Sentenza 24 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/04/2001, n. 6034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6034 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
DIRITTIIBR O DIRITTI DI DIRIT AR CA ITALIANA LA CORTE SUPRESUPRE6034 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LoveLove. SEZIONE TERZA CIVILE - Comfuretion. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4742/98 - Presidente Dott. Vittorio DUVA Dott. Renato PERCONTE LICATESE 13038 Cron. Consigliere 2-197 Rep. Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere - Ud. 18/10/00 Dott. Bruno DURANTE Consigliere Dott. Gianfranco MANZO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SE NT ENZA per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: -2001 LL CO LA in proprio e quale vedova di ON AC, NI AR, elettivamente domiciliate in IRE 1500 ROMA VIA AUGUSTO AUBRY 2, presso 10 studio CANCELLERIA dell'avvocato BRUNO PORCU POREN, che le difende anche disgiuntamente all'avvocato ALDO MARIANI, giusta delega 0873004 in atti;
ricorrenti 0879005 - CORTE SUPREMA DI CASSA
contro
UFFICIO COPIE BERTOLI NUNZIO, elettivamente domiciliato in ROMA PZA Flichiesta copla st dal Sig. PER 2000 MAZZINI 27, presso lo studio dell'av vocato ALESSANDRO per diritti L. il 30/8 of 1642 SPERATI, che lo difende anche disgiuntamente IL CANCELLI 1 all'avvocato UGO BERTAGLIA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 124/97 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 20/12/96 e depositata il 03/02/97 (R.G. 294/90); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Aldo MARIANI;
udito l'Avvocato Alessandro SPERATI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per 1 l'accoglimento p.q.r. del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 5 settembre 1977 il signor Berto- li UN, nella veste di conduttore, convenne dinanzi al Tribunale di Modena i locatori AC ON e UR NA ed agiva per il risarcimento dei danni conseguenti al rilascio dei locali per pretesa morosità (rilascio poi non convalidato) e per le spese di ri- strutturazione dei locali, trasformati da magazzino e sala da ballo. Si costituivano i convenuti e spiegavano riconvenzionale per i canoni. Istruita la lite con prove orali e documentali, il Tribunale accertava i danni subiti dal ER nella 2 minor somma di lire 1.460.000, e la morosità dello stesso per lire 1.248.000; disponeva la compensazione giudiziale e compensava i 4/5 delle spese di lite, po- nendo il residuo quinto a carico dei conduttori. La decisione era appellata dal ER, che ne chiedeva la riforma;
resistevano le controparti. La Corte disponeva l'espletamento di consulenza tecnica per determinare i lavori di ristrutturazione. Con sentenza depositata il 20 dicembre 1996, la di appello di Bologna, in accoglimento Corte dell'appello, condannava i locatori al pagamento di lire 26.752.000 da rivalutare annualmente dall'ottobre 1972 alla data della decisione secondo gli indici Istat per i lavoratori dell'industria e con gli interessi le- gali calcolati sulla somma incrementata nominalmente anno per anno;
condannava i locatori alle spese dei due gradi del giudizio (v.amplius in dispositivo). In particolare, e per quanto qui ancora interessa, la Corte territoriale procedeva alla analitica descri- zione delle prove orali e delle voci di spesa di ri- strutturazione sostenute dal conduttore, ed infine perveniva ad una valutazione equitativa (sostanzialmente identica a quella della CTU) operando la compensazione. Riteneva la somma dovuta debito di valore, ed applicava la rivalutazione e gli interessi 3 Z legali compensativi e sulla somma definitivamente li- quidata. Contro la decisione ricorrono NA UR, in proprio e quale vedova di ON AC, e ON RM, deducendo due motivi di censura;
resiste il ER con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità del controricorso, notificato il 15 marzo 2000 e cioè tardivamente, oltre due anni dalla notifica del ricor- SO, avvenuta il 17 marzo 1998. Si terrà conto peraltro della difesa orale svolta dal difensore del controricorrente ER. Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento.
1. Con il primo motivo le parti locatrici deducono la violazione e falsa applicazione delle norme di di- ritto in ordine alla liquidazione equitativa del danno, fatta ai sensi dell'art. 1226 c.c.; si assume in parti- colare che il ER, nel gestire l'immobile, assumeva la veste di imprenditore, sicchè le prove delle spese di ristrutturazione dei locali, dovevano essere docu- mentali e non sulla base di "inconcludenti" prove te- stimoniali (ampliamente riprodotte nel corpo del moti- vo). In senso contrario si osserva come la censura, che 4 3 investe la valutazione delle prove, in ordine alla pre- tesa di rimborso delle consistenti spese, è censura che investe un apprezzamento in fatto espresso sulla base di una valutazione analitica e globale delle prove, unitamente agli esiti di altrettanto dettagliata consu- lenza tecnica espressamente presa in considerazione per le valutazioni che forniva (v. ampia motivazione a ff 6/8). Pertanto la critica alla motivazione doveva essere accurata e puntuale e confutare le valutazioni tecniche in relazione alle opere eseguite ed al loro costo economico, mentre i rilievi prospettati nel ricorso, sugli obblighi di contabilità e documentazione e sulla insufficienza delle prove orali, non evidenziano nè er- rori di valutazione posti in essere dal consulente d'ufficio nè la violazione di norme di legge, in rela- zione alle quali colui che sostenne le spese di ri- strutturazione, anche nell'interesse del locatore, non dovrebbe poi pretendere il rimborso di tali spese (Cfr, art. 1592 c.c.). La censura non investe infatti il punto relativo all'autorizzazione od al consenso per le opere di ri- strutturazione, ma ne contesta il costo e la prova da- ta. Il motivo dev'essere pertanto rigettato perchè la 5 1 motivazione tiene analiticamente conto dell'intero con- testo probatorio, supportato dalle valutazioni tecniche del consulente d'ufficio.
2. Con il secondo motivo si deduce la insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, circa la va- lutazione dei danni in relazione alla istruttoria svol- ta. Il motivo non è che una ripetizione del primo, con aggiunte di fatto sempre circa la mancanza di documenti e l'insufficienza delle prove orali;
si nega infine che la CTU possa valere come mezzo di integrazione delle prove. In senso contrario valgono le considerazioni già dette, in ordine alla motivazione adeguata ed analiti- ca, che ha tenuto conto del valore integrativo e non sostitutivo delle consulenza tecnica di ufficio. Il ricorso dev'essere pertanto rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le par- ti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma, 18 ottobre 2000. Il Consigliere est. Il Presidente fum Bench ben Vium's torva k CANCLL 01 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì IL CANCLL Giovanni GiambattistaThe E T A I N E O Z R O C 40000 FOT 220000; UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA A Regigliato in 26. L.U.G, 2001 35939 varsate S. 290.000 al n. DUECENTONOVANTAMILA (lire. P. Dirigento a Servizi (D.ssa Mona C a DI FILIPPO: II Responsabile Servizio Atli Giudiziar (Dr. M/RACCICHINI) IL DIRIGENTE AREA SERVIZI (D.ssa M. Grazia FILIPPO)