Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2001, n. 10389
CASS
Sentenza 30 luglio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie può essere impugnata con ricorso per cassazione, per motivi attinenti alla giurisdizione, a norma dell'art. 19 del D.L. CPS 13 settembre 146 n. 233 e per violazione di legge, a norma dell'art. 111 Cost., secondo e terzo comma. Il vizio di violazione di legge, mentre comprende, oltre alla violazione e falsa applicazione delle norme regolatrici del rapporto e del procedimento disciplinare, anche la violazione di quelle sul procedimento davanti alla Commissione centrale, non si estende al difetto di motivazione ed, in particolare, non consente il sindacato sulla motivazione che, per essere esercitato, richiede il raffronto tra dati acquisiti al processo e contenuto della decisione. Esso consente solo il sindacato che consiste nel porre a raffronto gli elementi di fatto risultanti dalla decisone impugnata e la valutazione che il giudice dichiara di averne fatto ed, inoltre, la connessione logica tra le diverse affermazioni in cui si articola la motivazione, salvo il caso di mancanza totale della motivazione con conseguente violazione dell'art. 111 Cost..

Il potere disciplinare del Consiglio dell'ordine provinciale dei medici si esercita non attraverso un'attività giurisdizionale, ma amministrativa, in quanto svolta nei confronti di appartenenti ad un gruppo organizzato da un organo che di questo costituisce diretta emanazione nell'interno del gruppo in relazione alla violazione degli interessi di questo. L'intervento della giurisdizione avviene dopo l'esercizio del potere del gruppo, a garanzia dei singoli, ed ha luogo mediante l'esame dell'atto amministrativo che ha posto termine al procedimento. La violazione delle norme che regolano la fase procedimentale amministrativa non comporta una nullità processuale che può essere fatta valere in ogni stato e grado ed è rilevabile anche d'ufficio, bensì una illegittimità amministrativa che, secondo i principi relativi alla impugnativa degli atti amministrativi, può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la norma violata è stata dettata e deve essere fatta valere con l'impugnazione davanti alla Commissione centrale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2001, n. 10389
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10389
    Data del deposito : 30 luglio 2001

    Testo completo