Sentenza 27 febbraio 2008
Massime • 1
L'attualità di collegamenti dei detenuti ed internati per delitti dolosi con la criminalità organizzata, comunicata dal procuratore nazionale antimafia o dal procuratore distrettuale, è elemento ostativo, seppure oggetto di discrezionale valutazione giudiziale, all'accoglimento dell'istanza di liberazione anticipata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2008, n. 11661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11661 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/02/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 610
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 029017/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AG AN, N. IL 17/04/1971;
avverso ORDINANZA del 12/06/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. D'Angelo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con provvedimento in data 14/3/07 il Magistrato di sorveglianza di Lecce ha respinto l'istanza di liberazione anticipata presentata da IA AN, in relazione ai semestri di detenzione sofferti dal 17/7/02 al 17/1/04 in relazione alla condanna a 8 anni di reclusione inflittagli con sentenza 15/5/03 del GIP Tribunale di Lecce per violazione dell'art. 416 bis c.p. e D.P.R. n. 394 del 1990, art. 74, fatti commessi sino al febbraio 2002.
Il reclamo proposto dall'interessato avverso questa decisione è stato respinto dal locale Tribunale di sorveglianza con ordinanza in data 12/6/07. Il Tribunale ha ritenuto ostative le informazioni fornite, sulla base tra l'altro delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Cosimo Leo, dalla locale D.D.A. la quale ha comunicato che il IA, nei cui confronti è pendente altro procedimento per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per fatti commessi nel 2001, è tutt'ora collegato con gli ambienti della criminalità organizzata e in particolare con l'organizzazione criminale di Mesagne nella quale, secondo quanto risulta dalla sentenza di condanna, aveva svolto un ruolo di rilievo.
Contro questa pronuncia l'interessato ha proposto ricorso per Cassazione con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
La doglianza è priva di fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. La decisione impugnata risulta invero corretta per quanto disposto dall'art. 4 bis o.p., comma 3 bis - applicabile anche alla liberazione anticipata (cfr. al riguardo la sentenza di questa Sezione 11/12/03, P.M. in proc. Molendino, rv.226.956) - secondo cui i benefici penitenziali non possono essere concessi a chi, come il IA, si trovi detenuto per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale o distrettuale antimafia comunichi l'attualità di collegamenti del soggetto con la criminalità organizzata. Si tratta di un valutazione non vincolante per il giudice ma che deve essere sottoposta a controllo (cfr. Sez. 1, 13/1/94, Ricciardi, rv. 196.392), il che nel caso di specie è avvenuto avendola il Tribunale di sorveglianza condivisa con riferimenti concreti e adeguato apparato argomentativo, immune da vizi sindacabili in questa sede, che è stato fatto oggetto nei motivi di ricorso solo di critiche in linea di fatto e di puro merito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2008