Sentenza 26 settembre 2007
Massime • 1
Qualora il giudice dell'esecuzione, adito per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, anziché procedere "de plano", fissi l'udienza di comparizione delle parti e decida all'esito di essa, la relativa ordinanza non è immediatamente ricorribile per cassazione, ma è suscettibile di opposizione dinanzi al medesimo giudice, il cui provvedimento è successivamente impugnabile con ricorso per cassazione. (Nella specie la Corte ha qualificato come opposizione il ricorso e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per l'ulteriore corso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2007, n. 37343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37343 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 26/09/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 3073
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 015234/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IV OM N. IL 20/12/1979;
avverso ORDINANZA del 20/02/2007 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO O. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 20 febbraio 2007 la Corte d'appello di Reggio Calabria respingeva l'istanza, presentata nell'interesse di ER CO, volta ad ottenere l'applicazione della misura del condono. La Corte osservava che i delitti di cui agli artt. 416 bis, 56 e 629 c.p., aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 per i quali era intervenuta sentenza di condanna irrevocabile, erano oggettivamente esclusi dall'applicazione della L. n. 241 del 2006. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, CO ER, il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto, a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate, sono suscettibili di rientrare nella sfera di applicazione del condono reati astrattamente ostativi.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso deve essere qualificato come opposizione.
1. All'applicazione dell'amnistia e dell'indulto in sede esecutiva si provvede con la procedura de plano prevista dall'art. 667 c.p., comma 4, richiamato dall'art. 672 c.p.p., comma 1. Nei riguardi del relativo provvedimento è previsto un particolare mezzo di reclamo, costituito dall'opposizione dinanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, che introduce un procedimento che deve svolgersi con l'osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti della difesa, secondo lo schema definito dall'art. 666 c.p.p. (Cass. 5 marzo 1996, ric. Kandian;
Cass. 4 marzo 1994, ric. Magarotto, rv. 196874; Cass. 20 settembre 2002, ric. lucci, rv. 223126).
2. Nel caso in esame la situazione appare peculiare, poiché il giudice dell'esecuzione, anziché procedere de plano, ha fissato l'udienza di comparizione delle parti e ha deciso all'esito di tale udienza.
Con riferimento alle forme di impugnazione di tale provvedimento alcune, più risalenti decisioni di questa Corte hanno affermato il principio che, anche nel caso in cui il giudice dell'esecuzione abbia irritualmente provveduto a norma dell'art. 666 c.p.p., comma 3, anziché de plano come previsto, è immediatamente proponibile il ricorso per cassazione, giacché la procedura adottata, pur se non rispettosa di quanto stabilito dall'art. 672 c.p.p., comma 1, e art.667 c.p.p., comma 4, realizza un'anticipata garanzia del contraddittorio, intraducibile a rigore solo a seguito dell'opposizione dell'interessato avverso il provvedimento adottato de plano (Sez. 1^, 23 dicembre 1996, n. 6387, rv. 206349; Sez. 1^, 7 aprile 1995, n. 1146, rv. 201023). Al contrario, la giurisprudenza più recente ritiene che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, sia che abbia provveduto irritualmente ex art. 666 c.p.p., è data solo la facoltà di proporre opposizione (Sez. 3^, 19 febbraio 2003, n. 8124, rv. 223464; Sez. 3^, 7 luglio 1995, n. 1182, rv. 202599). Il Collegio ritiene di aderire a questo secondo orientamento, poiché il ricorrente è stato, comunque, privato della fase della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non è stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito, in quanto sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia in relazione alla quale il legislatore ha previsto la fase dell'opposizione proprio per la sua peculiarità.
Ciò posto, l'impugnazione deve essere qualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione affinché provveda sulla opposizione proposta in base al combinato disposto di cui all'art. 672 c.p.p., comma 1, art. 667 c.p.p., comma 4, e art. 666 c.p.p..
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Reggio Calabria per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2007