Sentenza 12 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2002, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0 1 9 83 02 IN NOME DEL POPOLO ITAL NO3 3/2 LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente R.G.N. 9245/99 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron.4863 Dott. Luciano VIGOLO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI - Consigliere Ud. 19/12/01 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO cheSTATO, 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro nella qualité di tutore di IN MA LU IN TIZIANA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato CABIBBO SALVATORE, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
2001 resistente con mandato 5239 -1- avverso la sentenza n. 25/98 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 30/04/98 R.G.N. 3398/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato CABIBBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta RI CESQUI che ha concluso per dichairazione di inammissibilità. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza depositata il 5 luglio 1995, il Pretore di Modena accoglieva parzialmente la domanda proposta dalla sig.ra NA SI, in qualità di tutore di RI UI SI, nei confronti del Ministero dell'interno, riconoscendo a quest'ultima l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1° giugno 1994. Con sentenza in data 21 gennaio /30 aprile 1998, il Tribunale di Bologna, accogliendo l'appello della SI, dopo avere espletato nuova consulenza tecnica di ufficio, ha condannato il Ministero a corrispondere all'assistita l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° maggio 1992. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Ministero dell'interno con due motivi. La SI è intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo di ricorso il Ministero deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art.1 della l.n. 18/80 nonché del d.m.
5.2.1992 Ministero della sanità in relazione all'art.360 primo comma n.3 c.p.c.; e, col secondo motivo, motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art.360 primo comma n.5 c.p.c. e sostiene che il Tribunale, a fronte delle divergenti conclusioni dei due consulenti tecnici di ufficio nominati, rispettivamente, in primo e in secondo grado, avrebbe dovuto dar ragione della propria adesione alla seconda consulenza. لا 924599.doc 3 Inoltre, il secondo consulente aveva fatto derivare la spettanza dell'indennità di accompagnamento semplicemente dall'inabilità derivata dalla sindrome psichica. Le censure sono infondate. Ha rilevato il giudice del gravame che il consulente tecnico di ufficio nominato in secondo grado abbia accertato come, sin dalla domanda di invalidità civile (30 aprile 1992), la perizianda presentasse già condizioni di infermità mentale (schizofrenia residuale) compatibili con il riconoscimento del beneficio dell'assegno di accompagnamento. Essa era affetta da schizofrenia paranoide, da molti anni cronicizzata, con marcata difettualità, ritiro sociale, abulia, perdita del contatto con la realtà. Aveva sottolineato altresì il consulente di ufficio la prevalenza negli ultimi dieci anni di sintomi quali abulia, comportamento grossolanamente disorganizzato, la perdita della capacità lavorativa e del contatto con la realtà fino all'impossibilità di pianificare in modo minimamente proficuo la propria giornata e la cura della propria persona. Si sarebbe trattato, secondo il Tribunale di conclusioni congruamente motivate, contro le quali la stessa Amministrazione appellata non aveva mosso contestazioni. Le argomentazioni svolte dal giudice di appello sfuggono, a giudizio della Corte, alle critiche mosse dall'amministrazione ricorrente. La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale, in sede di legittimità, non possono essere prospettati temi nuovi di dibattito non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi e tale regola deve applicarsi anche in relazione alle contestazioni mosse alla conclusioni del consulente tecnico ed alla sentenza di appello che le abbia recepite in sede di motivazione. In 924599.doc particolare è stato affermato dalla Corte suprema che contestazioni di tal genere sono ammissibili in sede di legittimità solo nel caso in cui risultino tempestivamente proposte avanti al giudice di merito e se la tempestività risulti dalla sentenza impugnata o da adeguate indicazioni contenute nel ricorso, con specifica segnalazione dell'atto processuale nel quale erano state formulate, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità dell'asserzione, prima di esaminare nel merito la questione sottopostale (cfr. Cass. 29 settembre 1998, n.9711; 27 luglio 1996, n.6792; 23 giugno 1995, n.7100; 8 luglio 1994, n.6428). Nel caso in esame, come detto, lo stesso Tribunale, nel sottolineare la attendibilità delle conclusioni del proprio consulente, ha anche rilevato che le stesse non erano state oggetto di critiche da parte dell'Amministrazione. Peraltro, dall'esame della consulenza tecnica di ufficio, che la Corte può prendere direttamente in esame, avendo ad essa il Tribunale fatto riferimento quale parte integrante della motivazione, emerge chiaramente (pagg.8 ss.) come l'ausiliare del giudice (e conseguentemente lo stesso Tribunale) abbia esaminato e sottoposto a vaglio critico la consulenza tecnica esperita in prime cure, sicché l'adesione da parte del giudice di appello alle conclusioni chi è pervenuto il proprio consulente non può essere censurata per il solo fatto del dissenso da quanto argomentato dal consulente di ufficio nominato dal Pretore. Il Ministero critica ulteriormente la sentenza del Tribunale rilevando che, ai sensi della tabella allegata al d.m. 5 febbraio 1992 del Ministero della Sanità (voce 1209), la percentuale fissa del 100% di inabilità totale è riconoscibile solo per la sindrome schizofrenica con autismo, manifestazione non ricorrente nella specie, rappresentata da sindrome shizofrenica paranoide. La censura non merita di essere accolta. し 924599.doc Infatti, a fronte della sentenza del Pretore che aveva visto soccombente il Ministero sul punto della spettanza dell'indennità di accompagnamento e la stessa SI sul punto della sua decorrenza, soltanto l'assistita ha proposto appello, mentre il Ministero non ha impugnato la sentenza di primo grado e comunque non ha posto la questione della non riconduciblità della malattia psichica così come diagnosticata, in assenza di autismo associato alla schizofrenia, alla voce 1209 della tabella allegata al d.m. 5 febbraio 1992. In ogni caso, qualora dovesse esaminarsi il merito della censura, dovrebbe comunque rilevarsi che essa si presenta non pertinente in quanto la indicata voce tabellare prevede sindrome schizofrenica cronica grave con autismo, delirio o profonda disorganizzazione della vita sociale e certamente quest'ultimo aspetto della patologia è stato considerato dal Tribunale quando ha richiamato i riscontri peritali circa il comportamento grossolanamente disorganizzato, la perdita del contatto con la realtà e l'impossibilità di pianificare in modo minimamente proficuo la propria giornata e la cura della propria persona. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato. E' conforme all'art.385 c.p.c. la condanna del Ministero alle spese, che vanno distratte in favore del Difensore della SI che ne ha fatto motivata richiesta. P. T. M. Vi 924599.doc La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero a pagare a controparte le spese in €. 5.16 * oltre a €.1800,00# per onorari, con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Cabibbo. Così deciso in Roma, addì 19.12.2001. IL PRESIDENTE Vihin. Mi m IL CONSIGLIERE ESTENSORE S IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 12 FEB.2002 IL CANCELLIERE I D A 0 , S 3 1 S O 3 . A L 5 T T L , R . O A A B ' N S I L E L D P 3 E S 7 A I - D T 8 N I S - S G 1 O N O 1 P E A S M I E D I G E A A , G D O O E E T R L T T T I S N I R A E I G L S D E L E R E O D 924599.doc 7