Sentenza 9 febbraio 2011
Massime • 2
Il delitto di omessa denuncia si realizza quando il ritardo della comunicazione della notizia di reato, fondata o meno che essa appaia, non consenta al P.M. qualsiasi iniziativa a lui spettante. (In motivazione la Corte ha escluso che la intervenuta modifica del termine ex art. 347 cod. pen., da quarantotto ore a "senza ritardo", previsto per riferire al P.M. la notizia di reato, autorizzi il pubblico ufficiale ad una valutazione di fondatezza).
La ritualità della presentazione dell'atto di impugnazione del P.M. non richiede che la cancelleria del giudice del provvedimento impugnato provveda ad identificare nominativamente l'incaricato alla presentazione appartenente a detto ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2011, n. 14465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14465 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 09/02/2011
Dott. ROTELLA Mario - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA IT - Consigliere - N. 378
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 19756/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LU FA N. IL 18/08/1963;
avverso la sentenza n. 137/2009 CORTE APPELLO di TRENTO, del 09/12/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO ROTELLA;
Udito il Procuratore AL in persona del Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per a. c. r. relativamente al delitto di cui all?art.361 c.p.; rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1 - LU NO ricorre contro sentenza della Corte di Trento che, a seguito di appello proprio e del P.M., in parziale riforma di sentenza del Tribunale che lo aveva assolto dalle imputazioni di cui all?art. 361 c.p., commi 1 e 2 (A) e all?art. 479 c.p. (C) perche? il fatto non costituisce reato e condannato per i delitti di cui all?art. 378 c.p.(B) e all?art. 610 c.p. ? all?art. 81 cpv. c.p., - all?art. 61 c.p., nn. 2 e 9 c.p. (D), lo ha assolto bensi? dal reato di cui all?art. 378 c.p. (ai sensi dell?art. 384 c.p.), ma condannato per gli altri, con la continuazione alla pena complessiva di m. 9 reclusione con benefici.
La Corte ha ricostruito che LU, T. ON, comandante dei Carabinieri della Provincia, aveva ricevuto l?11.12.06, dal Lgt. Eros Sto?, un memoriale non firmato che Sto? ed il T. col. Furioso dicevano provenire dal Carabiniere TE della Stazione di Andalo. Esso attribuiva al Comandante della Stazione, Lgt. PP, l?indebito utilizzo della vettura di servizio, la mancata ripetuta trasmissione di denunce a carico di ignoti all?A.G., il falso ideologico volto al favoreggiamento di indagabile autore di omicidio colposo, la falsificazione ideologica di ordini di servizio, la sottrazione di denaro rinvenuto da privati e da restituire agli aventi diritto. Di tanto LU non aveva dato notizia all?A. G. competente (A, dicembre 06).
Ha ritenuto altresi? che lo stesso LU, per evitare che la notizia di reato fosse riferita al AL NE, Comandante regionale, convocato TE il 23.3.07, negando di aver mai ricevuto il suo memoriale, lo minacciava di non fargli avere la rafferma, se avesse insistito nel suo intento di incontrare il AL. Minacciava altresi? il Carabiniere De IT, che pure gli aveva richiesto di conferire con il AL, dicendogli che era in corso indagine e che lui stesso poteva essere ritenuto compartecipe delle violazioni di PP ed inoltre che, dipendendo dal Comandante provinciale le proposte di trasferimento, gli era possibile proporne trasferimento, con allontanamento dalla famiglia (D, marzo 07).
Infine ha ritenuto che LU avesse predisposto ed inviato al AL NE annotazione del 16.4.07, ideologicamente falsa nella data, facendo apparire il documento sollecitamente predisposto all?epoca della revoca delle indagini comunicatagli il 4.4.07 e del suo successivo rientro da congedo, anche per celare che taluni accertamenti erano stati compiuti dopo, cioe? il 18.4, dal Capitano Ria;
quindi nell?affermare che l?indagine a carico di PP traeva origine da circostanze confidenzialmente apprese (non dallo scritto di TE a lui pervenuto sin dall?11.12.06) e che si era orientato nel rispetto del divieto procedurale di far uso di segnalazioni anonime, utilizzandole per individuare la notitia criminis (C).
Il ricorso (Avv. F. Casano) deduce:
1 - inosservanza di norme processuali circa l?appello proposto dal P.M., per rigetto dell?eccezione formulata a stregua dell?attestazione "segret. del P.M." della Cancelleria, che non indica la persona della Segretaria del P.M., come ritenuto, bensi?
persona fisica indeterminata dell?Ufficio di segreteria;
2 - violazione dell?art. 361 c.p., perche? e? erroneo l?asserto in sentenza di obbligo incondizionato di immediata trasmissione alla Procura di quanto riferito nel memoriale TE, in contrasto con la sentenza di 1 grado, gia? alla luce della modifica normativa dell?art. 347 c.p.p., che ha sostituito il termine di quarantotto ore entro cui la p.g. deve comunicare al p.m. la notizia di reato con la locuzione "senza ritardo", anche per giurisprudenza che riconosce la "ponderazione" (per l?approfondimento dei c.d. elementi positivi del fatto reato - cfr. Cass., Sez. 6^, 11.04.08, n. 15400: il motivo argomenta lo svolgimento dell?accaduto e la necessita? di verifica di attendibilita? del contenuto delle dichiarazioni, v. dichiarazioni del Cap. Ria del 3.2.09, alla luce di quanto richiesto dal AL NE);
3 - vizio di motivazione circa la sussistenza dell?elemento psicologico dello stesso reato, posto che il Col. LU ha agito in buona fede;
4 - violazione dell?art. 479 c.p. - vizio di motivazione, perche?, ribadisce il ricorso, il Col. LU definendo "confidenziale" la fonte costituita dal memoriale TE, "non dichiarava essere vero un atto falso, ma ribadiva una sua valutazione..." (il ricorso si rifa? ancora all?interrogatorio reso dall?imputato il 3.2.09, che ribadisce l?assenza di paternita? ufficiale delle acquisizioni e delle sue necessita? di verifica, anche a fronte del diniego di disponibilita? di TE o di De IT di recarsi a formalizzare la denuncia, benche? sollecitati dal M.llo Meggio);
5 - violazione art. 610 c.p. - vizio di motivazione, per assenza degli estremi, in particolare quello oggettivo, nella specie indeterminato e comunque assente l?efficacia della sostenuta minaccia (il ricorso spiega che i Carabinieri TE, De IT e MA si erano precedentemente incontrati per cercare colloquio con il Col. LU al fine di verificare l?esito delle indagini, non per incontrare realmente il Gen. NE;
tanto si evince dalle stesse dichiarazioni in giudizio di TE, che decise di revocare la sua richiesta di essere messo a rapporto con il Comandante regionale, dopo aver dato tempo qualche settimana per i risultati, in effetti per vedere cosa sarebbe successo nei due giorni consecutivi nei quali da LU si sarebbero presentati gli altri due;
inoltre non risulta che De IT abbia rinunciato all?incontro con il AL e con l?appello si era richiesto di acquisire la richiesta di trasferimento dello stesso De IT, presentata nel periodo 10 novembre - 10 dicembre 06, poi accolta nell?ottobre 07). 2 ? Il primo motivo di ricorso, di carattere procedurale, e?
infondato.
In materia, certa la sottoscrizione dell?atto d?impugnazione da parte del soggetto legittimato, non e? prescritta alcuna particolare formalita? per il conferimento dell?incarico a terzi per la sua presentazione. L?identificazione della persona del mandatario, nel caso del privato, serve a dar conto del suo rapporto con il mandante in caso di contestazione. Nel caso del pubblico ministero, fermo il rapporto, puo? essere operata da qualsiasi ausiliario del suo ufficio (cfr., per tutte, Cass., Sez. 5^, n. 8096/ 06 e Sez. 6^ n. 21866/07). Il principio e? in effetti incontrovertito dal ricorso, che percio?
travisa che se il cancelliere attesta di aver identificato la persona che presenta l?atto d?impugnazione firmato dal p.m., quale appartenente al suo ufficio di segreteria, non e? possibile revocare in dubbio la provenienza dell?atto dal titolare del diritto d?impugnazione, quale che sia la sua qualificazione, cioe? di ausiliario o esecutore, salvo contestazione di falsita?
dell?accertamento attestato.
I motivi di censura della sentenza risultano anch?essi del tutto infondati.
Lo e? anzitutto il motivo 2 che, ponendo questione di "ponderazione", giunge a travisare l?acquisizione della notizia da riferire all?A.G. per la sua valutazione.
La novella dell?art. 347 c.p.p. (D.L. n. 306 del 1992, art. 4, comma 1, lett. a) ha sostituito il termine perentorio di quarantotto ore,
in origine prescritto per l?adempimento dell?obbligo di riferire al pubblico ministero la notizia di reato, con la locuzione "senza ritardo", per consentire alla polizia giudiziaria di averne compiuta acquisizione. L?abolizione del termine perentorio non autorizza difatti il pubblico ufficiale, che ha avuto la notizia nell?esercizio o a causa delle sue funzioni, ad una propria valutazione di fondatezza, che resta riservata al pubblico ministero, viepiu? che la norma non prescrive alcuna forma vincolata per la comunicazione tempestiva della notizia all?organo di iniziativa penale. Il reato di cui all?art. 361 c.p. pertanto sussiste dal momento in cui, fondata o non che appaia, il ritardo della comunicazione non consente al pubblico ministero qualsiasi iniziativa a lui spettante. Pertanto puo? essere escluso in caso d?incerta provenienza della notizia, solo se tale incertezza renda impossibile determinare l?oggetto della stessa notizia per se? rapportabile a norma incriminatrice. Nella specie la sentenza risulta aver rispettato il principio. Ed ha minutamente analizzato il fatto (oggetto dell?esposto, provenienza, attribuzione a soggetto determinato, etc.), operando un sillogismo incensurabile. Cio? posto, qualsiasi mozione soggettiva del pubblico ufficiale nella specie condannato, men che la sua incertezza offerta a sostegno di buona fede nel ricorso, non serve in sede di legittimita? a giustificarne il ritardo obiettivamente ritenuto (anzi a quanto s?intende l?omissione) o ad escluderne il dolo generico (motivo 3).
Sotto questo profilo il ricorso chiede verifica alternativa di merito, con riferimento a talune acquisizioni, prospettate in termini giustificativi dei rapporti dell?imputato con il AL NE (investiti anche dagli altri fatti costitutivi di reato), del tutto irrilevanti per quanto interessa la motivazione di prova offerta dal Giudice circa il reato in discorso.
Il due ultimi motivi sono solo di fatto, come tali del tutto non consentiti.
Il 4 difatti rioffre giustificazioni, qui inapprezzabili, quand?anche rilevanti per gli aspetti interni all?Arma, sol che si osservi che quanto attestato e? dimostrato non rispondente al vero in sentenza. Analogamente, non serve a ritenere erronea la condanna ripetuta il 5^ motivo, viepiu? che le mozioni dei subordinati non avrebbero qui rilevanza, a fronte dell?obiettiva sussistenza di ciascuna coartazione, con minacce incontroverse.
E? questo che dicono entrambe le sentenze. E quella d?appello risulta incensurabile.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011