Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2001, n. 10126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10126 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
ITALIA O 4 L PUBBLICA 7 L 3 O . H M E , 1 E 9 N 9 R NO01 6 01 O 1 - A P 1 1 I - D 8 E OPOO ITA ING C O S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE PAGAMENTO SOMMA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R. G. N. 7707/99 Dott. Angelo GRIECO Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Consigliere Cron.22734 Dott. Giovanni VERUCCI Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Ud. 23/02/2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. MAZZINI 13, presso l'avvocato FIORETTI CARMAGNOLA 1.1 rappresentato e difeso dall'avvocato PARISI ANTONINI, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente contro elettivamente domiciliata in ROMA VIA BUCCA CONCETTA, LUNIGIANA 6, presso l'avvocato CARMINE D'AGOSTINO, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO INTILISANO, 2001 giusta procura a margine del controricorso;
507 controricorrente G avversO la sentenza n. 113/98 del Giudice di pace di MILAZZO, depositata il 18/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il resistente, l'Avvocato Intilisano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per 1'inammissibilità e rigetto della censura per omessa pronuncia;
rigetto domanda ex art. 96 cpc;
accoglimento domanda rimborso spese procedura sospensione. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 23.4.1998 hoort ET UC conveniva in giudizio avanti al G.d.P.di Milazzo il Comune di S. Filippo del Mela esponendo di avere pagato per il servizio di frequenza scuola mater- na del figlio minore, per gli anni 1995/1996 la somma di £ 42.500 non dovuta per essere il servizio gratuito per legge. Chiedeva quindi la condanna del Comune convenuto alla restituzione della somma su indicata. Costituitosi in giudizio il Comune convenuto chie- deva preliminarmente la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., per essere pendente avanti 2 al TAR giudizio di annullamento della delibera n 2 del 19.1.1995 con la quale il Consiglio comunale aveva sta- bilito la retta di frequenza alla scuola materna;
in relazione al merito chiedeva respingersi la domanda. sentenza in dataIl G.d.P. di Milazzo con 30.11.1998 accoglieva la domanda attrice e condannava 1'Amministrazione comunale a restituire la somma di £ 42.500 oltre agli interessi dalla domanda al saldo. Per la cassazione della sentenza del G.d. P. di Mi- lazzo propone ricorso, fondato su quattro motivi il Co- mune di S. Filippo del Mela. Resiste con controricorso, illustrato con memoria ET UC. Motivi della decisione Con il primo motivo il Comune ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. 18.3.1968 n 444, in relazione al D.L. n 55/83, conv. in L. n 131/83, della L.n 488/86, della L. n 38/90 in relazione alla L.n 66/89, nonchè omessa contraddittoria o insuf- ficiente motivazione circa un punto decisivo della con- troversia. Rileva che se il G. d. P. avesse consentito all'Ammi- nistrazione di svolgere compiutamente le proprie dife- se, avrebbe accertato che la somma pagata dall'attrice مان si riferiva al costo del servizio di refezione scola- 3 stica, al costo dei pasti e del servizio trasporto, e che la somma era stata richiesta nell'osservanza delle norme vigenti che hanno imposto all' Amministrazione l'obbligo di determinare le tariffe attinenti ai servi- zi erogati a domanda individuale, in modo da assicurar- ne, in base alle tariffe, la copertura in misura per- centuale. L'obbligo di stabilire le tariffe non è però rife- rito ai singoli servizi, ma ai servizi considerati nel loro complesso, in maniera da consentire ai comuni di pareggiare, in misura percentuale, il costo complessi- senza obbligo di specificare le singole proporzionivo, in riferimento a ciascun servizio. IL Pertanto la sentenza prendendo in considerazione il costo della retta di frequenza in base alle sole dedu- zioni dell'attrice ha deciso senza che l'attrice avesse fornito la prova che le somme pagate fossero effettiva- mente afferenti al servizio di frequenza alla scuola materna e senza considerare che il costo del servizio di refezione, per l'anno 1997, copriva abbondantemente le somme indicate nel modulo "frequenza e refezione", erroneamente usato dall'Amministrazione comunale. Con il secondo motivo il Comune deduce violazione di legge in relazione all'art. 2697 c.c., eccesso di po- tere, mancanza di prova, vizio di ultra ed extrapeti- G 4 zione. Lamenta che la UC non ha fornito alcuna prova in base alle quale si potesse ritenere che la somma ri- chiesta si riferisse a due servizi diversi, tenuto con- to dell'ampia discrezionalità riservata in materia al Comune ricorrente, e che quindi il G.d.P. ha deciso in "violazione del principio in base al quale chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" ricercando la veri- tà oltre il thema decidendum ed il thema probandum. Con il terzo motivo censura l'impugnata sentenza per omessa pronunzia su un punto decisivo della
contro
- Golde versia. Deduce che il G.d.P. non si è pronunziato sulla ri- chiesta di sospensione del giudizio, sospensione oppor- tuna in quanto avrebbe consentito l'esame più approfon- dito della materia. Infine con il quarto motivo assume violazione di legge per eccesso di potere. Rileva il Comune ricorrente che il G.d. P. ha tratto elementi di giudizio dal tentativo di conciliazione nel corso del quale la Amministrazione aveva espresso la propria disponibilità a restituire la sola somma capi- tale con compensazione delle spese. Il giudice di merito pertanto erroneamente ha con- siderato solo una parte della proposta conciliazione, senza tenere conto di tutte le condizioni nella stessa contenute, e così facendo ha violato il principio del- l'autodeterminazione che ogni soggetto ha nell'ambito del processo, facendo ricadere sulla sola Amministra- zione gli effetti negativi del tentativo di concilia- zione, senza che questa ne avesse beneficio alcuno. Con il primo motivo il Comune ricorrente come su precisato propone due censure lamentando con la prima che nelle tariffe predisposte da essa Amministrazione non era ricompresa alcuna cifra per la frequenza della scuola materna e con la seconda che il primo giudice Mildar avrebbe deciso ultra petitum ponendo a base della sua sentenza elementi di prova non dedotti dall'attore. La prima delle indicate censure è inammissibile perchè questa Corte Suprema ha già precisato che avver- SO le sentenze del G.d. P. pronunziate secondo equità, nell'ambito di £ due milioni di valore, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione delle norme della Costituzione, per errores in procedendo e per violazione di norme comunitarie, di rango superiore al- le leggi ordinarie, e in relazione alla motivazione per inesistenza. della motivazione stessa da individuarsi nelle tre forme di assenza totale di motivazione o di motivazione apparente o perplessa. ( Cass. civ. SS.UU. 6 ہارا 15.10.1999 n716 ) La censura testè esaminata va quindi dichiarata inammissibile. Inammissibile è altresì la seconda censura con la quale il ricorrente lamenta vizio di ultra ○ extra pe- tizione e che può essere esaminata unitamente al secon- do motivo di ricorso che contiene sostanzialmente iden- tica doglianza. Al riguardo si osserva che il vizio di ultra o ex- tra petizione si ha quando il giudice abbia giudicato su una domanda non proposta dalle parti, ampliando quindi d'ufficio il thema decidendum. Nella specie il ricorrente, pur qualificando la censura come vizio di ultra o extra petizione, poi nel corpo del motivo lamenta che il G.d.P. di Milazzo abbia deciso senza che l'attrice avesse fornito prove suffi- cienti a sostegno della propria domanda. La censura quindi, lungi dal configurare un vizio di ultrapetizione in senso tecnico, si sostanzia nell'- evidenziare un preteso vizio di valutazione della prova e quindi della motivazione di fondatezza della domanda, pretesamente non dimostrata, censura inammissibile, in questa sede, stante i menzionati limiti del giudizio di cassazione, riguardo alle sentenze pronunziate dal G.d. P. secondo equità. 7 ila I primi due motivi vanno pertanto dichiarati inte- ramente inammissibili. Infondato è al contrario il terzo motivo, con il quale si deducono due distinte prospettazioni: omessa pronunzia su un punto rilevante ai fini della decisione e quindi inesistenza totale di motivazione e l'opportu- nità della sospensione del giudizio di primo grado. Invero va rilevato che il G.d.P. ha ampiamente mo- tivato sul punto assumendo che non sussistevano ragioni che giustificassero la sospensione del giudizio avanti a lui pendente in attesa della decisione del ricorso proposto avanti al TAR, considerato che diversi erano gli oggetti dei due giudizi. La prima prospettazione va quindi respinta. Riguardo alla seconda si rileva che la doglianza contiene espressa censura prospettandosi da parte non dell'Amministrazione ricorrente solo l'opportunità di un comportamento del giudice, con ciò manifestandosi una personale opinione, irrilevante e quindi inammissi- bile nel giudizio di legittimità. Il terzo motivo va quindi interamente respinto Inammissibile deve ritenersi infine il quarto ed ultimo motivo. Invero vanno qui richiamate le considerazioni svol- te in precedenza, relative ai limiti del presente giu- 8 dizio, considerato che con il motivo in esame il Comune tende a censurare il contenuto della motivazione espressa dal G.d.P., senza tuttavia lamentare l'inesi- stenza totale della motivazione. Il ricorso va pertanto interamente respinto. Inammissibile deve ritenersi altresì la richiesta di condanna del Comune ricorrente al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c., avanzata dal controricorrente. Al riguardo si osserva che la condanna per respon- sabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. presuppone la sussistenza di un danno, che deve essere indicato dal richiedente sia in relazione all'an che al quantum, che deve risultare dagli atti, non potendo il giudice far ricorso ad elementi di valutazione equitativa, e che deve essere conseguenza diretta della condotta in mala fede o connotata da colpa grave di una delle parti in causa. ( Cass. civ. sez. II 1.12.1995 n 12422 ) Le esposte condizioni non ricorrono nella specie. Il controricorrente infatti ha genericamente indi- viduato il preteso danno nell'essere stato costretto ad adire il giudice per ottenere il pagamento di una somma di scarsa rilevanza e nella ricaduta negativa che, come cittadino contribuente del Comune ricorrente, dovrà sopportare, a seguito della condanna dell'Amministra- zione comunale;
il controricorrente inoltre non ha Ver 9 quantificato l'ammontare del danno richiesto, non desu- mibile dagli atti di causa. Consegue che nessun danno riconducibile alla previ- sione di cui all'art. 96 c.p.c. è ravvisabile nella specie, considerato che la necessità di far ricorso al giudice per ottenere il pagamento di un credito non CO- stituisce di per sè sola fonte di danno, essendo al- l'uopo prevista, a carico del soccombente, la condanna al pagamento delle spese di giudizio, mentre l'esborso tributario che il controricorrente sarà chiamato a sop- portare costituisce un avvenimento futuro ed eventuale, non risarcibile prima del suo verificarsi. La domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. n y g o L va pertanto dichiarata inammissibile e quindi disatte- sa. Infondata è al contrario la domanda di rimborso delle spese sostenute dalla UC a seguito della pro- cedura ex art. 373 c.p.c. iniziata dal Comune di S. Filippo del Mela e conclusasi con la reiezione del- l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza del G.d.P di Milazzo. Al riguardo si Osserva che questa Corte Suprema ha più volte precisato che nell'ipotesi in cui sia ancora pendente il giudizio di legittimità competente a liqui- ja 373 c.p.c. è ladare le spese della procedura ex art. 10 Corte suprema, considerato che la pronunzia del giudice di merito è pronunzia provvisoria, la cui efficacia è condizionata all'esito del giudizio di cassazione, per cui avanti al giudice di merito non esiste una parte civ.
7.3.1977 n definitivamente soccombente. ( Cass. 923; Cass. civ. 16.4.1987 n 3780 ) A tale giurisprudenza si intende dare continuità, con la precisazione però che dovendo la parte nei cui confronti è avanzata la domanda, essere messa in grado di difendersi sulle richieste proposte, alla stessa de- ve essere notificata la lista dei documenti, posti a fondamento della richiesta, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., applicabile analogicamente al caso de quo, in difetto di norma espressa di riferimento, pena il ri- getto della domanda. Nella specie la lista contenente l'indicazione dei documenti attestanti la proposizione e lo svolgimento della procedura ex art. 373 c.p.c., posti a fondamento del richiesto rimborso spese, non risulta sia stata no- tificata alla controparte per cui la domanda di rimbor- so delle spese sostenute per lo svolgimento della pro- cedura de qua va respinta in quanto sprovvista del ne- cessario fondamento probatorio in quests frace threats". Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come مگا da dispositivo. 11
P.Q.M.
respinge il ricorso, dichiara inammissibile la do- manda di danno ex art. 96 c.p.c., rigetta la domanda di liquidazione delle spese della procedura ex art. 373 c.p.c. e condanna 1'Amministrazione comunale al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione di cui £...u5rap... per esborsi e £ 600.000 per onorari, da distrarsi a favore del difensore avv. Pietro Intil- lisano che si dichiara antistatario. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 27.aprile.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo GriecoMario Adamo Moris Idama Cam 101 4 7 3 E ) 1. 1 C , O 1 P 9 I 9 1 D 5 A 4 L . E V T N R T A (IS 12