CASS
Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 10030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10030 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da CA CC - Presidente - Sent. n. sez. 395/2026 LA DI SI UP - 26/02/2026 EMANUELA GA - Relatore - R.G.N. 39118/2025 DA MA ES MA NI ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: DI AM HE - C.u.i. 032lkn7 nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte d'appello di Firenze Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AF CI che ha concluso chiedendo che il ricorso sia accolto limitatamente al profilo della recidiva e rigetto nel resto. 1. Con sentenza del 13 maggio 2025, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Livorno con la quale l’imputato era stato condannato, alla pena di mesi otto di reclusione e € 1.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre, n. 309, per la detenzione a fini di spaccio di due involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di grammi 6,6 rinvenuti sulla sua persona, nonché di otto involucri rinvenuti nel veicolo, in suo uso, contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina e presso il suo domicilio un ulteriore involucro contenente cocaina per il peso complessivo di grammi 13,7. Il 07/06/2023. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato tramite il suo difensore, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento della finalità di spaccio della sostanza stupefacente, mancato raggiungimento della Penale Sent. Sez. 3 Num. 10030 Anno 2026 Presidente: CC CA Relatore: GA EMANUELA Data Udienza: 26/02/2026 2 prova del fine di cessione fondata sul mero dato ponderale, in assenza di elementi idonei a far presumere che la sostanza fosse destinata allo spaccio atteso l'esito negativo della perquisizione in cui non è stata trovata alcuna somma di denaro provento dalle cessioni, nonché nessuna altra dose di sostanza stupefacente, essendo logico è verosimile ritenere che la maggioranza della sostanza stupefacente rinvenuta fosse destinata all'uso di gruppo e che l'imputato si trovasse in suddetti luoghi per consumarla insieme ai suoi conoscenti. Non sarebbe assolutamente inverosimile che la sostanza fosse in involucri già al momento dell'acquisto e che l'imputato si fosse semplicemente limitato a lasciarla già confezionata dopo l'acquisto. Le modalità di confezionamento e il bilancino, seppur indici di cessione, non potrebbero da soli essere sufficienti a ritenere integrato il reato. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 cod.pen. esclusa in ragione della circostanza che l’imputato era stato trovato in possesso di nove dosi di cocaina tenuto conto che l’ipotesi attenuata di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rientra le fattispecie per cui è consentita l’applicazione della causa di non punibilità, sicchè ancorare il diniego alla qualità e quantità di sostanza stupefacente sarebbe in contrasto con il giudizio valutativo che il giudice deve compiere ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità. 2.3. Violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata risposta in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all’esclusione della recidiva. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia accolto limitatamente al profilo della recidiva e rigetto nel resto. 1. Il primo motivo di ricorso che deduce la violazione di legge in relazione all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre, n. 309 e il vizio di motivazione in ordine all'accertamento della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, meramente riproduttivo della stessa censura già devoluta ai giudici di merito, è inammissibile perché versato in fatto, generico e manifestamente infondato. Costituisce nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, pur potendo legittimamente concorrere a fondare, in presenza di altri elementi, la prova della destinazione dello stupefacente a terzi (così, da ultimo, Sez. 3 n. 46610 del 9/10/2015, P.G. in proc. Salaman, Rv 260991, Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, De Rosa, Rv. 255726). Ciò non di meno, tale elemento ha 3 indubbiamente una maggior valenza indiziante, tanto più̀ crescenti sono il dato ponderale e il numero di dosi ricavabili, anche in presenza di un quantitativo non frazionato (Sez. 3, 27/03/ 2015 n. 43989; Sez. 3, 12 novembre 2014, n. 46610). 2. La Corte d’appello di Firenze, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, ha correttamente fatto applicazione del principio sopra esposto argomentando la finalità di cessione in ragione della detenzione sulla sua persona di sostanza stupefacente già suddivisa in dosi (grammi 6,6 di hashish) e nell’autovettura nove involucri contenenti grammi 13,7 di cocaina, in uno con il rinvenimento all’interno della sua abitazione di un bilancino con tracce di cocaina, circostanza incompatibile con un acquisto iniziale per uso personale dello stupefacente, in un contesto nel quale l’imputato è stato trovato in possesso, fuori dalla sua abitazione di sostanza stupefacente suddivisa in involucri. La prospettata destinazione ad uso di gruppo è generica e comunque manifestamente infondata in assenza dei presupposti individuati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «Anche all'esito delle modifiche apportate dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integr l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 75 stesso d.P.R., a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori;
b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo;
c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto, elementi questi non ricorrenti nel caso in esame. Parimenti è assolutamente generica la censura relativa alla minore affidabilità del narcotest rispetto ad accertamenti più analitici tenuto conto anche della scelta del giudizio abbreviato non condizionato. In conclusione, l’alternativa prospettazione difensiva propugnata che, per inciso, non può essere scrutinata quale vizio della motivazione, è in ogni caso generica e manifestamente infondata. 3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato. E’ affermazione corretta che la fattispecie di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non è incompatibile con la speciale causa di non punibilità ai sensi dell’art. 131 cod.pen., non di meno, operano su piani distinti: la minore offensività della fattispecie lieve e la particolare tenuità dell’offesa per la causa di non punibilità. La fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è 4 tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta (Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Rv. 281572 – 01; Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016, Giustolisi, Rv. 268258). Come chiarito nelle citate pronunce la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è stata introdotta dal Legislatore al fine di "rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge" (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione) e l'accertamento della lieve entità del fatto implica perciò "una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione" (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). La causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., presuppone – oltre ad una serie di requisiti di natura soggettiva riassumibili nella non abitualità della condotta - un reato perfezionato in tutti i suoi elementi costitutivi, ma immeritevole di pena, e dunque postula che la condotta, pur connotata da offensività, sia particolarmente esigua, la quale, dunque, pur all'interno del perimetro della tipicità, si pone in un gradino più basso rispetto alla valutazione della "lieve entità" del fatto, considerata dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 4. Quanto al caso in esame, la corte territoriale ha escluso la particolare tenuità dell’offesa in ragione della qualità e quantità di stupefacente (nove dosi di cocaina e ulteriore sostanza stupefacente tipo hashish) all’esito di un giudizio compiuto ai sensi dell’art. 133 comma 1 cod.pen. All’esito della valutazione compiuta, secondo i parametri di cui all’art. 133 comma 1 cod.pen., i giudici del merito hanno ritenuto l’offensività della condotta non tenue in ragione del quantitativo, pur modico, e della diversità di sostanze detenute. L’avere ritenuto la offensività lieve per il riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non si pone in contraddizione con l’avere escluso la particolare tenuità dell’offesa e la conseguente esclusione della causa di non punibilità ex art. 131 cod.pen. 5. E’ fondato l’ultimo motivo di ricorso. La corte territoriale ha omesso la risposta ai motivi di impugnazione con i quali si censurava sia il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che il riconoscimento della recidiva che risulta riconosciuta dal giudice di primo grado sulla base della mera esistenza di precedenti penali. 5 6. La sentenza va pertanto annullata limitatamente alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche e della recidiva con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d’appello di Firenze. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità delle circostanze attenuanti generiche e della recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così è deciso, 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA GA CA CC
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AF CI che ha concluso chiedendo che il ricorso sia accolto limitatamente al profilo della recidiva e rigetto nel resto. 1. Con sentenza del 13 maggio 2025, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Livorno con la quale l’imputato era stato condannato, alla pena di mesi otto di reclusione e € 1.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre, n. 309, per la detenzione a fini di spaccio di due involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di grammi 6,6 rinvenuti sulla sua persona, nonché di otto involucri rinvenuti nel veicolo, in suo uso, contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina e presso il suo domicilio un ulteriore involucro contenente cocaina per il peso complessivo di grammi 13,7. Il 07/06/2023. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato tramite il suo difensore, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento della finalità di spaccio della sostanza stupefacente, mancato raggiungimento della Penale Sent. Sez. 3 Num. 10030 Anno 2026 Presidente: CC CA Relatore: GA EMANUELA Data Udienza: 26/02/2026 2 prova del fine di cessione fondata sul mero dato ponderale, in assenza di elementi idonei a far presumere che la sostanza fosse destinata allo spaccio atteso l'esito negativo della perquisizione in cui non è stata trovata alcuna somma di denaro provento dalle cessioni, nonché nessuna altra dose di sostanza stupefacente, essendo logico è verosimile ritenere che la maggioranza della sostanza stupefacente rinvenuta fosse destinata all'uso di gruppo e che l'imputato si trovasse in suddetti luoghi per consumarla insieme ai suoi conoscenti. Non sarebbe assolutamente inverosimile che la sostanza fosse in involucri già al momento dell'acquisto e che l'imputato si fosse semplicemente limitato a lasciarla già confezionata dopo l'acquisto. Le modalità di confezionamento e il bilancino, seppur indici di cessione, non potrebbero da soli essere sufficienti a ritenere integrato il reato. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 cod.pen. esclusa in ragione della circostanza che l’imputato era stato trovato in possesso di nove dosi di cocaina tenuto conto che l’ipotesi attenuata di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rientra le fattispecie per cui è consentita l’applicazione della causa di non punibilità, sicchè ancorare il diniego alla qualità e quantità di sostanza stupefacente sarebbe in contrasto con il giudizio valutativo che il giudice deve compiere ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità. 2.3. Violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata risposta in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all’esclusione della recidiva. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia accolto limitatamente al profilo della recidiva e rigetto nel resto. 1. Il primo motivo di ricorso che deduce la violazione di legge in relazione all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre, n. 309 e il vizio di motivazione in ordine all'accertamento della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, meramente riproduttivo della stessa censura già devoluta ai giudici di merito, è inammissibile perché versato in fatto, generico e manifestamente infondato. Costituisce nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, pur potendo legittimamente concorrere a fondare, in presenza di altri elementi, la prova della destinazione dello stupefacente a terzi (così, da ultimo, Sez. 3 n. 46610 del 9/10/2015, P.G. in proc. Salaman, Rv 260991, Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, De Rosa, Rv. 255726). Ciò non di meno, tale elemento ha 3 indubbiamente una maggior valenza indiziante, tanto più̀ crescenti sono il dato ponderale e il numero di dosi ricavabili, anche in presenza di un quantitativo non frazionato (Sez. 3, 27/03/ 2015 n. 43989; Sez. 3, 12 novembre 2014, n. 46610). 2. La Corte d’appello di Firenze, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, ha correttamente fatto applicazione del principio sopra esposto argomentando la finalità di cessione in ragione della detenzione sulla sua persona di sostanza stupefacente già suddivisa in dosi (grammi 6,6 di hashish) e nell’autovettura nove involucri contenenti grammi 13,7 di cocaina, in uno con il rinvenimento all’interno della sua abitazione di un bilancino con tracce di cocaina, circostanza incompatibile con un acquisto iniziale per uso personale dello stupefacente, in un contesto nel quale l’imputato è stato trovato in possesso, fuori dalla sua abitazione di sostanza stupefacente suddivisa in involucri. La prospettata destinazione ad uso di gruppo è generica e comunque manifestamente infondata in assenza dei presupposti individuati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «Anche all'esito delle modifiche apportate dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integr l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 75 stesso d.P.R., a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori;
b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo;
c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto, elementi questi non ricorrenti nel caso in esame. Parimenti è assolutamente generica la censura relativa alla minore affidabilità del narcotest rispetto ad accertamenti più analitici tenuto conto anche della scelta del giudizio abbreviato non condizionato. In conclusione, l’alternativa prospettazione difensiva propugnata che, per inciso, non può essere scrutinata quale vizio della motivazione, è in ogni caso generica e manifestamente infondata. 3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato. E’ affermazione corretta che la fattispecie di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non è incompatibile con la speciale causa di non punibilità ai sensi dell’art. 131 cod.pen., non di meno, operano su piani distinti: la minore offensività della fattispecie lieve e la particolare tenuità dell’offesa per la causa di non punibilità. La fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è 4 tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta (Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Rv. 281572 – 01; Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016, Giustolisi, Rv. 268258). Come chiarito nelle citate pronunce la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è stata introdotta dal Legislatore al fine di "rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge" (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione) e l'accertamento della lieve entità del fatto implica perciò "una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione" (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). La causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., presuppone – oltre ad una serie di requisiti di natura soggettiva riassumibili nella non abitualità della condotta - un reato perfezionato in tutti i suoi elementi costitutivi, ma immeritevole di pena, e dunque postula che la condotta, pur connotata da offensività, sia particolarmente esigua, la quale, dunque, pur all'interno del perimetro della tipicità, si pone in un gradino più basso rispetto alla valutazione della "lieve entità" del fatto, considerata dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 4. Quanto al caso in esame, la corte territoriale ha escluso la particolare tenuità dell’offesa in ragione della qualità e quantità di stupefacente (nove dosi di cocaina e ulteriore sostanza stupefacente tipo hashish) all’esito di un giudizio compiuto ai sensi dell’art. 133 comma 1 cod.pen. All’esito della valutazione compiuta, secondo i parametri di cui all’art. 133 comma 1 cod.pen., i giudici del merito hanno ritenuto l’offensività della condotta non tenue in ragione del quantitativo, pur modico, e della diversità di sostanze detenute. L’avere ritenuto la offensività lieve per il riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non si pone in contraddizione con l’avere escluso la particolare tenuità dell’offesa e la conseguente esclusione della causa di non punibilità ex art. 131 cod.pen. 5. E’ fondato l’ultimo motivo di ricorso. La corte territoriale ha omesso la risposta ai motivi di impugnazione con i quali si censurava sia il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che il riconoscimento della recidiva che risulta riconosciuta dal giudice di primo grado sulla base della mera esistenza di precedenti penali. 5 6. La sentenza va pertanto annullata limitatamente alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche e della recidiva con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d’appello di Firenze. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità delle circostanze attenuanti generiche e della recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così è deciso, 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA GA CA CC