Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 febbraio 2004 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 febbraio 2004 |
Commentario • 1
- 1. Prime riflessioni sul nuovo codice delle assicurazioni privateAccesso limitatoRossella Panattoni · https://www.altalex.com/ · 15 aprile 2006
Giurisprudenza • 15
- 1. TAR Campobasso, sez. I, sentenza 01/07/2024, n. 217Provvedimento: Pubblicato il 01/07/2024 N. 00217/2024 REG.PROV.COLL. N. 00093/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IS (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 93 del 2024, proposto dal sig. MI IG, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariella Antonilli, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; contro la Regione IS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74; per l'annullamento del …Leggi di più...
- giudicato amministrativo·
- concessione finanziamenti·
- silenzio-inadempimento·
- determinazione dirigenziale·
- art. 34 cod. proc. amm.·
- cessazione materia del contendere·
- principio della soccombenza virtuale·
- ricorso in ottemperanza
- 2. TAR Campobasso, sez. I, sentenza 13/07/2023, n. 214Provvedimento: Pubblicato il 13/07/2023 N. 00214/2023 REG.PROV.COLL. N. 00109/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 109 del 2019, proposto dal sig. MA IG, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariella Antonilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro la Regione LI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, alla via Insorti D'Ungheria, n.74; il Comune di Agnone ed il Comune di …Leggi di più...
- graduatorie di finanziamento·
- annullamento di atti amministrativi·
- criteri di valutazione dei progetti·
- principio di ragionevolezza·
- annullamento parziale di provvedimento amministrativo·
- giudice amministrativo·
- misure di sviluppo rurale·
- ricorso amministrativo·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- ottemperanza delle sentenze
- 3. Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/03/2023, n. 372Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott. Silvia R. Fabrizio Presidente Dott. Francesco S. Filocamo Consigliere Dott. Marco Bartoli Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 854/2020 R.G., rimessa in decisione all'udienza del 14.12.2022 e vertente TRA , rappresentati e difesi, giusta procura Parte_1 Parte_2 in calce all'atto di appello, dall'avv. Luisa Ebe Russo del Foro di Chieti, ed elettivamente domiciliati in L'Aquila alla Via Garibaldi n. 62 presso lo studio dell'avv. Francesco Camerini APPELLANTI E con sede COroparte_1 in Roma, rappresentata e …Leggi di più...
- art. 2051 c.c.·
- appello civile·
- vibrazioni da galleria ferroviaria·
- illecito permanente·
- CTU·
- risarcimento danni·
- prescrizione·
- art. 2043 c.c.·
- responsabilità civile·
- danno patrimoniale
- 4. TAR Venezia, sez. I, sentenza 02/03/2022, n. 385Provvedimento: Pubblicato il 02/03/2022 N. 00385/2022 REG.PROV.COLL. N. 01060/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1060 del 2021, proposto da IE LU OF, rappresentato e difeso dagli avvocati LU Biondaro e Matteo Biondaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Verona, Piazza Renato Simoni n. 3; contro Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon e Fulvia Squadroni, con domicilio …Leggi di più...
- tutela della minoranza consiliare·
- principio di democrazia·
- rappresentanza delle minoranze negli enti consortili·
- violazione art. 4 D.lgs. n. 579 del 1948·
- principio maggioritario nella nomina dei rappresentanti·
- discrezionalità del sindaco nelle nomine·
- compensazione delle spese di giudizio·
- annullamento di decreto sindacale·
- interesse legittimo del ricorrente
- 5. TAR Napoli, sez. III, sentenza 30/11/2020, n. 5647Provvedimento: Pubblicato il 30/11/2020 N. 05647/2020 REG.PROV.COLL. N. 02562/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2562 del 2019, proposto da GI NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Lombardi, con domicilio digitale avvcarminelombardi02@puntopec.it; contro Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato AR Imparato, con domicilio digitale m.imparato@pec.regione.campania.it; nei confronti Comune di Solopaca, non costituito in …Leggi di più...
- non ammissibilità a valutazione·
- principio di fumus boni iuris·
- interpretazione strumenti urbanistici·
- finanziamento delle domande di aiuto·
- violazione principi di non discriminazione e imparzialità·
- graduatoria provvisoria e definitiva·
- tutela del patrimonio rurale·
- contraddittorietà tra parte grafica e descrittiva del progetto·
- legge 24 dicembre 2003 n. 378·
- misura 6.4.2 'Creazioni e Sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali'·
- progetto collettivo di sviluppo rurale·
- valutazione di coerenza degli interventi·
- misura 7.6.1 'Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali'·
- eccesso di potere·
- difetto di istruttoria
Versioni del testo
- Art. 1. (Finalita)
1. La presente legge ha lo scopo di salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale. 2. Ai fini dei benefici previsti dalla presente legge, le diverse tipologie di architettura rurale di cui al comma 1, presenti sul territorio nazionale, sono individuate, con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta delle regioni interessate, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
Con il medesimo decreto sono definiti altresi' i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), con riferimento anche a modalita' e tecniche costruttive coerenti con i principi dell'architettura bioecologica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 2:
- Il testo dell' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». - Art. 2. (Programmazione) 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze di pianificazione e programmazione territoriale, possono individuare, sentita la competente Soprintendenza per i beni e le attivita' culturali, gli insediamenti di architettura rurale, secondo le tipologie definite ai sensi dell'articolo 1, presenti nel proprio territorio e possono provvedere al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione delle loro caratteristiche costruttive, storiche, architettoniche e ambientali, anche attraverso la predisposizione di appositi programmi, di norma triennali, redatti sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione degli interventi necessari per la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali degli insediamenti agricoli, degli edifici o dei fabbricati rurali tradizionali, di cui all'articolo 1, al fine di assicurarne il risanamento conservativo ed il recupero funzionale, compatibilmente con le esigenze di ristrutturazione tecnologica delle aziende agricole; b) previsione di incentivi volti alla conservazione dell'originaria destinazione d'uso degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, alla tutela delle aree circostanti, dei tipi e metodi di coltivazione tradizionali, e all'insediamento di attivita' compatibili con le tradizioni culturali tipiche. 2. I programmi di cui al comma 1 devono altresi' individuare le modalita' di approvazione dei singoli interventi e dei relativi piani finanziari e definire le forme di verifica sull'attuazione degli interventi stessi e sull'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3. 3. L'approvazione dei programmi di cui al comma 1 e' condizione necessaria per accedere al riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3. 4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di cui al comma 1, e della ripartizione delle relative risorse finanziarie, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le forme di concertazione con gli enti locali interessati e tengono conto del parere preventivo dei Ministri per i beni e le attivita' culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali. - Art. 3. (Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale) 1. Al fine di contribuire all'attuazione dei programmi di cui all'articolo 2, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale. 2. Le risorse assegnate annualmente al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome medesime. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per i beni e le attivita' culturali e delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono stabilite le modalita' per il riparto delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1, in attuazione dei criteri di cui al comma 2. 4. Per gli anni 2003, 2004 e 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 e' determinata in 8 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2006, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni.
Nota all'art. 3, comma 2:
- Per il testo dell' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , vedi nota all'art. 1, comma 2.
Nota all'art. 3, comma 3:
- Per il testo dell' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , vedi nota all'art. 1, comma 2.
Nota all'art. 3, comma 4:
- Il testo della lettera f) del comma 3 dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), come da ultimo modificato dall' art. 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208 (Disposizioni in materia finanziaria e contabile), e' il seguente:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare.
a)-e) omissis;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;
g) (i-quater) omissis.».