Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2002, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
O L 4 L 7 O 3 . B ) N E E , E C 1 N 9 A 9 O P 1 I - I Z 1 D A 1 R - 016 34702 1 E T S 2 C I I . G L D E R 9 U I 3 REPUBBLICA ITALIANA A G E D 6 E E T 4 N . N . IN NOME DEL POPOI O ITALIA T E T T S S E R I ( A SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: Presidente R.G. 19374/98 dott. Vittorio DUVA Consigliere dott. Antonio LIMONGELLI Rep. dott. Michele LO PIANO Consigliere rel. Cron. 4092 dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud. 23.10.2001 Consiglieredott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RO US e SE EL, in proprio e nella qualità гии di genitori esercenti la potestà sul figlio OL, elettivamente do- miciliati in Roma, Via Renato Simoni n. 9, presso lo studio Sabelli, difesi dall'avv. Antonio Santagati, con studio in Gela (93012), Vico Imperia, giusta delega in atti. ricorrenti
contro
EN AT. intimato avverso la sentenza n. 128/97 del Giudice di Pace di Gela, emessa l'11 dicembre 1997 e depositata il 13 dicembre 1997; 1807/2001 Oggetto: Risarcimento danni udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 ottobre 2001 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Raffaele Cenic- cola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo e motivi della decisione Ritenuto - che RO US e SE EL, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà di genitori sul figlio minore IC la, hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 128/97 del Giudice di pace di Gela;
- che, con detta sentenza, RO US e MA Car- mela, insieme alla Compagnia di Assicurazione Milano S.p.A., in accoglimento della domanda proposta da EN AT, che aveva chiesto di essere risarcito del danno riportato dalla proprio auto in- ги vestita da un ciclomotore condotto dal minore RO OL, erano stati condannati al pagamento della somma di lire 1.715.105 oltre al pagamento delle spese processuali;
· che, essendo stato il ricorso notificato soltanto all'EN, questa Corte, ravvisando un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 990 del 1969, ha disposto, con ordi- nanza emessa nell'udienza del 13 febbraio 2001, l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Milano Assicurazioni S.p.A., con- cedendo il termine di giorni sessanta dalla comunicazione del prov- vedimento;
- che il provvedimento è stato notificato al domicilio eletto dal 2 ricorrente in data 22 febbraio 2001, e della notificazione è stato dato avviso postale raccomandato all'avv. Antonio Santagati;
- che la Cancelleria Centrale, in risposta alla richiesta in data 15 giugno 2001, con nota pervenuta in data 21 giugno 2001, ha co- municato il mancato deposito di alcun atto di integrazione con rife- rimento al ricorso in esame;
- che, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. la mancata integrazione del contraddittorio, nel termine fissato, comporta l'inammissibilità del ri- corso;
- che l'intimato EN OL non ha svolto attività difensiva in questa sede, con la conseguenza che nessun provvedimento deve es- sere adottato in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, dichiara inammissibile il ricorso. ) 4 7 E 3 O . C L Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della N L A , O P 1 B I 9 E 9 D 1 E Corte di Cassazione, il giorno 23 ottobre 2001. - E N 1 1 C O - I I 1 Z D 2 A U . R I Il Presidente L T S G I 9 3 G E E E Viinio fuva N R . Il Consigliere est. 6 T A 4 S D . I T ( E Лисароно T T R N E A S E IL CANCELLIERE C1 Gina LI Depositata in Cancelleria nScagi 1 614.02 IL CANCELLIERE C1 Giza LI 3