Sentenza 26 novembre 2013
Massime • 1
La circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in caso di revoca (e non di annullamento) della misura cautelare, la quale integra un fenomeno estintivo che si verifica nell'ipotesi in cui vengono meno "anche per fatti sopravvenuti" i presupposti legittimanti l'adozione della misura cautelare, non equiparabile alla insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità della stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/11/2013, n. 25223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25223 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 26/11/2013
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 1692
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 40466/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
nei confronti di:
ME RT N. IL 19/08/1949;
avverso l'ordinanza n. 1/2012 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di BOLZANO, del 31/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ministero al pagamento delle spese del procedimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 7/6/2012 la Corte di Appello di Trento accoglieva l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da ME RO, sottoposto a misura cautelare carceraria dal 17/3/2009 al 29/3/2009 e a quella degli arresti domiciliari dal 29/3/2009 al 1/4/2009 per il reato di associazione per delinquere finalizzata al commercio di griffe false.
La Corte territoriale così riassumeva l'iter procedimentale: Con ordinanza del GIP venne applicata al ME la misura coercitiva ... Con ordinanza del Tribunale di Bolzano - sezione per il riesame dell'1/4/2009 venne revocata la misura cautelare perché "allo stato non appaiono più sussistere esigenze cautelari sufficienti". Con ordinanza del Tribunale di Bolzano - Sezione per il riesame del 18/11/2009, pronunciata in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte, venne confermata ed integrata l'ordinanza dell'1/4/2009 e quindi revocata la misura cautelare disposta "... sia per mancanza di esigenze cautelari sia per mancanza di gravi indizi". Da ciò desumeva che doveva escludersi la sussistenza in capo al ME della colpa grave ostativa alla riparazione.
Affermava, pertanto, il diritto dell'istante all'indennizzo, quantificato nella complessiva somma di Euro 12.000,00, in ragione del discredito a lui derivante dalla diffusione di articoli di stampa sulla vicenda, dell'attività commerciale svolta dallo stesso e della depressione reattiva manifestatasi in epoca immediatamente successiva alla carcerazione.
2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, deducendo inosservanza, violazione e falsa applicazione degli artt. 125, 314 ss. e 643 c.p.p., degli artt. 1226 e 1227 c.c., oltre a motivazione meramente apparente.
Ha dedotto che la Corte territoriale aveva escluso la sussistenza della colpa grave ostativa alla riparazione con enunciazione del tutto generica e comunque illogica, fondata su una incompleta e parziale considerazione degli elementi processuali. Ha evidenziato che, poiché la misura era stata revocata e non annullata, occorreva tener conto che ai sensi dell'art. 299 c.p.p., la revoca poteva avvenire anche per fatti sopravvenuti e, quindi, in base a una situazione probatoria diversa da quella esistente al momento dell'emissione della misura cautelare. Ha osservato che la Corte aveva aprioristicamente abdicato a qualsiasi esame in concreto della condotta tenuta dall'interessato anteriormente all'emissione della misura, pur avendo il Gip evidenziato una situazione probatoria ambigua, caratterizzata da contatti con soggetti sicuramente dediti all'attività criminosa per la quale si procedeva, con i quali il richiedente aveva intrattenuto pregressi rapporti commerciali, oltre che da anomale modalità di stoccaggio dei beni e di predisposizione dei documenti. Ha rilevato che l'ambigua contiguità dell'istante con soggetti che negoziavano prodotti con marchio contraffatto, nella consapevolezza di tale illecita condotta, era tale da ingenerare la falsa apparenza di un illecito penale e, quindi, colpa grave ostativa alla riparazione.
2.1. Con ulteriore motivo ha dedotto inosservanza, violazione e falsa applicazione degli artt. 125, 314 ss. e 643 c.p.p., oltre a mancanza o mera apparenza della motivazione, censurando la determinazione del quantum dell'indennizzo concesso.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. Il ricorrente ha depositato proprie memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte. Come è noto, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.
2. Il suddetto principio opera anche con riferimento alla richiesta di riparazione fondata sull'ipotesi di cui all'art. 314 c.p.p., comma 2. Ed invero le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno rilevato che le ipotesi di cui all'art. 314 c.p.p., commi 1 e 2, sono accomunate sotto il profilo della possibile comune derivazione della "ingiustizia" della misura da elementi emersi successivamente al momento della sua applicazione e che l'accertata "ingiustizia" della custodia patita le caratterizza entrambe e ne evidenzia il comune fondamento, imponendo una comune disciplina quanto alle condizioni che ne legittimano il riconoscimento. La ricostruzione si rivela conforme alla logica del principio solidaristico che pervade l'istituto e impone quale tratto comune di tutte le ipotesi di riparazione quello "del limite della non interferenza causale della condotta del soggetto passivo della custodia" con l'adozione della misura (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 32383 del 27.05.2010, Rv. 247663), con conseguente esclusione dal beneficio di chi ha contribuito con la sua condotta a causare la restrizione. Ne è derivata la svalutazione della tesi che considera normativamente inapplicabile all'ipotesi di cui all'art. 314 c.p.p., comma 2, la condizione ostativa della causa sinergica discendente dal comportamento doloso o colposo del richiedente, unitamente all'affermazione del seguente principio di diritto: "La circostanza dell'avere dato o concorso a dare causa alla misura custodiale per dolo o colpa grave opera quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione anche nella ipotesi, prevista dall'art. 314 c.p.p., comma 2, di riparazione per sottoposizione a custodia cautelare in assenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p.; tale operatività non può peraltro concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo "causale" che governa la condizione stessa, nei casi in cui l'accertamento dell' insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione". L'indirizzo richiamato ha avuto conferma nella successiva giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 45428 del 2010).
3. Per altro verso è da considerare che in forza della elaborazione giurisprudenziale risulta, altresì, sostanzialmente confermata, pur con alcuni temperamenti, (si veda Sez. U., Sentenza n. 8388 del 2009) la qualificazione come "tassativa" della formulazione dell'art. 314 c.p.p., comma 2, che fa riferimento alle cause di illegittimità
della misura elencate negli artt. 273 e 280 c.p.p., con la conseguente esclusione delle violazioni attinenti sia all'art. 274, per insussistenza delle esigenze cautelari, sia all'art. 275, per inadeguatezza o per difetto di proporzionalità della misura, ad atteggiarsi a fondamento giustificativo del diritto all'equa riparazione.
4.Orbene, il provvedimento impugnato non sembra aver fatto adeguata applicazione dei principi enunciati, giacché fonda l'esclusione della colpa grave ostativa alla riparazione su un provvedimento che definisce di revoca (e non di annullamento) della misura, provvedimento che, in quanto tale, integra un fenomeno estintivo che si verifica nelle ipotesi in cui vengono meno "anche per fatti sopravvenuti" i presupposti che originariamente avevano giustificato l'adozione della misura (art. 299 c.p.p.) e presuppone la riconsiderazione di tutti gli elementi emersi fino al momento della pronuncia, con l'applicazione delle medesime regole di discrezionalità vincolata che presiedono all'adozione della medesima. Non risultano, pertanto, rispettati i criteri enunciati da Cass. S.U. n. 32383 del 27.05.2010, secondo cui la considerazione di elementi di colpa grave ostativa alla riparazione deve escludersi a priori solo nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice al momento dell'adozione del provvedimento cautelare.
Neppure la Corte ha chiarito in che misura il provvedimento di revoca sia stato determinato da riconsiderazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi piuttosto che da rilievi attinenti all'insussistenza delle esigenze cautelari, ipotesi, quest'ultima, esulante dalla previsione di cui all'art. 314 c.p.p., comma 2. In tale contesto appare apodittica e gravemente carente sul piano logico la conclusione della Corte territoriale secondo cui "se con decisione irrevocabile il giudice della fase cautelare, valutando nel complesso tutti gli elementi acquisiti al procedimento ivi compreso il comportamento tenuto dall'indagato anche nella fase delle indagini, ha accertato la mancanza, al momento della emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale, di entrambi i presupposti di legge, a fortiori va escluso, per incompatibilità logico-giuridica, che il ME abbia dato o concorso a dare causa alla propria detenzione con dolo o colpa grave" e ciò perché la mancanza originaria dei presupposti della custodia non risulta verificata ed, anzi, in caso di revoca motivata in ragione della considerazione di fatti intervenuti dopo l'emissione della misura o, comunque, ove la misura venga meno in ragione della ritenuta insussistenza delle condizioni di cui all'art. 274 c.p.p., la Corte avrebbe dovuto valutare gli elementi, emergenti dal processo, costituiti dalla contiguità dell'istante con soggetti dediti ad illeciti del tipo di quello per cui era stato indagato, oltre che dalle eventuali rilevate anomale modalità di stoccaggio dei beni e di predisposizione dei documenti, al fine eventualmente di verifica re la sussistenza degli estremi della colpa grave atta a escludere la riparazione.
5. Per tutte le ragioni indicate, sussistendo i denunciati vizi, s'impone l'accoglimento del ricorso con rinvio alla Corte d'Appello di Trento, che provvedere a riesaminare il caso attenendosi ai criteri enunciati, restando assorbito l'esame della doglianza di cui al secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la impugnata ordinanza con rinvio alla Corte d'Appello di Trento per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2014