Sentenza 22 settembre 2016
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 697 cod. pen. il possesso di cartucce a palla unica in assenza di denuncia all'Autorità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2016, n. 17512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17512 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2016 |
Testo completo
1 7512-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 22/09/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N.1033/2016 Dott. MASSIMO VECCHIO - - Consigliere - REGISTRO GENERALE ANGELA TARDIO Dott. Rel. Consigliere - N. 18187/2016 Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO Dott. PALMA TALERICO - Consigliere - - Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER US N. IL 23/06/1961 avverso la sentenza n. 295/2010 TRIBUNALE di MARSALA, del 23/03/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/09/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SANTE SPINACI che ha concluso per CANNULAMENTO SENTA RINVIO DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE Udito, per la parte civile, TAvv Udit i difensor Avv. GUGLIELMO BUSATTO CHE INSISTENGT ISTIV Ai RICORSA RILEVATO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23 marzo 2015, il Tribunale di Marsala dichiarava PP RA responsabile del reato di cui all'art. 697 cod. pen., commesso in Marsala il 9 settembre 2009, per aver detenuto illegalmente quattro cartucce a palla unica mai denunziate alla competente autorità di pubblica sicurezza. L'imputato veniva condannato alla pena di euro 300,00 di ammenda. Veniva disposta la confisca delle munizioni. L'imputato veniva assolto dal reato di omessa custodia di armi.
2. Il fatto era stato accertato nel corso di una perquisizione nel domicilio dell'imputato. I carabinieri lo avevano notato con il fucile ed egli si era dato alla fuga. Successivamente, era stato accertato che il fucile era detenuto dal figlio IO in assenza di autorizzazione.
3. L'imputato ha proposto, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
3.1. Con il primo motivo si denuncia mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione e/o erronea interpretazione dell'art. 697 cod. pen. La sentenza impugnata avrebbe affermato la responsabilità dell'imputato sulla base di una parziale valutazione delle emergenze processuali e di una frazionata e contraddittoria utilizzazione della ricostruzione dei fatti». Inoltre, vi sarebbe stata erronea interpretazione della legge penale, in quanto le munizioni sarebbero relative al fucile semiautomatico calibro 12, regolarmente denunziato, e l'omessa denuncia della detenzione سل delle cartucce costituenti la dotazione del caricatore non integrerebbe il reato contestato.
3.2. Con il secondo motivo si deduce che il giudice avrebbe errato nel non pronunciare una declaratoria di non punibilità in applicazione della normativa sopravvenuta - art. 131-bis cod. pen. - relativa alla speciale tenuità del fatto 3.3. Con il terzo motivo si deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il primo motivo si risolve in un elenco di massime giurisprudenziali prive di ogni riferimento al caso concreto, in mancanza di indicazione di specifici aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione. È quindi omesso il confronto reale con la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente ripropone pedissequamente il contenuto della lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen., enunciando in forma perplessa 2 e alternativa tutte le diverse patologie da cui può essere affetto il provvedimento impugnato, ma alla denuncia non si accompagna nessuna precisa deduzione. L'art. 606 va letto in combinazione con l'art. 581, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (a norma del quale è onere del ricorrente "enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"). Il testo evidenzia che spetta al ricorrente indicare specificamente i vizi in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Indicare, cioè: in quali parti dovrebbe ravvisarsi il vizio della illogicità manifesta che consegue alla violazione di alcuno dei principi della logica formale e/o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen.; le ragioni di invalidità (o scorrettezza) dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione (v., per tutte, da ultima: Sez. Un. n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 14/05/13, Aquilina e altri, non massimata sul punto); quali allegazioni difensive, in astratto idonee ad incidere sulla valutazione dei fatti, non siano state prese in esame dal giudice di appello;
in quali parti sia ravvisabile il vizio della contraddittorietà della motivazione che consiste nel concorso (dialetticamente irrisolto) di proposizioni (testuali ovvero extratestuali, contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa. La proposizione di censure per vizi di motivazione che siano espresse in forma indifferenziata o alternativa, come nel caso in esame, senza indicazione della parte di sentenza verso cui si indirizzano, rende per tale profilo il motivo di ricorso ли inammissibile per genericità. Incontestata la detenzione delle munizioni da parte del ricorrente, non si vede quale ulteriore argomentazione avrebbe dovuto aggiungere il giudicante per giustificare la condanna. Per quanto attiene alla configurabilità del reato, osserva il Collegio che l'esonero dall'obbligo della denuncia previsto dall'art. 22 legge 18 aprile 1975 n. 110 non opera per le cartucce caricate a palla unica, per cui nel caso di omessa denuncia si configurano gli estremi della contravvenzione prevista e punita dall'art. 697 cod. pen. (Sez. I, n. 605 del 9/12/2009, n. 605, dep. 2010, Fraccacreta, Rv. 245962; Sez. 5, n. 13271 del 15/10/1986, Cologna, Rv. 174416); e che, in ogni caso, il numero delle cartucce abusivamente detenute eccede quello dei colpi inseribili nel fucile semiautomatico, sicché le munizioni non possono considerarsi dotazione del caricatore.
1.2.Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il giudice ha applicato la pena pecuniaria nei limiti prossimi al massimo edittale (euro 371), quindi ha formulato implicitamente un giudizio che pone il fatto al limite 3 estremo della detenzione, incompatibile con un comportamento di particolare tenuità. Il che esclude sin d'ora, per valutazione insindacabile del giudice di merito cui in alcun modo può sovrapporsi questa Suprema Corte, l'esiguità del fatto (e, dunque, la particolare tenuità dell'offesa) che dovrebbe essere minimo, trascurabile, collocandosi sul piano sistematico in una posizione mediana al di sotto della quale il fatto in concreto non attinge neppure la minima potenzialità di offesa, e al di sopra della quale, invece, il fatto, sebbene concretamente offensivo, manifesta un basso indice di disvalore che può condurre alla non punibilità. La valutazione di non particolare tenuità è peraltro desumibile anche dalla mancata concessione delle attenuanti generiche.
1.3. Quanto al diniego di dette attenuanti, Il Tribunale ne ha escluso la riconoscibilità in ragione della condotta contemporanea e susseguente al reato tenuta dal ricorrente, datosi alla fuga per evitare il controllo. Va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio. Anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (Sez. 2, sent. n. 4790 del 16.1.1996, dep. 10.5.1996, Rv. 204768).
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile - circostanza che preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 cod. proc. pen., la prescrizione maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, non potendosi escludere il profilo della colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare di € 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 22 settembre 2016 DEPOSITA ufus recetico IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE IN CANCELLERIA -6 APR 2017 IL CANCELLIERE 4 Stefania FAIELLA