Sentenza 9 luglio 2001
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 111 del 1988, l'accertamento relativo alla sussistenza dei requisiti fisici e psichici necessari per l'ammissione all'esame per il conseguimento della patente di guida (in precedenza attribuito, dall'art. 81 del codice della strada abrogato, all'ufficiale sanitario del comune) spetta all'ufficio medico legale dell'unità territorialmente competente; ne consegue che, anche con riguardo a quei comuni nei quali la ritardata attuazione della riforma sanitaria ha lasciato in vita la figura dell'ufficiale sanitario, quest'ultimo, in ogni caso, a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 111 del 1988, non ha mantenuto la propria competenza in ordine agli accertamenti psico - fisici "de quibus" e che la controversia relativa alla liquidazione dei compensi spettanti al medico legale della USL territorialmente competente per i prescritti accertamenti delle condizioni di idoneità degli aspiranti al rilascio della patente di guida, rientrando nell'ambito del rapporto di impiego pubblico, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Principio enunciato in fattispecie attinente ad una fase del rapporto di pubblico impiego anteriore alla data del 30 giugno 1998).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/07/2001, n. 9319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9319 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. STEFANOMARIA EVANGELISTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LE RE, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO FAZIO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 45 DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO;
- intimata -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 962/1993 del Tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/01 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per la giurisdizione del giudice amministrativo.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il Dott. Salvatore Basile, premesso di essere capo-servizio per l'igiene pubblica presso la locale U.S.L. n. 45 e, ad un tempo, titolare della qualifica di ufficiale sanitario di quel Comune, chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo, nei confronti della stessa U.S.L., per il pagamento della somma di lire 6.756.000, oltre accessori, a titolo di compensi spettantigli per gli accertamenti dell'idoneità fisica per il rilascio delle patenti di guida, eseguiti nel periodo dal 1^ luglio al 31 dicembre 1992 e nell'esercizio delle funzioni proprie della qualifica suddetta.
Proponeva opposizione l'Unità sanitaria locale suindicata, la quale eccepiva, fra l'altro, il difetto di giurisdizione dell'A.G.O.. In conseguenza di ciò l'opposto proponeva alle Sezioni unite della S.C. istanza di regolamento preventivo.
L'amministrazione intimata, non spiegava attività difensiva nel susseguente giudizio.
Motivi della decisione
Il ricorrente fonda l'asserito della sussistenza della giurisdizione ordinaria sul rilievo della particolare posizione assunta dagli ufficiali sanitari della Sicilia, regione nella quale - come posto in evidenza dalle circolari n. 470 del 20 gennaio 1989 e n. 656 del 3 settembre 1992, emanate entrambe dall'Assessorato alla sanità -, non essendo in vigore, all'epoca dei fatti causa, le norme regionali in materia di igiene e sanità pubblica previste dall'art. 32 della legge n. 833 del 1978, riguardanti le funzioni e le mansioni dei medici ex ufficiali sanitari, l'accertamento delle condizioni psico- fisiche ed il rilascio della certificazione, potevano essere effettuati dai medici ex condotti e dai "medici ex ufficiali sanitari", i cui incarichi erano prorogati a tempo indeterminato. Ciò comportava la transitoria irrilevanza delle innovazioni derivanti in materia dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e delle correlate disposizioni dell'art. 4 della legge n. 111 del 1988, tanto che il suddetto Assessorato aveva emanato la circolare n. 422 del 18 giugno 1988, chiarendo che il diritto ai compensi relativi agli accertamenti sanitari in questione, in quanto attribuiti all'ufficiale sanitario nella sua qualità di "Ufficiale governativo", doveva ritenersi tuttora sussistente - così come confermato, peraltro, dalla giurisprudenza di questa Corte (nella sentenza n. 6441 dell'11 dicembre 1979) - negli stessi termini di cui al periodo antecedente alla riforma sanitaria del 1978. L'assunto non è fondato.
L'art. 81 del cosiddetto Codice della strada approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 prevedeva che l'accertamento relativo ai requisiti fisici e psichici necessari per l'ammissione all'esame per ottenere la patente di guida fosse compiuto da un medico provinciale, da un ufficiale sanitario titolare di un ufficio comunale d'igiene o da un ispettore sanitario delle ferrovie dello stato o da un ispettore medico del lavoro o da un medico condotto.
Vigendo questa norma, effettivamente le Sezioni unite, con sentenza dell'11 dicembre 1979, n. 6441, ritennero che il detto accertamento non costituisse attività professionale connessa allo adempimento delle mansioni proprie degli indicati sanitari, nell'ambito dei rispettivi rapporti d'impiego pubblico, ma fosse riservata ai sanitari medesimi solo in considerazione di determinati loro requisiti "personali", costituenti la ragione politico-sociale del conferimento dell'incarico al fine di raggiungere la massima attendibilità dell'accertamento: donde la conseguenza che le controversie relative all'entità del compenso spettante al sanitario, avendo a oggetto un diritto di credito geneticamente estraneo al rapporto di pubblico impiego, dovevano ritenersi appartenenti alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella esclusiva del giudice amministrativo.
L'evoluzione della normativa in materia rende, però, non più attuale, almeno con riferimento al caso di specie, questo orientamento, al quale, pertanto, inutilmente si riferisce la difesa di parte ricorrente.
Le stesse Sezioni unite, con le più recenti sentenze 7 agosto 1998, n. 7705 e 27 ottobre 2000, n. 1144, hanno affermato che spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto i compensi suddetti, allorché gli stessi si riferiscano ad accertamenti eseguiti da personale medico che, già titolare della qualifica di ufficiale sanitario, sia poi rimasto soggetto alle innovative disposizioni dettate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale.
Quest'ultima ha, infatti, attribuito alle Regioni il compito di dettare norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate, tra gli altri, dagli ufficiali sanitari, e di disciplinare il trasferimento dei beni e del personale relativi (art. 32, comma secondo): gli ufficiali sanitari (unitamente ai medici provinciali, ai veterinari comunali, ecc.) sono entrati, quindi, nei ruoli delle unità sanitarie locali, con la conseguente, graduale scomparsa di quella figura istituzionale.. In un contesto siffatto, l'art. 14, lettera q), l. n. 833 del '78 ha configurato come competenze proprie delle unita'
sanitarie locali (oggi aziende, ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. n. 502 del 1992) gli accertamenti, le certificazioni ed ogni altra prestazione medico - legale riferibile al Servizio suddetto, con una disposizione che, conformemente all'intento razionalizzatore ed unificante della riforma del settore, induce a ritenere le testè menzionate attività rientranti in via originaria ed esclusiva nelle attribuzioni del Servizio medesimo e, per esso, delle sue articolazioni periferiche, con la sola eccezione di quelle di cui all'art. 6, lettera z) della stessa legge di riforma. Che in questo senso debba intendersi la portata della norma sopravvenuta è confermato dalla circostanza che la legge 18 marzo 1988, n. 111 (Norme sull'istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale), nel dettare, con l'art. 4, il nuovo testo del citato art. 81 del d.P.R. n. 393 del 1959, come modificato dall'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62
e dall'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 394, ha espressamente previsto che l'accertamento delle condizioni psico-fisiche per il rilascio della patente di guida "è effettuato dall'ufficio medico legale dell'unità sanitaria locale territorialmente competente", con disposizione poi, confermata dal nuovo Codice della strada, di cui al d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (art. 119, secondo comma, nel testo modificato dall'art. 60 del d. lgs n. 360 del 1993). Ben vero, il delineato assetto normativo, oltre alla competenza degli organismi locali del Servizio sanitario, indica anche quella di taluni medici, individuati in relazione alle specifiche funzioni pubbliche dai medesimi svolti: ma ciò, mentre può far sorgere questione (che, peraltro, esorbita dai limiti dell'indagine cui le Sezioni unite hanno il potere - dovere di procedere, in relazione alla controversia che, investita della presente istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, ha ad oggetto la posizione di un medico che, avendo rivestito la qualifica di ufficiale sanitario, è assoggettato alla suddetta operazione di trasferimento nei ruoli della competente unità sanitaria locale) se, rispetto a codesti legittimati ulteriori, non operino le conseguenze innovative della riforma suddetta (essendo, con le implicazioni trattene dalla citata sentenza del 1979, tuttora prevalenti, rispetto al rapporto di servizio con un'amministrazione pubblica, i requisiti personali), nulla toglie al carattere impersonale dell'attribuzione di competenza in favore delle unità sanitarie, che determina il rovesciamento della prospettiva propria della normativa previgente e rende oggi riferibile l'esercizio dell'attività di accertamento di cui trattasi - in quanto compiuta da ufficiali sanitari destinati per legge a transitare alle dipendenze delle medesime unità sanitarie - ad espletamento di compiti propri del loro rapporto di impiego pubblico. Conclusione, questa, che ha una sua validità generale, non inficiata dalla tesi di fondo del controricorrente, secondo cui, avendo la Regione Sicilia ritardato, per così dire, l'attuazione della riforma sanitaria e lasciato quindi in vita la figura dell'ufficiale sanitario ancora all'epoca dei fatti di causa, esso avrebbe mantenuto la propria competenza in ordine agli accertamenti psico-fisici in discussione (ed il diritto a percepire in proprio i correlativi compensi).
In effetti, ribadendo le conclusioni già attinte al riguardo dalla citata sentenza del 1998, le Sezioni unite devono rilevare che l'attività in oggetto, una volta attribuita all'ufficio medico legale della U.S.L., non poteva essere ormai ricondotta tra le competenze proprie dell'ufficiale sanitario, neppure in quelle situazioni locali (ed è il caso della Regione Sicilia) in cui detta qualifica fosse sopravvissuta, con limitati e residui compiti, alla riforma sanitaria del 1978 e nonostante le due funzioni - di componente di medico legale delle U.S.L. e di ufficiale sanitario - venissero a cumularsi nella medesima persona.
Nè in contrario può essere invocato il contenuto, favorevole alla tesi del controricorrente, delle circolari emesse dall'Ufficio legislativo della Regione Sicilia: analogamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza con riferimento alle circolari ministeriali, deve infatti riconoscersi che esse si concretano in atti interni dell'ente territoriale, destinate come tali a regolare l'attività degli organi inferiori, ma prive di alcuna efficacia giuridica nei confronti dei soggetti ad esso estranei, anche ai fini dell'interpretazione di norma di legge.
Conclusivamente, deve essere dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza che vi osti l'art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, come novellato dall'art. 29 d.lgs. n. 80 del 1998,
attenendo il giudizio ad una fase del rapporto di pubblico impiego anteriore alla data del 30 giugno 1998, indicata come limite temporale per la devoluzione delle controversie sul pubblico impiego al giudice ordinario (Cass. S.U. 26 agosto 1998 n. 8451 e successive conformi) e senza che rilevi l'avvenuto superamento della data del 15 settembre 2000, indicata dall'art. 45, comma 17, dello stesso d. lgs. n. 80 del 1998, non quale limite alla persistenza (relativamente alle questioni caratterizzate dagli esposti requisiti temporali) della giurisdizione suddetta, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente attinenza di ogni questione sul punto ai limiti interni della giurisdizione. La suddetta declaratoria, comportando il riscontro del difetto della giurisdizione ordinaria, nel cui ambito il giudizio di merito si era, invece, incardinato, impone alla Corte di regolare le spese dell'intero processo, in applicazione del principio desumibile dall'art. 385, secondo comma, cod. proc. civ.. Tali spese, peraltro, non sono riferibili al giudizio di regolamento della giurisdizione, nel quale la parte intimata non ha spiegato attività difensiva, ma alla fase processuale svoltasi davanti al giudice del merito, per la quale si liquidano lire 200.000 (duecentomila) a titolo di spese vive, lire 220.000
(duecentoventimila) per competenze di procuratore e lire 230.000 (duecentotrentamila), per onorari di avvocato e così complessivamente lire 650.000 (seicentocinquantamila), il cui onere va posto a carico della parte attrice, che vi ha dato causa.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e condanna il ricorrente alle spese dell'intero processo liquidate in complessive lire 650.000
(seicentocinquantamila).
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2001