Sentenza 25 maggio 2006
Massime • 1
Nel procedimento di sorveglianza, la richiesta di rinvio dell'udienza camerale per omessa notifica dell'avviso al difensore è legittima, nè può essere respinta sulla base di un accertamento sommario, effettuato consultando via internet il sito del Consiglio Nazionale Forense, dal quale risulti la mancata iscrizione del difensore nominato nell'albo di un determinato Foro territoriale, se nel ricorso risulti indicato con chiarezza sia il Foro di iscrizione che il numero di tessera (nonché l'indirizzo di recapito presso altro studio professionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2006, n. 30782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30782 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 25/05/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1890
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 032402/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ NT N. IL 29/12/1962;
avverso ORDINANZA del 07/06/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Viglietta G. (conformi). OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha dichiarato inammissibili le istanze - avanzate da ZZ NT - di detenzione domiciliare e semilibertà e respinto quella di affidamento al servizio sociale.
Ricorre per cassazione il difensore, denunciando la nullità della procedura per omesso avviso all'allora titolare della difesa, Avv. Quatrano Aniello.
Il ricorso è fondato. Va precisato che l'Avv. Quatrano fu rappresentato all'udienza camerale da un sostituto, il quale chiese rinvio appunto in considerazione dell'omesso avviso. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto la richiesta sotto due profili: 1) l'Avv. Quatrano, nominato dall'interessato, non risulta iscritto - come dichiarato - al foro di NO;
2) al recapito da lui indicato in Napoli la notifica non è stata possibile, non essendo iscritto neppure presso quel foro. Trattasi di argomenti inconferenti:
l'accertamento relativo all'iscrizione al foro di NO è stato dichiaratamente eseguito "tramite INTERNET presso il Consiglio Nazionale Forense, alla pagina delle raccolte degli ordini", cioè su un notiziario non ufficiale e non sempre aggiornato, anche per resistenze o scarsa sollecitudine di taluni ordini forensi;
al proposito è stata indicata con il ricorso la data di iscrizione al foro di NO e il numero di tessera dell'Avv. Quatrano. Questi aveva d'altra parte indicato all'autorità procedente un recapito in Napoli, corrispondente (come risultava dall'intestazione del foglio) allo studio del collega Avv. Salvatore Maria Lepre, autore del ricorso per cassazione. Ne segue che ben era possibile la notifica in quella sede, non esistendo alcuna norma che imponga all'avvocato di avere recapito e ricevere gli atti esclusivamente nel circondarlo di iscrizione all'ordine professionale.
Pertanto, l'omessa notifica dell'avviso giustificava la richiesta di rinvio, sotto il profilo della necessaria concessione di un termine a difesa. Va quindi rilevata la nullità della procedura per difetto di assistenza dovuto all'assenza del difensore fiduciario. L'ordinanza impugnata va perciò annullata, con rinvio per nuovo esame delle istanze nelle forme di rito.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Venezia.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2006