Sentenza 30 luglio 2001
Massime • 2
La decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie può essere impugnata con ricorso per cassazione, per motivi attinenti alla giurisdizione, a norma dell'art. 19 del D.L. CPS 13 settembre 146 n. 233 e per violazione di legge, a norma dell'art. 111 Cost., secondo e terzo comma. Il vizio di violazione di legge, mentre comprende, oltre alla violazione e falsa applicazione delle norme regolatrici del rapporto e del procedimento disciplinare, anche la violazione di quelle sul procedimento davanti alla Commissione centrale, non si estende al difetto di motivazione ed, in particolare, non consente il sindacato sulla motivazione che, per essere esercitato, richiede il raffronto tra dati acquisiti al processo e contenuto della decisione. Esso consente solo il sindacato che consiste nel porre a raffronto gli elementi di fatto risultanti dalla decisone impugnata e la valutazione che il giudice dichiara di averne fatto ed, inoltre, la connessione logica tra le diverse affermazioni in cui si articola la motivazione, salvo il caso di mancanza totale della motivazione con conseguente violazione dell'art. 111 Cost..
Il potere disciplinare del Consiglio dell'ordine provinciale dei medici si esercita non attraverso un'attività giurisdizionale, ma amministrativa, in quanto svolta nei confronti di appartenenti ad un gruppo organizzato da un organo che di questo costituisce diretta emanazione nell'interno del gruppo in relazione alla violazione degli interessi di questo. L'intervento della giurisdizione avviene dopo l'esercizio del potere del gruppo, a garanzia dei singoli, ed ha luogo mediante l'esame dell'atto amministrativo che ha posto termine al procedimento. La violazione delle norme che regolano la fase procedimentale amministrativa non comporta una nullità processuale che può essere fatta valere in ogni stato e grado ed è rilevabile anche d'ufficio, bensì una illegittimità amministrativa che, secondo i principi relativi alla impugnativa degli atti amministrativi, può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la norma violata è stata dettata e deve essere fatta valere con l'impugnazione davanti alla Commissione centrale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2001, n. 10389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10389 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI DR AV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63 presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che lo difende unitamente agli avvocati ALESDR VENTURINI, ROBERTO LONGHIN, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ODONTOIATRI PROVINCIA DI PISTOIA PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIBUNALE PISTOIA;
MINISTERO DELLA SANITÀ, COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE.
- intimati -
avverso la decisione n. 39/00 della Commissione Centrale per gli esercenti le profes. sanit. di ROMA, emessa il 21/2/2000, depositata il 23/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato ROBERTO LONGHIN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'inammissibilità del 10 e 20 motivo, rigetto del resto.
Svolgimento del processo
In data 24.9.1998 perveniva all'ordine dei medici di Pistoia un esposto di AN Di Caterina, relativamente al rifiuto di effettuare una visita domiciliare da parte del pediatra dr. ON AN IO, pediatra di libera scelta del proprio figlio, affetto da febbre.
La commissione medici chirurghi di Pistoia avviava un procedimento disciplinare nei confronti del ON, con l'addebito di aver adempiuto ad una richiesta di visita domiciliare di un bambino di tredici mesi, solo tramite consigli telefonici.
Il ON difendeva la correttezza del proprio comportamento, in considerazione dell'inutilità del suo intervento domiciliare, stante la scarsa rilevanza della sintomatologia clinica riferita, pur rendendosi disponibile per ulteriori consultazioni, in caso di aggravamento.
La Commissione disciplinare, con decisione del 14.1.1999, riteneva il ON responsabile e irrogava la sanzione dell'avvertimento per aver dimostrato un'insufficiente capacità di percepire il bisogno di rassicurazione dei genitori del piccolo paziente, interrompendo il rapporto fiduciario medico-paziente, con pregiudizio dell'intera categoria professionale.
Proponeva ricorso il ON alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
La Commissione, con decisione depositata il 23.5.2000, rigettava il ricorso.
Riteneva la Commissione, che a norma dell'art. 3 del codice deontologico, tra i doveri del medico vi è anche quello del sollievo della sofferenza, sia sotto il profilo fisico che psichico e che sussisteva nella fattispecie la piena corrispondenza tra la contestazione degli addebiti riferita al rifiuto della visita domiciliare e la ritenuta insufficiente capacità da parte dell'incolpato di percepire il bisogno di rassicurazione dei genitori del piccolo paziente.
Avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il ON, che ha anche depositato memoria e note di udienza.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 45,46 e 47 d.p.r.
5.4.1950 n. 221: nullità della decisione per irregolare composizione dell'organo giudicante.
Lamenta il ricorrente la nullità della decisione di primo grado per essere stata la stessa pronunziata da organo incompetente, in quanto, nonostante che l'art. 45 del d.p.r. n. 221/1950 disponga che l'esercizio dell'azione disciplinare competa al consiglio dell'ordine e che l'art. 47 disponga che la decisione sia sottoscritta da tutti i membri del consiglio, che vi hanno preso parte, nella fattispecie la decisione è stata emessa dalla Commissione di disciplina, della quale non vi è traccia nel predetto d.p.r., composta solo da sei membri (mentre nella memoria si assume composta da solo cinque membri) del Consiglio dell'Ordine, costituito invece da nove membri. Assume inoltre il ricorrente che nella fattispecie la decisione doveva essere adottata da tutti i membri del Consiglio dell'ordine, essendo lo stesso un collegio perfetto.
2. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile. Il potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine provinciale dei medici non si esercita attraverso un'attività giurisdizionale. La funzione disciplinare ha natura amministrativa, in quanto svolta nei confronti di appartenenti ad un gruppo organizzato, da un organo che di questo costituisce diretta emanazione, e nell'interno del gruppo, in relazione alla violazione di interessi propri di questo. L'intervento della giurisdizione avviene dopo l'esercizio del potere del gruppo, a garanzia dei singoli, ed ha luogo mediante l'esame dell'atto amministrativo che ha posto termine al procedimento. Pertanto, non vi è doppio grado di giurisdizione disciplinare, ma un procedimento amministrativo, chiuso con un provvedimento, ed un processo in sede di impugnativa di questo, definito con sentenza. Ne consegue che la violazione delle norme che regolano la fase procedimentale amministrativa non comportano una nullità processuale, che può essere f atte valere in ogni stato e grado ed è rilevabile anche d'ufficio, bensì una illegittimità amministrativa che, secondo i principi relativi alla impugnativa degli atti amministrativi, può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la norma violata è stata dettata e deve essere fatte valere con l'impugnazione davanti alla Commissione centrale (cfr. Cass. 27 agosto 1999, n. 8995). Ne consegue che nella fattispecie, non essendo stata proposta detta questione di nullità nel ricorso alla Commissione centrale, non può essere proposta per la prima volta in questa sede.
3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 56 del d.p.r. n. 221/1950. Assume il ricorrente che l'Ordine dei medici si
è costituito davanti alla Commissione centrale, presentando controdeduzioni, senza preventiva regolare delibera autorizzativa.
4.1.Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato. Infatti in rappresentanza dei consigli degli Ordini nel procedimento davanti alla Commissione centrale possono intervenire i rispettivi presidenti. Perché questi possano legittimamente stare in giudizio, e quindi esplicare la relativa attività processuale, devono essere autorizzati dai rispettivi Consigli.
La necessità dell'autorizzazione, pur in mancanza di una specifica norma che impone l'obbligo, deriva da un principio generale che contraddistingue gli enti pubblici e che, attenendo alla legittimazione attiva o passiva ad processum postula nell'organo investito della rappresentanza legale l'autorizzazione a stare in giudizio da parte dell'organo della volontà.
4.2. Tuttavia, come ha esattamente rilevato la dottrina, nella fattispecie quando manca l'autorizzazione, possono essere prese in considerazione, nel loro contenuto sostanziale, le deduzioni prodotte dall'Ordine, ritenendosi che le stesse siano state formulate non in veste - per attività di parte costituita, bensì soltanto in relazione alla facoltà di presentare deduzioni, consentita dall'art. 56 del d.p.r. n. 221/1950, sia al ricorrente sia a coloro ai quali il ricorso sia stato notificato, indipendentemente dalla necessità di una formale costituzione.
Nella fattispecie la decisione impugnata dà atto solo della presentazione di controdeduzioni da parte del Consiglio dell'Ordine e non di una formale costituzione dello stesso.
4.3. In ogni caso il suddetto motivo di censura, ove anche fosse fondato, non si tradurrebbe di per sè in una nullità della decisione, ma esclusivamente in una nullità di costituzione del resistente Consiglio dell'ordine.
Poiché il rigetto del ricorso da parte della Commissione centrale non è fondato sull'accoglimento di eccezioni che potevano essere proposte solo dalla parte resistente, regolarmente costituita, il motivo di ricorso risulta inammissibile per carenza di interesse, poiché l'eventuale accoglimento dello stesso, in ogni caso, non darebbe luogo ad una cassazione della decisione impugnata.
5. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c., in relazione all'art. 39 e 47 d.p.r. n. 221/1950, nonché il difetto ed insufficienza della motivazione.
Il ricorrente lamenta la sostanziale carenza di formale contestazione dell'addebito.
Secondo il ricorrente non è possibile cogliere neppure indirettamente quale sia la regola deontologica violata.
6.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.
Quanto alla mancanza di contestazione dettagliata, è vero che l'art. 39 del d.p.r. prevede la notifica all'interessato della menzione circostanziata degli addebiti.
Sennonché vale anche in sede di procedimento disciplinare contro i medici, quanto già affermato dalle S.U. di questa Corte in tema di procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense (S.U. 10 febbraio 1998, n. 1342; S.U. 19 novembre 1999, n. 793), secondo cui la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l'illecito, essendo, invece, sufficiente che l'incolpato, con la lettura dell'imputazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli.
6.2. Inoltre per aversi mutamento del fatto con riferimento al principio di correlazione tra addebito contestato e sentenza, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali (naturalisticamente intesi, come comprensivi delle caratteristiche spaziali e temporali), del fatto concreto, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'addebito da cui scaturisca una reale violazione del contraddittorio e dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente formale tra contestazione e sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'incolpato, attraverso l'iter del processo, abbia avuto conoscenza dell'accusa e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi (S.U. 26 aprile 2000, n. 289).
6.3.Nella fattispecie la decisione impugnata correttamente ha escluso che l'incolpato non sia stato messo in grado di difendersi, in quanto l'addebito della violazione consisteva nel rifiuto di visita domiciliare ed in merito a detto rifiuto l'ì ncolpato ha avuto la possibilità di difendersi, fin dall'inizio del procedimento disciplinare.
7. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., in relazione all'art. 47 d.p.r. n. 221/1950, nonché dell'art. 33 d.p.r. 21.10.1996, n. 613,
nonché il difetto e/o insufficienza di motivazione. Assume il ricorrente che la decisione impugnata non ha tenuto in nessun conto il disposto dell'art. 33 del d.p.r. n. 613/1996 (attinente alla convenzione regolante i rapporti per la medicina pediatrica di base), il quale dispone che la visita domiciliare deve essere espletata "qualora ritenuta necessaria secondo la valutazione del pediatra"; che nella fattispecie detta visita domiciliare sotto il profilo tecnico non andava effettuata, e che ciò non viene messo in discussione dalla decisione impugnata;
che la norma deontologica, costituita dall'art. 3 del cod. deontologico, non è stata correttamente interpretata dalla decisione impugnata, che incorre in ulteriore illogicità, nel ritenere che il bisogno di rassicurazione investisse i genitori del piccolo paziente, che aveva solo qualche linea di febbre (gradi 38,5).
Ritiene il ricorrente che il bisogno di rassicurazione, che compete al medico, riguarda il paziente e non i congiunti dello stesso e che nella fattispecie il paziente era il minore e non i suoi genitori.
8.1. Il motivo è infondato e va rigettato.
Va osservato che non è pertinente la censura di violazione dell'art. 33 del d.p.r. 21.10.1996,n. 613, attenendo lo stesso all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta, ai sensi dell'art. 4, c. 9 della l. n. 412/1991. Nella fattispecie, infatti, non è contestata all'incolpato la violazione della predetta norma, che regola i rapporti tra il pediatra di base ed il SSN, ma di aver tenuto una condotta in violazione di quanto prescritto dall'art. 3 del codice deontologico, che, regolando: il comportamento di tutti coloro che sono iscritti all'albo di categoria, prescinde da specifici accordi di diversa natura, che, come tali, non possono influenzare il comportamento cui sono tenuti tutti i sanitari per effetto del predetto codice deontologico.
La decisione impugnata ha ritenuto che l'art. 3 del codice deontologico impone ad ogni medico, oltre all'intervento terapeutico appropriato, anche il sollievo della sofferenza del paziente e che questo precetto sia stato violato dalla condotta del ricorrente.
8.2. Per quanto attiene alla censura di errata interpretazione dell'art. 3 del codice deontologico dei medici ed al lamentato vizio di motivazione, va, anzitutto, osservato che la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie può essere impugnata con ricorso per cassazione, per motivi attinenti alla giurisdizione, a norma dell'art. 19 d.lg. C.p.S. 13 settembre 1946 n.. 233, e per violazione di legge, a norma dell'art. 111, Cost.. Il vizio di violazione di legge, mentre comprende, oltre alla violazione e falsa applicazione delle norme regolatrici del rapporto e del procedimento disciplinare (art. 360 n. 3 c.p.c.), anche la violazione di quelle sul procedimento davanti alla Commissione centrale (art. 360 n. 4 c.p.c.), non si estende al difetto di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) ed in particolare non consente il sindacato sulla motivazione che, per essere esercitato, richiede il raffronto tra dati acquisiti al processo e contenuto della decisione. Esso consente solo il sindacato che consiste nel porre a raffronto gli elementi di fatto risultanti dalla decisione impugnata e la valutazione che il giudice dichiara di averne fatto ed inoltre la connessione logica tra le diverse affermazioni in cui si articola la motivazione: se la motivazione mancasse di tali requisiti, il provvedimento giurisdizionale mancherebbe affatto di motivazione, in violazione dell'art. 111, Cost. (Cass. 14 gennaio 2000, n. 362). In tali giudizi, l'indicazione delle regole della deontologia professionale e la loro applicazione alla valutazione degli addebiti attengono al merito del procedimento e sono insindacabili in sede di legittimità, se congruamente motivate, in quanto si riferiscono a precetti extragiuridici ovvero a regole interne della categoria, non già ad attività normativa (cfr. Cass. civ., sez. un., 23 dicembre 1996, n. 11488, per quanto in tema di responsabilità disciplinare degli architetti ed ingegneri).
8.3. Nella fattispecie la decisione impugnata non presenta il vizio di mancanza o di apparenza della motivazione, nei termini sopra detti.
Infatti, avendo la stessa interpretato l'art. 3 del codice deontologico, come norma che impone al medico, oltre al dovere di un intervento terapeutico appropriato, anche quello del sollievo della sofferenza, tenendo presente che la salute deve essere intesa come benessere fisico e psichico, ha ritenuto che nella fattispecie il pediatra ha violato tale dovere, non percependo il bisogno di rassicurazione dei genitori del piccolo paziente, che dalla visita domiciliare sarebbe stato soddisfatto.
Le censure del ricorrente, che assumono che il dovere di rassicurazione attiene alla persona del paziente e non ai genitori dello stesso, non sono accoglibili nei ristretti limiti del vizio di motivazione lamentato con ricorso per Cassazione proposto a norma dell'art. 111, Cost., in quanto, avendo il paziente in questione solo tredici mesi di età non è ne' apparente ne' illogica la motivazione dell'impugnata sentenza che ritiene che nella fattispecie il dovere di rassicurazione del medico debba svolgersi nei confronti del genitore del piccolissimo paziente.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla per le spese, non essendosi costituiti gli intimati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2001