Sentenza 19 novembre 2014
Massime • 1
Nel procedimento di sorveglianza, la persona detenuta per altro titolo al momento della presentazione della istanza di applicazione di una misura alternativa non è tenuta ad effettuare la dichiarazione o l'elezione di domicilio, prescritta dall'art. 677, comma secondo-bis, cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della domanda.
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanze rispettivamente del 19 dicembre 2014 e del 19 gennaio 2015 (reg. confl. pot. n. 1 e n. 2 del 2015), le sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno sollevato due conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica e del Presidente della Repubblica, in relazione alle rispettive disposizioni regolamentari che disciplinano la tutela giurisdizionale nelle controversie di lavoro dei propri dipendenti. In entrambi i giudizi nei quali sono stati promossi i conflitti, la Corte di cassazione è chiamata a giudicare sui ricorsi proposti ai sensi dell'art. 111, settimo comma, della Costituzione da alcuni dipendenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2014, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 19/11/2014
Dott. DI TOMASSI Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 3264
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRINI Enrico G. - rel. Consigliere - N. 45401/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI VO AN N. IL 10/06/1957;
avverso il decreto n. 5893/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 25/09/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. SALZANO Francesco che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Di LV TO, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso il decreto in data 25.09.2013 con cui il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza del condannato di concessione di misure alternative alla detenzione in carcere, sul presupposto che l'elezione di domicilio non era sottoscritta dall'interessato; deduce, come unico motivo di doglianza, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, che aveva fatto erronea applicazione dell'art. 677, comma 2-bis del codice di rito, in quanto il Di LV era ristretto in carcere (sia pure per altro titolo) al momento della presentazione dell'istanza di misura alternativa.
3. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. Risulta ex actis che al momento della presentazione, in data 6.09.2012, dell'istanza di concessione della misura alternativa alla detenzione il ricorrente era ristretto in carcere, con decorrenza dal 15.10.2011, in forza di un titolo custodiale diverso da quello (costituito dall'ordine di esecuzione della pena di mesi 6 di reclusione oggetto della condanna di cui alla sentenza 9.03.2012 del GUP del Tribunale di Roma) al quale si riferiva l'istanza ex art. 47 o.p. e segg., titolo in relazione al quale il Di LV è stato successivamente scarcerato il 4.01.2013.
La disposizione dell'art. 677 c.p.p., comma 2-bis, che subordina l'ammissibilità dell'istanza di misura alternativa proposta dal condannato alla contestuale effettuazione della dichiarazione o elezione di domicilio, si applica - testualmente - al (solo) condannato non detenuto (che non sia irreperibile o latitante), ciò che risulta conforme alla sua funzione che è quella di rendere più spedito il procedimento davanti alla magistratura di sorveglianza, onerando l'interessato di indicare un domicilio certo presso il quale procedere alle notifiche (Sez. Un. n. 18775 del 17/12/2009, imputato Mammoliti, Rv. 246720), soddisfando un'esigenza di immediata reperibilità che per definizione non ricorre allorché il soggetto sia detenuto in carcere.
La norma non è dunque destinata a trovare applicazione nel caso, come quello in esame, in cui il soggetto si trovi ristretto in vinculis, sia pure per altro titolo (Sez. 1 n. 43462 dell'1/10/2004, Rv. 230344), alla data di presentazione dell'istanza, restando del tutto irrilevante che l'interessato sia stato successivamente scarcerato così da risultare in stato di libertà al momento dell'emissione (in data 25.09.2013) del decreto impugnato, in quanto non era certamente imputabile al Di LV il diverso stato giuridico esistente nel momento in cui la sua istanza è stata presa in esame rispetto all'epoca di presentazione.
3. Il decreto impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma perché proceda nelle forme di rito a provvedere sull'istanza di misura alternativa al carcere proposta dal ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2015