Sentenza 5 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/04/2002, n. 4865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4865 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
E C.C. 74728 N 6 O 8 I 9 Z 1 A / 4 R / T 6 UBBLICA ITA0 48 65 /02 S 2 I G R S E . B R . R I L D R L A L A E E D P RTE SUPREMA DI CASSAZIONE D E I O Oggetto S T A T N I N E 1 R E SEZIONE TRIBUTARIA S Tributaria 3 S E 1 I E T A . A N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M Presidente R.G. N. 4312/01Dott. Michele CANTILLO Dott. Enrico PAPA Cron. 41027 - Consigliere Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Rep. - Consigliere Dott. Stefano BENINI Ud. 30/01/02 Consigliere C.C. Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente 2002 contro 441 -1- AR CA;
- intimato CommissioneavversO la sentenza n. 330/99 della tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 20/12/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/01/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo AR CA, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi del 1984 dopo sismici avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques n.del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava 1'ammontare del reddito imponibile con esclusione della e notificava alstessa contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 comma 1, della legge 27dicembre 1985, n. 971; 13, dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del C.L. 30 dicembre 1985, ☐. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 . . 1 1 quale prevede che le somme relative a pagamenti delie imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei Comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile #1 fini dell' IRPEF dell'ILOR - in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1993, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, 2. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione,al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 30.1.2002 Così deciso in Roma il Il PrePresident Il Cons. Estensore IL CANCELLIERE C maldo Gasanc - 5 AFL 2002 Oggi A E N O I Z 6 A 0 3 R N 9 . T 1 A S / N I 4 T / G U 0 E F 2 B R I . L R R . L A P A . T D D . B E L A E T T D I I N V V I 1 E S 3 S 1 N E E . S N I A