Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/1999, n. 355
CASS
Sentenza 14 gennaio 1999

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Ai fini del differimento dell'esecuzione della pena nei confronti di persona che versi in condizioni di grave infermità fisica, si deve fare riferimento soltanto all'oggettiva gravità di questa per stabilire se essa sia tale da dar luogo, cumulata all'ordinaria afflittività della restrizione della libertà, a un trattamento contrario al senso di umanità e a una sostanziale elusione del diritto individuale costituzionalmente garantito alla tutela della salute da parte dell'ordinamento, a nulla rilevando l'eventuale incompatibilità dello stato patologico con la permanenza in carcere sotto il profilo della possibilità di apprestamento delle opportune terapie. (Fattispecie relativa a grave patologia della vista, per glaucoma bilaterale congenito con scompenso corneale e intorbidimento della camera anteriore, associata ad altrettanto grave patologia psichiatrica, in ordine alla quale la S.C. ha ritenuto illegittima l'omessa valutazione della gravità delle patologie accusate dal detenuto da parte del giudice di merito, limitatosi a verificare che il condannato fruiva della necessaria assistenza sanitaria nello stato di detenzione).

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    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 maggio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/1999, n. 355
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 355
Data del deposito : 14 gennaio 1999

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