Sentenza 20 novembre 2000
Massime • 1
Il fatto di adoperarsi in favore della vittima del reato non costituisce un requisito necessario per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ma solo una condotta che può essere richiesta al condannato, mediante apposita prescrizione risultante dal relativo verbale, nel corso della prova a dimostrazione della sua volontà di risocializzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/2000, n. 8919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8919 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMILLO LOSANNA Presidente del 20/11/2000
1. Dott. SEVERO CHIEFFI Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIORGIO SANTACROCE Consigliere N. 6616
3. Dott. GIOVANNI SILVESTRI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIANFRANCO RIGGIO Consigliere N. 019935/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) RA UL N. il 14/01/1950 avverso ORDINANZA del 16/03/2000 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO lette le conclusioni del P.G.: annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Considerato in fatto e in diritto
Con ordinanza 16/3/2000 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, tra l'altro, rigettava la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da TI BE, osservando che non era possibile formulare un giudizio prognostico favorevole, in quanto lo stesso, condannato per reati di furto e truffa nel 1991, pur svolgendo attualmente attività lavorativa, non si era adoperato in favore delle vittime dei reati da lui commessi.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione dell'art. 47 ord. penit. sul rilievo che tra i requisiti richiesti per la concessione dell'affidamento in prova non è previsto quello di adoperarsi in favore della vittima.
Il ricorso è fondato.
Invero il giudizio prognostico che il giudice è chiamato ad operare in ordine all'applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale deve essere frutto di un ragionamento logico, fondato sulla valutazione di elementi specifici riferibili al condannato, idonei alla formazione o meno del convincimento in merito ad una positiva evoluzione della personalità del soggetto, che giustifichi, anche mediante prescrizioni, un suo graduale reinserimento nella vita sociale.
Orbene nel caso in esame il Tribunale, oltre a non tenere nel debito conto che si trattava di pena inflitta per reati commessi a distanza di otto anni e che il richiedente svolgeva attività lavorativa, ha motivato il rigetto dell'affidamento in prova al servizio sociale sul rilievo che il richiedente non si era adoperato a favore della vittima del reato, ricavando tale obbligo dal comma settimo dell'art. 47 ord. penit.. Tuttavia il Tribunale non ha considerato che l'adoperarsi a favore della vittima del reato non costituisce un requisito necessario per la concessione della misura alternativa in esame, ma solo una condotta che può essere richiesta al condannato nel corso della prova a dimostrazione della sua volontà di risocializzazione. Infatti l'adempimento di tale onere, proprio perché eventualmente inserito nel verbale di affidamento, può essere impartito come prescrizione e, come tale, può essere valutato all'esito della prova, ma non può certamente integrare una condizione per la concessione della misura alternativa in esame. Pertanto, ricorrendo l'erronea applicazione dell'art. 47 ord. penit., l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente a tale punto con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Perugia, che nel nuovo giudizio si adeguerà al principio di diritto anzidetto.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606/611/623 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Sorveglianza di Perugia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2001