Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2007, n. 37343
CASS
Sentenza 26 settembre 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Qualora il giudice dell'esecuzione, adito per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, anziché procedere "de plano", fissi l'udienza di comparizione delle parti e decida all'esito di essa, la relativa ordinanza non è immediatamente ricorribile per cassazione, ma è suscettibile di opposizione dinanzi al medesimo giudice, il cui provvedimento è successivamente impugnabile con ricorso per cassazione. (Nella specie la Corte ha qualificato come opposizione il ricorso e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per l'ulteriore corso).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2007, n. 37343
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37343
    Data del deposito : 26 settembre 2007

    Testo completo