Art. 40. Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo VIII del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 1. L' articolo 254 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , e' abrogato. 2. All' articolo 255 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
« 1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 la legittimazione del curatore si estende anche alle azioni nei confronti degli eventuali coobbligati. »; 3. All' articolo 262, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , le parole: « articolo 2447-ter, primo comma, lettera c) del codice civile » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 2447-ter, primo comma, lettera d) del codice civile ». Note all'art. 40:
- Si riportano gli articoli 255 e 262 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificati dal presente decreto:
«Art. 255 (Azioni di responsabilita'). - 1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, puo' promuovere o proseguire:
a) l'azione sociale di responsabilita';
b) l'azione dei creditori sociali prevista dall' articolo 2394 e dall' articolo 2476, sesto comma, del codice civile ;
c) l'azione prevista dall' articolo 2476, ottavo comma, del codice civile ;
d) l'azione prevista dall' articolo 2497, quarto comma, del codice civile ;
e) tutte le altre azioni di responsabilita' che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.
1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 la legittimazione del curatore si estende anche alle azioni nei confronti degli eventuali coobbligati.»
«Art. 262 (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). - 1. Se e' aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della societa', l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall' articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile e' attribuita al curatore, che vi provvede con gestione separata.
2. Il curatore provvede a norma dell'articolo 216 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non e' possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della societa' in quanto compatibili.
3. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo della liquidazione giudiziale, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell' articolo 2447-ter, primo comma, lettera d) del codice civile .»
« 1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 la legittimazione del curatore si estende anche alle azioni nei confronti degli eventuali coobbligati. »; 3. All' articolo 262, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , le parole: « articolo 2447-ter, primo comma, lettera c) del codice civile » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 2447-ter, primo comma, lettera d) del codice civile ». Note all'art. 40:
- Si riportano gli articoli 255 e 262 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificati dal presente decreto:
«Art. 255 (Azioni di responsabilita'). - 1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, puo' promuovere o proseguire:
a) l'azione sociale di responsabilita';
b) l'azione dei creditori sociali prevista dall' articolo 2394 e dall' articolo 2476, sesto comma, del codice civile ;
c) l'azione prevista dall' articolo 2476, ottavo comma, del codice civile ;
d) l'azione prevista dall' articolo 2497, quarto comma, del codice civile ;
e) tutte le altre azioni di responsabilita' che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.
1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 la legittimazione del curatore si estende anche alle azioni nei confronti degli eventuali coobbligati.»
«Art. 262 (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). - 1. Se e' aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della societa', l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall' articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile e' attribuita al curatore, che vi provvede con gestione separata.
2. Il curatore provvede a norma dell'articolo 216 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non e' possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della societa' in quanto compatibili.
3. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo della liquidazione giudiziale, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell' articolo 2447-ter, primo comma, lettera d) del codice civile .»