Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/10/2003, n. 15086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15086 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
RETA DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 . 24-11-1981, N. 689 REPUBBLICA ITALIANA modifiche al cistema penale IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE residente1 5086/0 Composta dagli Ill.mi si ri gistrati: Dott. Angelo GR R.G.N. 20949/00 C h. 30617 Dott. Alessandro Consiliere CRISCUOLO Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rel. Consigliere EP. Dott. Mario ADAMO Consigliere Ud. 25/03/03 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE DI SIRACUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
I' AN;
- intimato avverso la sentenza n. 85/99 del RE di SIRACUSA, 2003 depositata il 19/07/99; 755 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 25/03/2003 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e l'accoglimento del secondo motivo per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 21.6.1996 AE RD proponeva opposizione avanti al RE di Siracusa avverso l'ordinanza-ingiunzione del 23.5.1996 con cui l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di 31.620.000 in solido con CH RI, quali proprietari del fondo da cui erano stati estirpati в n.93 alberi di ulivo (e quindi in misura superiore a quella consentita) da parte dell'acquirente Antonino Palermo per il quale l'illecito era stato definitivamente accertato con decisione confermata da questa Corte. Assumeva che, essendo i fondi non in comproprietà ma in proprietà esclusiva di ciascuno dei due ed essendo la sanzione commisurata in proporzione del numero delle piante, non era possibile determinarla in quanto non risultava il numero delle piante estirpate da ciascun fondo. Chiedeva pertanto l'annullamento del provvedimento. Disposta la comparizione delle parti, l'Ispettorato si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso. All'esito del giudizio il RE con sentenza del 12.5-19.7.1999 annullava l'ordinanza- 3 ingiunzione, compensando le spese. Premesso che non era confiqurabile un concorso tre ma solo fra il fruitore deali alberi (il а Palermo) e ciascuno dei due in quanto proprietari di fondi separati, rilevava che, non essendo stato possibile accertare il numero degli alberi estirpati da ciascun fondo, non era del pari possibile determinare per ognuno dei proprietari la sanzione in quanto computabile in relazione al numero degli alberi ed annullava così il provvedimento opposto, non ritenendo praticabili eventuali criteri equitativi di ripartizione. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della Legge 689/81, del D.Lgt. 27.7.1945 n.475, come modificato con Legge 14.2.1951 n.144, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione. Lamenta che il RE abbia escluso la solidarietà sul semplice rilievo della impossibilità di Ц quantificare le piante estirpate dal Palermo dal fondo di proprietà del RD, senza peraltro consideraro che all'epoca della rilevazione del fatto illecito, unitario nel suo svolgimento, i fondi era ancora indivisi, risalendo le volture al 17.6.1994 e 15.6.1994 e cioè in epoca successiva, come risultava dalla documentazione catastale citata dallo stesso intimato nel ricorso introduttivo. La censura merita accoglimento per l'insanabile contraddizione in cui incorsa l'impugnata sentenza su un punto decisivo. Il RE ha accolto l'opposizione, annullando l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa per l'impossibilità di determinarla in quanto la legge ne ha rapportato la misura al numero degli alberi di ulivo estirpati oltre il consentito, mentre è rilevabile nel caso in esame solo il loro numero complessivo (93) e non già quelli estirpati da ciascuno dei due fondi da cui provenivano. Ma, nell'esposizione del fatto e precisamente nel riportare il contenuto dell'opposizione, la stessa ad un fondo disentenza fa riferimento proprietà dell'opponente e di altro soggetto G (CH SI), per il quale pende altro 5 procedimento per gli stessi fatti, discusso avanti a questa Corte alla stessa udienza. E pur vero che. successivamente, nella stessa parte della sentenza e nell'esposizione dei motivi vengono indicati due distinti fondi, ma una tale si risolve pur precisazione, sia pure ripetuta, contrasto con la precedente sempre in un affermazione, contrasto che richiede un'ulteriore verifica in sede di merito alla luce delle deduzioni del ricorrente Ispettorato il quale ha precisato che all'epoca dei fatti e cioè della rilevazione dell'illecito (14.5.1994) gli alberi si trovavano in un unico fondo ancora indiviso, essendo la divisione intervenuta solo successivamente. L'impugnata sentenza deve essere pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Siracusa che provvederà al necessario accertamento per verificare se gli alberi siano stati estirpati da un unico fondo indiviso in comproprietà dell'opponente e di CH SI oppure da due distinti fondi di proprietà esclusiva rispettivamente dell'uno e dell'altro, traendone, nel primo caso le dovute conseguenze ai fini della 19 determinabilità e della conseguente applicabilità 6 BG -20949)1.209491 % della sanzione.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoalie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Siracusa. Roma, 25.3.2003 Il Consiglie est. Il Presidente Mgs Rund Be r ryRicardo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria - 9 OTT. 2003 Luisa Passinett IL CANCELLIERE 7