Sentenza 14 gennaio 1999
Massime • 1
Ai fini del differimento dell'esecuzione della pena nei confronti di persona che versi in condizioni di grave infermità fisica, si deve fare riferimento soltanto all'oggettiva gravità di questa per stabilire se essa sia tale da dar luogo, cumulata all'ordinaria afflittività della restrizione della libertà, a un trattamento contrario al senso di umanità e a una sostanziale elusione del diritto individuale costituzionalmente garantito alla tutela della salute da parte dell'ordinamento, a nulla rilevando l'eventuale incompatibilità dello stato patologico con la permanenza in carcere sotto il profilo della possibilità di apprestamento delle opportune terapie. (Fattispecie relativa a grave patologia della vista, per glaucoma bilaterale congenito con scompenso corneale e intorbidimento della camera anteriore, associata ad altrettanto grave patologia psichiatrica, in ordine alla quale la S.C. ha ritenuto illegittima l'omessa valutazione della gravità delle patologie accusate dal detenuto da parte del giudice di merito, limitatosi a verificare che il condannato fruiva della necessaria assistenza sanitaria nello stato di detenzione).
Commentario • 1
- 1. Glaucoma: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/1999, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 14/1/99
1. Dott. Camillo LOSANA Consigliere SENTENZA
2. " Stefano CAMPO " N.355
3. " Umberto DA " REGISTRO GENERALE
4. " ZO TA " N.26317/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TA NI, n. a Locri il 23/2/64 avverso l'ordinanza emessa il 21/4/98 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Giordano Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva:
TA NI - condannato con sentenza 23/11/89 della Corte di assise di appello di Torino a 27 anni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione altro - ha presentato istanza di differimento della pena ai sensi dell'art.147 comma 1 n.2 C.P., affermando di trovarsi in condizioni di grave infermità fisica.
Il differimento è stato negato prima, in via provvisoria, dal Magistrato di sorveglianza di S.Maria Capua Vetere con provvedimento in data 11/8/97 e poi dal Tribunale di sorveglianza di Napoli a norma dell'art.684 comma 1 C.P.P., con ordinanza in data 21/4/98. Il Tribunale ha giustificato la decisione reiettiva e con un giudizio di non incompatibilità con il regime detentivo delle patologie di tipo oculistico e psichiatrico da cui il TA è affetto: quanto alla prima (glaucoma bilaterale congenito con scompenso corneale e intorbidimento della camera anteriore), ha rilevato che dalla relazione sanitaria in atti risulta che la stessa è sotto stretto controllo farmacologico e specialistico e che comunque la sua risoluzione appare possibile solamente attraverso un delicato intervento chirurgico, la realizzazione del quale è allo stato meramente eventuale e per cui potrà anche essere utilizzato, se del caso, lo strumento del ricovero esterno di cui all'art. 11 O.P.; quanto alla seconda (disturbi comportamentali che hanno determinato il ricovero del TA in ospedale psichiatrico giudiziario), ha rilevato che dalle relazioni specialistiche la situazione del prevenuto risulta sotto tale profilo, anche grazie ai trattamenti neurolitici praticatigli, migliorata. Ha ricorso per cassazione il difensore dell'interessato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La doglianza è meritevole di accoglimento.
Questa Sezione ha invero avuto ripetutamente occasione di affermare (cfr., tra le ultime, le sentenze 27/11/96, Calzolaio e 29/4/97, Martini) che, ai fini dell'applicazione dell'art.147 comma 1 n.2 C.P., si deve fare riferimento soltanto alla oggettiva gravità
dell'infermità fisica per stabilire se questa sia o meno tale da fare luogo, cumulata all'ordinaria afflittività della restrizione della libertà, ad un trattamento contrario al senso di umanità e ad una sostanziale elusione del diritto individuale costituzionalmente garantito alla tutela della salute da parte dell'ordinamento, a nulla per contro rilevando l'eventuale compatibilità dello stato patologico con la permanenza in carcere sotto il profilo della possibilità di apprestamento delle opportune terapie. Orbene, nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza non si è attenuto, per quanto riguarda la menomazione fisica da cui il TA è affetto, a tale criterio, essendosi come si è visto limitato a verificare che il condannato fruisse anche in stato di detenzione della necessaria assistenza sanitaria senza valutare la reale gravità delle patologie, che nel ricorso si sostiene sulla base di accertamenti specialistici essere al limite della cecità, e gli effetti di amplificazione sul piano della afflittività della pena della stessa provocati.
Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo, più approfondito, esame che tenga conto dell'enunciato principio di diritto.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria 22 marzo 1999