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29 agosto 2014
29 agosto 2014
Art. 11. Competenze del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del vice Ministro della cooperazione allo sviluppo 1. La responsabilita' politica della cooperazione allo sviluppo e' attribuita al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne stabilisce gli indirizzi e assicura l'unitarieta' e il coordinamento di tutte le iniziative nazionali di cooperazione, nell'ambito delle deliberazioni assunte dal Comitato di cui all'articolo 15.
2. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonche' la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di CPS.
3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell' articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, conferisce la delega in materia di cooperazione allo sviluppo ad un vice Ministro. Con le procedure di cui all'articolo 10, comma 4, della suddetta legge, il vice Ministro e' invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei ministri nelle quali siano trattate materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge.
Note all'art. 11:
- Il testo dell' articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fermi restando la responsabilita' politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell' articolo 95 della Costituzione , a non piu' di dieci Sottosegretari puo' essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di piu' direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, e' approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.".
2. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonche' la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di CPS.
3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell' articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, conferisce la delega in materia di cooperazione allo sviluppo ad un vice Ministro. Con le procedure di cui all'articolo 10, comma 4, della suddetta legge, il vice Ministro e' invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei ministri nelle quali siano trattate materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge.
Note all'art. 11:
- Il testo dell' articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fermi restando la responsabilita' politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell' articolo 95 della Costituzione , a non piu' di dieci Sottosegretari puo' essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di piu' direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, e' approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.".
Commentario • 1
- 1. Guerra: la guerra non dichiarataMonica Boccardi · https://www.filodiritto.com/ · 14 febbraio 2022 · 0.9494956
Ci si domanda se la legislazione emergenziale non rappresenti una sorta di discesa in guerra non dichiarata avvenuta senza preventiva autorizzazione parlamentare. Giornali e media rilanciano la notizia della dichiarazione da parte del Governo di un nuovo “stato di emergenza” nazionale, collegato al conflitto tra Russia e Ucraina. In verità una ricerca sulle fonti ufficiali non ha prodotto altro risultato che l'emissione di due decreti legge da parte del Governo, riguardanti il conflitto, nei quali però non si rinviene alcuna vera dichiarazione di emergenza nazionale ai sensi del Decreto Legislativo 1/2018. Appare invece decisamente inquietante la decisione del Governo di emanare atti …
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