Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2011, n. 14465
CASS
Sentenza 9 febbraio 2011

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Il delitto di omessa denuncia si realizza quando il ritardo della comunicazione della notizia di reato, fondata o meno che essa appaia, non consenta al P.M. qualsiasi iniziativa a lui spettante. (In motivazione la Corte ha escluso che la intervenuta modifica del termine ex art. 347 cod. pen., da quarantotto ore a "senza ritardo", previsto per riferire al P.M. la notizia di reato, autorizzi il pubblico ufficiale ad una valutazione di fondatezza).

La ritualità della presentazione dell'atto di impugnazione del P.M. non richiede che la cancelleria del giudice del provvedimento impugnato provveda ad identificare nominativamente l'incaricato alla presentazione appartenente a detto ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2011, n. 14465
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14465
    Data del deposito : 9 febbraio 2011

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