della pretesa estorsiva avanzata a titolo di "tangente". 2. Le doglialize avanzata nel secondo e nel terzo motivo del ricorso restano assorbite. Va rilevato, peraltro, che, con specifico riguardo al capo b), la aggravante è stata contestata sotto il profilo del "metodo". A tal proposito, è assolutamente consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione con le caratteristiche di cui all'art. 416-bis, cod. pen., essendo sufficiente, ai fini della sua applicazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice "tipica" dell'agire mafioso essendo perciò l'aggravante configurabile tanto con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, che nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo (cfr., Sez. 6, n. 41772 del 13.6.2017, Vicidomini;
Sez. 5, n. 21530 dell'8.2.2018, Spada). La circostarla aggravante del metodo mafioso è, pertanto, configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto (cfr., Sez. 2, n. 38094 del 5.6.2013, De Paola;
Sez. 2, n. 16053 del 25.23.2015, Campanella;
Sez. 1, n. 5881 del 4.11.2011, Giampà; Sez. 2, n. 322 del 2.10.2013, Ferrise). In altri termini, quel che rileva non è la effettiva e reale esistenza di un sodalizio riconducibile a quelli connotati dalle caratteristiche proprie di cui all'art. 416-bis cod. pen., ovvero che il reo (o anche i suoi accoliti) ne faccia effettivamente parte, ma il fare ricorso a metodi propri e simili a quelli utilizzati nell'ambito di quelle consorterie criminali, connotate per l'appunto dalla forza intimidatrice promanante per l'appunto dalla consapevolezza, da parte delle vittime, che la condotta criminosa di cui sono destinatarie non è riconducibile esclusivamente all'autore materiale della condotta in quel momento da essi subita ma, ben diversamente, che costui possa contare sull'apporto di terzi in grado di sostenerne l'azione, di vendicarlo se occorre, comunque di intervenire in suo aiuto anche con metodi violenti;
con l'effetto, così, di ridurre, per ciò solo, i margini di "resistenza" della persona offesa in tal modo indotta ad accondiscendere "spontaneamente" ed a non reagire rispetto alle illegittime pretese avanzate nei suoi confronti. Come è stato chiarito, è sufficiente, cioè, che l'esistenza di un sodalizio appaia sullo sfondo, perché evocato dall'agente, inducendo perciò la vittima sia spinta ad adeguarsi al volere dell'aggressore - o ad abbandonare ogni velleità di difesa - per timore di più gravi conseguenze;
ciò in quanto "la ratio della disposizione di cui all'art. 7 0. L. 152/1991 non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando metodi mafiosi o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino da mafiosi, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata" (cfr., così, Sez. 6, n. 582 del 19.2.1998, Primasso).
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di PO - Sezione per il riesame delle misure cautelari personali - per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 16.3.2023
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SU OC, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14.11.2022, il Tribunale di PO ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di UM Di PO contro il provvedimento con il quale il GIP presso il Tribunale partenopeo aveva applicato al predetto la misura della custodia cautelare in carcere, avendo ravvisato, nei suoi confronti, gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di contrabbando di TLE, e di Penale Sent. Sez. 2 Num. 18731 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 16/03/2023 estorsione pluriaggravata (anche) ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., avendo agito al fine di agevolare la consorteria Contini, operante nel territorio di PO e facente parte del cartello camorristico Alleanza di Secondigliano e con il ricorso al metodo mafioso;
2. ricorre per cassazione il difensore del Di PO deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 273 e 629 cod. pen. quanto alla sussistenza della ipotesi della estorsione consumata e non già, come prospettato dalla difesa, tentata: rileva che, nel corso della discussione orale, la difesa aveva esposto la dinamica dei fatti compendiati nel capo B) della provvisoria incolpazione evidenziando come essi si fossero sviluppati in varie fasi e che il Di PO si era recato presso il TO soltanto in data 8 ottobre 2020 senza nulla ricevere per il titolo relativo al debito di 130 mila euro laddove, successivamente, altri (il LE TO o il AS), si sarebbero recati dal TO pretendendo ed ottenendo una somma per un titolo del tutto differente rispetto a quello che aveva formato oggetto della richiesta formulata dall'odierno ricorrente;
segnala che il Tribunale ha disatteso la tesi difensiva con motivazione oltremodo sintetica e che non ha tenuto conto delle conversazioni intercorse nei giorni successivi e captate dagli investigatori;
sottolinea come la richiesta di 15.000 euro, formulata dal AS era autonoma e distinta rispetto a quella dei 130 mila riconducibile al ricorrente;
riporta, inoltre, passi della ordinanza del GIP, a conforto della autonomia delle due diverse richieste e, ancora, il contenuto di alcu7ie conversazioni telefoniche intercettate e da cui emergerebbe la mancata consapevolezza, in capo al Di PO, dell'avvenuto pagamento di somme al AS che lo stesso GIP aveva riconosciuto, sul piano indiziario, responsabile soltanto per questo secondo segmento di condotta, autonomo rispetto a quello tenuto dal Di PO;
2.2 violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen.: rileva in primo luogo la genericità del capo di imputazione quanto alla contestazione della aggravante sotto il profilo agevolativo che avrebbe riguardato quasi tutti i clan del napoletano laddove, invero, il tenore delle conversazioni intercettate indurrebbe semmai a ritenere che il Di PO non intendeva coinvolgere la criminalità organizzata;
aggiunge che la stessa richiesta estorsiva fatta al TO per avere operato senza la autorizzazione della criminalità locale stride con la contestazione della aggravante;
segnala che il Di PO non annovera precedenti di criminalità organizzata e che lo stesso TO lo aveva indicato come "mero" contrabbandiere;
2.3 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 275 comma 3, cod. proc. pen.: rileva che, in punto di esigenze cautelari, il Tribunale ha operato una analisi laconica e generalizzata per tutti gli indagati omettendo, inoltre, di considerare una serie di circostanze tra cui, in particolare, il fatto che la condotta, risalente a tre anni or sono, si fosse comunque arrestata spontaneamente nel 2020, oltre al fatto che il Di PO fosse di fatto incensurato e che a suo carico non vi siano altre pendenze giudiziarie;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva, infatti, che la notifica non può dirsi affetta da nullità in quanto il rapporto processuale si era comunque instaurato, come testimoniato dall'invio delle conclusioni da parte del difensore;
4. la difesa del Di PO ha trasmesso una memoria con cui, alla luce della documentazione allegata, insiste per l'accoglimento del ricorso;
quanto al primo motivo, allega, infatti, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia PP Veneruso, messe a disposizione della difesa soltanto in data 10.3.2023 e dal cui tenore emergerebbe la mancata percezione di alcunché da parte dell'odierno ricorrente;
ribadisce, inoltre, la genericità del provvedimento impugnato quanto alle esigenze cautelari, indifferentemente valutate con riguardo a tutti gli indagati e senza tener conto della distanza temporale dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni di séguito esposte. 1. Nei confronti di UM Di PO si procede in relazione a due ipotesi di reato, oggetto della provvisoria incolpazione: la prima, relativa alla cessione (in concorso con RE TO e LE CI), ed in favore di NI Di IE e BE TO, di 1.100 kg. di TLE di contrabbando, rinvenuti nel deposito sito in Pomigliano D'Arco, reato aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il profilo della agevolazione;
la seconda, per il delitto di estorsione perché, insieme al RE, il giorno 8.10.2020, si sarebbe recato da BE TO e NI Di IE per reclamare il pagamento del corrispettivo, pari a 130.000 Euro, relativo ai TLE pur ormai sequestrati;
secondo la medesima contestazione, in data 12.10.2020, sarebbero stati AN AS, con TR ME, a recarsi dal TO pretendendo 15.000 euro di "tangente" per avere effettuato l'operazione senza autorizzazione della criminalità locale di Portici, avendone tuttavia soltanto ottenuti 7.000 in contanti;
UM Di PO e CI LE, infine, vi sarebbero tornati ancora il 14.10.2020 minacciando il TO "... richiedendo il pagamento del carico caduto in sequestro riferendogli che i soldi del carico sono dei San EL nonché minacciandolo che avrebbero ucciso la moglie e che dietro di loro vi era un esercito ..."; ancora, il 19.10.2020 UM Di PO avrebbe nuovamente minacciato il TO al fine di farsi consegnare la somma di 50.000 euro entro due giorni. Tanto premesso, il Tribunale del Riesame (cfr., pag. 5 dell'ordinanza impugnata) ha fatto presente che la difesa del Di PO aveva insistito per la qualificazione della condotta ascritta all'odierno ricorrente al capo b) della rubrica, in termini di tentativo e non già reato consumato. I giudici del riesame hanno riassume la vicenda che era partita da una denuncia sporta in data 13.10.2020 da NI Di IE il quale aveva riferito agli investigatori di essere coinvolto (insieme al socio BE TO il quale, sentito dagli inquirenti, ne aveva confermato le dichiarazioni) in un traffico di TLE e di essere stato il destinatario del carico sequestrato 1'8.10.2020 dalla GdF in quel di Pomigliano D'Arco; nel contempo, il Di IE aveva riferito che erano coinvolti nel traffico anche TO RE e UM Di PO, che aveva indicato come contrabbandieri di;
rosso calibro. Il TO, a sua volta, aveva riferito che il Di PO, unitamente al RE, la sera stessa del sequestro, si era recato presso la sua abitazione "... pretendendo con minacce, estese anche al suo nucleo familiare, il pagamento del carico sequestrato" (cfr., ivi, pag. 7). Sempre seguendo la ricostruzione sintetizza dal Tribunale, il TO, presentatosi dopo qualche giorno in Procura, aveva spiegato che il giorno 12 ottobre "... si erano presentati presso la sua abitazione AS AN e tale TR, poi identificato in ME TR, i quali gli avevano chiesto, a nome degli amici di PO, il pagamento della somma di 130.000 euro, pari al valore del carico di TLE perduto, oltre ad una ulteriore cifra, giustificata dalla circostanza che il TO aveva gestito l'attività di contrabbando di sigarette in un territorio che ricadeva sotto il suo controllo, senza chiedere una preventiva autorizzazione" sicché "... in quella stessa occasione, i due soggetti avevano avanzato la richiesta di 15.000 euro, ma il TO aveva consegnato loro la somma di 7.000 euro, riservandosi di consegnare successivamente la differenza, ma, non avendo la disponibilità di tale somma, aveva deciso di denunciare gli estortori ..." (cfr., ancora, ivi, pag. 7). In definitiva, la vicenda era stata ricostruita, sul piano degli elementi indiziari acquisiti, in termini coerenti con la contestazione provvisoria che, come accennato, aveva individuato una prima richiesta estorsiva, riferibile al Di PO 4 (ed al RE), avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo (pari a 130.000 euro) dei TLE pur caduti in sequestro ed avanzata lo stesso giorno 8.10.2020; tale richiesta era stata poi replicata il giorno 12.10.2020 da AN AS e TR ME i quali, nell'occasione, avevano avanzato una ulteriore richiesta avente ad oggetto la somma di 15.000 euro "... quale tangente per la sua attività di contrabbando, in quanto dimorante nel comune di Portici, territorio sottoposto alla loro influenza criminale" (cfr., dalla provvisoria incolpazione); il giorno 14.10.2020, poi, li stesso Di PO (insieme a TO LE ed a CI LE) era tornato dal TO pretendere nuovamente il pagamento del corrispettivo dei TLE. In altri termini, è la stessa ricostruzione proposta dal PM, quale "sintetizzata" nella incolpazione provvisoria, a distinguere le due richieste: quella relativa al pagamento dei TLE e quella a titolo di "tangente" per avere il TO ed il Di IE operato nel territorio di Portici senza l'autorizzazione della criminalità locale. Pacifico che nulla il TO (o il Di IE) aveva versato con riferimento al corrispettivo del carico di TLE andato perduto, è altrettanto pacifico che l'unica somma che sarebbe stata versata era stata quella di 7.000 euro parte dei 15.000 pretesi dal AS e dal ME. La difesa, in sede di riesame, aveva per questa ragione sostenuto che nei confronti del Di PO l'unica condotta estorsiva, riferibile alla pretesa dei 130.000, era rimasta allo stadio del tentativo poiché la somma versata dal TO, pari a 7.000 euro, era stata oggetto di una richiesta distinta, riferibile ad altra "causale", ed avanzata esclusivamente dal AS e dal ME, di cui il Di PO non poteva rispondere nemmeno a titolo di concorso. Il Tribunale ha affrontato la questione cui, tuttavia, ha fornito una risposta inappagante e, sostanzialmente, elusiva: i giudici del riesame, infatti, hanno concluso nel senso che "... la condotta estorsiva ascritta al capo b) deve correttamente ritenersi consumata e non tentata ..." poiché "... se è indubbio che la stessa si è estrinsecata in vari segmenti di condotta posti in essere da vari soggetti (Di PO UM e RE TO, AS AN e ME TR, LE TO, LE CI e Di PO UM), in momenti differenti, è altrettanto vero che trattasi di un'unica estorsione consumata posta in essere da ciascuno degli indagati con modalità e tempi differenti, che ha come causale il sequestro dei TLE di contrabbando ed il mancato pagamento del carico da parte del TO e del Di IE" (cfr., pag. 11 dell'ordinanza). In tal modo, dunque, il provvedimento impugnato ha fornito una motivazione apodittica e, di fatto, autoreferenziale, limitandosi a ribadire la unitarietà delle condotte estorsive senza in alcun modo spiegare il perché, a fronte 5 della pacifica diversità delle richieste estorsive, sia dal punto di vista soggettivo che della "causale", anche quella relativa alla "tangente" (ovvero l'unica che sarebbe stata, sia pure in parte, consumata) sarebbe ascrivile anche al Di PO che ne dovrebbe rispondere a titolo di concorso nella condotta del AS e del ME. L'ordinanza va dunque annullata sul punto specifico con rinvio al medesimo Tribunale di PO che, nel riesaminare la vicenda, dovrà spiegare quali siano gli elementi fattuali a sostegno della responsabilità concorsuale del Di PO con il AS ed il ME quali responsabili materiali della pretesa estorsiva avanzata a titolo di "tangente". 2. Le doglialize avanzata nel secondo e nel terzo motivo del ricorso restano assorbite. Va rilevato, peraltro, che, con specifico riguardo al capo b), la aggravante è stata contestata sotto il profilo del "metodo". A tal proposito, è assolutamente consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione con le caratteristiche di cui all'art. 416-bis, cod. pen., essendo sufficiente, ai fini della sua applicazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice "tipica" dell'agire mafioso essendo perciò l'aggravante configurabile tanto con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, che nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo (cfr., Sez. 6, n. 41772 del 13.6.2017, Vicidomini;
Sez. 5, n. 21530 dell'8.2.2018, Spada). La circostarla aggravante del metodo mafioso è, pertanto, configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto (cfr., Sez. 2, n. 38094 del 5.6.2013, De Paola;
Sez. 2, n. 16053 del 25.23.2015, Campanella;
Sez. 1, n. 5881 del 4.11.2011, Giampà; Sez. 2, n. 322 del 2.10.2013, Ferrise). In altri termini, quel che rileva non è la effettiva e reale esistenza di un sodalizio riconducibile a quelli connotati dalle caratteristiche proprie di cui all'art. 416-bis cod. pen., ovvero che il reo (o anche i suoi accoliti) ne faccia effettivamente parte, ma il fare ricorso a metodi propri e simili a quelli utilizzati nell'ambito di quelle consorterie criminali, connotate per l'appunto dalla forza intimidatrice promanante per l'appunto dalla consapevolezza, da parte delle vittime, che la condotta criminosa di cui sono destinatarie non è riconducibile esclusivamente all'autore materiale della condotta in quel momento da essi subita ma, ben diversamente, che costui possa contare sull'apporto di terzi in grado di sostenerne l'azione, di vendicarlo se occorre, comunque di intervenire in suo aiuto anche con metodi violenti;
con l'effetto, così, di ridurre, per ciò solo, i margini di "resistenza" della persona offesa in tal modo indotta ad accondiscendere "spontaneamente" ed a non reagire rispetto alle illegittime pretese avanzate nei suoi confronti. Come è stato chiarito, è sufficiente, cioè, che l'esistenza di un sodalizio appaia sullo sfondo, perché evocato dall'agente, inducendo perciò la vittima sia spinta ad adeguarsi al volere dell'aggressore - o ad abbandonare ogni velleità di difesa - per timore di più gravi conseguenze;
ciò in quanto "la ratio della disposizione di cui all'art. 7 0. L. 152/1991 non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando metodi mafiosi o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino da mafiosi, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata" (cfr., così, Sez. 6, n. 582 del 19.2.1998, Primasso).
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di PO - Sezione per il riesame delle misure cautelari personali - per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 16.3.2023