Sentenza 8 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/04/2002, n. 4980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4980 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
0 65826 04 98 0/ 02 REPUBBLICA ITALIANA A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto TRIBUTI INVIM SEZIONE TRIBUTARIA ACCERTAMENTO mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16663/99 Presidente Michele CANTILLO Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Cron.112PP Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Consigliere Rep. Dott. Vittorio RAGONESI Ud.10/01/02 ConsigliereDott. Achille MELONCELLI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSALE CAMPIONE CIVILE SEN TENZA N. 65826 sul ricorso proposto da: HO TZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE BOCCIONI 4, presso 10 studio dell'avvocato FRANCESCO Richiesta copia studio dal Sig. Sel D'AYALA VALVA, che lo difende unitamente all'avvocato per diri:ti €1.55 12.04.02 PIER CESARE TACCHI VENTURI, giusta procura in calce;
il I CANCELLIERE
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE UFF REGISTRO BOLZANO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso Richiesta copia studio dal S.g. IPSOA 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e per diritti €1.55 2002 difende ope legis;
11-12-04.02 IL CANCELLIGRE 33 controricorrente 1 avversO la sentenza n. 36/98 della Commissione tributaria II grado di BOLZANO, depositata il 23/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato D'AYALA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il l'accoglimento rigetto del primo motivo del ricorso;
del secondo motivo per quanto di ragione.
1. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. ZL RI ricorre contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. Il Ministero si è costituito con controricorso ed il ri- corrente ha presentato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
1.2. In fatto, lo ZL ha impugnato un avviso di liquidazione dell'invim relativa alla compravendita di un immobile, al prezzo dichiarato di lire un miliardo, in lirequantificato che l'Ufficio, invece, ha un processo verbale di 2.131.978.938, sulla base di dalla guardia di finanza di constatazione redatto Trento, dal quale risultava che lo stesso ZL aveva 2 incassato "in nero" la differenza di prezzo, non di- chiarata, di lire 1.131.978.938. In sede di giudizio di merito, il contribuente lamentava che l'avviso di li- quidazione non era stato preceduto da rituale avviso di accertamento;
che, comunque, l'avviso notificato era privo di motivazione, che non era stata fornita la pro- va del maggior "valore finale" dell'immobile e, infine, che il giudice tributario non aveva tenuto conto dell'effetto vincolante del giudicato penale a lui fa- vorevole, ai sensi dell'art. 12 della legge 516/1982. Entrambi le commissioni tributarie adi merito, in primo ed in secondo grado, hanno respinto le istanze dello ZL.
1.3. A sostegno dell'odierno ricorso sono stati prospettati quattro articolati motivi di doglianza.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Ritiene il Collegio che il ricorso non possa trovare accoglimento.
2.2. Con i primi due motivi, il ricorrente lamenta che l'atto impositivo impugnato (avviso di liquidazio- ne) sarebbe privo di adeguata motivazione, tanto più che non è stato preceduto da un apposito avviso di ac- certamento. La censura viene prospettata sia come vio- lazione di legge che come vizio di motivazione e/o di omessa pronuncia della sentenza impugnata. 3 2.2.1. In ordine logico, bisogna esaminare prima l'eccezione di omessa pronuncia sul motivo di appello basato sul fatto che l'avviso di liquidazione impugnato non sia stato preceduto da avviso di accertamento. La doglianza appare priva di fondamento perché i giudici di appello hanno affrontato congiuntamente i primi due motivi di appello (illegittimità dell'atto impositivo per carenza di motivazione e perché non preceduto da avviso di accertamento) nel paragrafo iniziale dei "motivi della decisione", intitolato specificamente "Circa l'illegittità dell'avviso di liquidazione (punti 1 e 2 dell'appello)". La conclusione alla quale giungo- no i giudici di merito, che il Collegio condivide, è che l'avviso di liquidazione, benché non preceduto da avviso di accertamento, è da ritenersi legittimo, in sufficienti ed quanto recante gli elementi "necessari, processuale" idonei ad incardinare il rapporto (rectius: a giustificare l'accertamento sul quale è ba- sato l'atto di accertamento). Sul punto il ricorrente ricorda che questa Corte, in conformità al disposto degli art. 19 e 20 del DPR 643/1972, ha escluso che possa procedersi direttamente alla liquidazione del tributo quando l'Ufficio non ri- tenga di accettare la dichiarazione del contribuente (Cass. civ. 3240/1996). Nella specie, però, come meglio 4 risulterà dall'esame del relativo motivo di censura, l'avviso di liquidazione, secondo la ricostruzione fat- ta dai giudici di merito, legittimamente tiene il posto dell'avviso di accertamento, essendo corredato di con- grua motivazione, sì da consentire al contribuente ogni possibile deduzione difensiva.
2.2.2. Nel merito, infatti, non risulta che l'atto impositivo impugnato fosse carente di motivazione. Come già hanno evidenziato i giudici di appello, com motiva- zione esauriente e puntuale, tale atto rinvia al conte- nuto del processo verbale di constatazione (c.d. moti- vazione "per relationem", che questa Corte ha sempre ritenuta legittima v. Cass. civ. 15234/2001, 10148/200; 10969/1996; conf. SS.UU. 3285/1989 e 8351/1990)), dal quale, scrivono ancora i giudici di appello, “risulta dettagliata la documentazione bancaria extracontabile da cui si evince il maggior importo introitato per com- plessive lire 1.131.978.938". Ma la motivazione della sentenza impugnata non si ferma a questa semplice af- fermazione, prosegue con la elencazione degli elementi in base ai quali la guardia di finanza ha ricostruito i flussi finanziari connessi alla compravendita in conte- stazione, stipulata dal notaio Finelli Angelo al quale sono state anche versate somme per il "pagamento INVIM effettuato direttamente dalla società acquirente anzi- 5 ché dal cedente" (p.3 della sentenza impugnata).
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme che disci- plinano l'accertamento, in quanto l'Ufficio non avrebbe fornito la prova del maggior valore accertato e il giu- dice "a quo" non avrebbe tenuto conto degli elementi probatori offerti dal contribuente. Il motivo appare infondato sotto entrambi i profi- li.
2.3.1. La difesa del contribuente sostiene che la maggior somma riscossa a "nero", costituirebbe il prez- ZO di un appezzamento di terreno agricolo, diverso da quello, edificatorio, oggetto della compravendita in questione e lamenta la non adeguata valutazione, da parte dei giudici di merito, di una relazione tecnica appositamente prodotta. Su questo punto, però, la sen- tenza impugnata poggia su una quadruplice "ratio deci- dendi", in quanto i giudici di appello non hanno rite- nuto valida la tesi difensiva (della diversa imputazio- ne del prezzo non ufficiale, alla vendita di un suolo agricolo) per le seguenti ragioni: a) perché la ragione addotta "contrasta con quanto affermato in altra parte della memoria dal ricorrente, che riferisce che il plusvalore è da ritenersi riferi- bile alla successiva cessione di quote (attribuite ai terreni conferiti), sottoposta ad imposta sostitutiva ai sensi del D.L. 28/01/1991, n. 27" (p. 4 della sen- tenza impugnata); b) perché "Non risulta nemmeno ragionevole il cal- colo effettuato dal ricorrente, dove effettua una media del prezzo attribuibile per ogni mq. Dei terreni in ba- se agli atti di conferimento (...), considerato che la cessione - tramite detto conferimen - stata effet- tuata a due società diverse (...)" (ivi); c) perché, trattandosi "di conferimenti di beni in natura, essendo effettuati a Società di capitale, hanno determinato la nomina di un esperto dal Presidente del Tribunale di Bolzano che ha eseguito la perizia asseve- rata ai sensi dell'art. 2343 C.C., a tutela anche dei terzi, con i valori già precisati che sono attestati essere congrui" (ivi); d) infine, perché "se si accettasse il ragionamento del ricorrente, tenuto conto che il terreno complessi- vamente compravenduto è di ca. mq. 12.000 di cui il 43% con destinazione edificatoria, il venditore avrebbe in- cassato per la quota di terreno con destinazione "verde agricolo", un corrispettivo al mq. addirittura superio- re a quanto realizzato per l'area edificabile” (ivi). La censura prospettata, attacca soltanto l'ultima "ratio decidendi" e, quindi, è inammissibile. Anche 7 perché tende a reintrodurre nel giudizio di legittimità le valutazioni di merito contenute nella relazione tec- nica prodotta dal contribuente, che i giudici di appel- lo non hanno recepito sulla base della osservazione, logicamente corretta, che non è credibile che sia stata incassato un prezzo unitario maggiore per la vendita di un suolo destinato a verde agricolo rispetto a quello incassato per la vendita di un suolo edificatorio.
2.3.2. Conseguentemente, anche la pretesa violazio- e falsa applicazione delle norme che disciplinano ne l'accertamento, in quanto l'Ufficio non avrebbe fornito la prova del maggior valore accertato appare priva di fondamento. Infatti, lo stesso ricorrente ha ammesso di avere incassato la maggiore somma riscontrata dalla guardia di finanza e i tentativi di provare che si trattava di una somma incassata ad altro titolo non hanno avuto successo. Né può essere prospettata la vio- lazione dell'art. 2697 C.C., atteso che l'ufficio ha provato il fatto che l'ZL ha ricevuto dalla socie- tà acquirente, in concomitanza con la stipula dell'atto di compravendita, la maggior somma non dichiarata (v. gli specifici riferimenti alla p. 3 della sentenza im- pugnata) recuperata a tassazione. Il contribuente, in- che ha eccepito la irrilevanza di tale incasso,vece, in relazione alla compravendita, non ha fornito la pro- 8 va del proprio asunto, così come, invece, avrebbe ri- chiesto il secondo comma della citata disposizione.
2.4. Infine, il ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 12 della legge 516/1982, in quanto i giudici tributari non avrebbero tenuto conto di una sentenza favorevole emessa dal GUP in sede penale. Anche quest'ultima censura appare infondata. I giudici di me- rito hanno motivato, correttamente, che la sentenza in- vocata non può avere efficacia vincolante perché non è stata pronunciata a seguito di giudizio, senza contare che con l'entrata in vigore del nuovo codice di proce- dura penale deve ritenersi abrogato il citato art. 12 (v., ex plurimis, Cass. civ. 15089/2000 e 3421/2001).
2.3. Da quanto detto, consegue che il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate come da disposi- tivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese che liquida in complessivi euro duemilaseicento/00, di cui euro cento per spese, oltre le spese prenotate a debito. Così deciso in Roma il 10 gennaio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore (dr. Michele Cantillo) (dr. Atonio Nerone) DEPOSITATO IN CANCELLERIA -Oggi 8 APR. 2002 IL CANCELLIERE 01 NN IS IL CANCELARE C1 9 EN ST