Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2025, n. 38332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38332 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
composta da
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38332-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente
- Presidente -
Sent. n. sez. 1452/2025 CC- 22/10/2025
- Relatore -
R.G.N. 23990/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Le NE SI, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 03/04/2025 del Tribunale di L'Aquila, Sezione per il
riesame.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere AR SI IO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo il rigetto del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di L'Aquila, sezione per il riesame, ha rigettato l'appello proposto da SI Le NE, imputato del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 1 e 80 comma 1 lett. B) d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, avverso l'ordinanza del Tribunale di Sulmona relettiva dell'istanza
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di revoca o di sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Sulmona con prescrizione di non allontanarsi dal domicilio negli orari stabiliti, Il Tribunale confermava il giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari connesse al rischio di recidivanza, sottolineando che il tempo trascorso di per sé non pare idoneo a determinare l'attenuazione delle dette esigenze in assenza di ulteriori indici positivi, che non vi sono significativi elementi di novità, e che va rimarcata la negativa valutazione della personalità dell'imputato, gravato da precedenti specifici e per altri reati di matrice violenta.
2. Ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza la difesa dell'imputato e ne ha chiesto l'annullamento, denunziando la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla persistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza e alla proporzionalità della misura. Il ricorrente contesta, in particolare, l'attualità delle esigenze cautelari, censurando l'omessa valutazione positiva degli elementi prospettati dalla difesa, con specifico riferimento al puntuale rispetto delle prescrizioni imposte nel lungo periodo di applicazione della misura e alle stabili relazioni affettive in essere con la figlia minore e con la nuova compagna. Quanto all'adeguatezza della misura applicata, il ricorrente ne deduce l'eccessiva afflittività, censurando altresì l'assenza di motivazione in ordine alla possibilità di sostituire tale misura con una meno afflittiva. Con successiva memoria il ricorrente ha ribadito i motivi proposti con particolare riguardo agli effetti, nel caso concreto, del tempo trascorso dall'applicazione della misura senza valutare la portata degli avvenimenti verificatisi medio tempore come illustrati nel ricorso. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 motivi di ricorso sono per un verso aspecifici e per altro verso manifestamente infondati e versati in fatto.
2. L'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con il quadro normativo di riferimento, nell'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità. Il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di
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ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale. A fronte delle argomentazioni del giudice del riesame, dunque, le censure introdotte con il motivo di impugnazione appaiono inidonee ad intaccare la logica e l'efficacia della motivazione, coerente con l'assunto che non vi sono elementi di novità tali consentire la revoca o l'attenuazione della misura. Il Tribunale ha poi formulato un giudizio prognostico sfavorevole fondato sulla personalità negativa dell'imputato, desumibile dalla presenza di vari (e anche specifici) precedenti penali e dalle modalità di commissione del reato. Quanto al tempo trascorso, il provvedimento cautelare è stato eseguito tre anni dopo la sua emissione, allorché il ricorrente è stato arrestato in Spagna in ragione di un mandato di arresto europeo. Di talché non può consentirsi alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione all'apprezzamento fattuale congruamente motivato compiuto dal giudice del merito cautelare.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/10/2025
Il Consigliere estensore AR SI IO
Il Presidente
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 26 NOV 2025 IL FUNZIONADO GIUDIZIARIO Dousse spina Cirimele