Sentenza 12 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/03/2002, n. 3541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3541 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2002 |
Testo completo
ее 3541/02 ESENTE DA REGIS REPUBBLICA ITALIANA AI SENSI DE MATERIA TRIENT IN NOME DEL POPO N. 131 TA LA CORTE SUPREMA SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.20447/98 Presidente REALEDott. Pasquale 8426 Consigliere Dott. Enrico PAPA CICALA Consigliere Cron. Dott. Mario Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Ud. 04/10/2001 DI BLASI Consigliere Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi. Ricorso per SE N TENZA Cassazione proposto contro sul ricorso proposto da: Ufficio Territoriale ed AN ON e IA NA, entrambi res.ti in allo stesso notificato Dichiarazione di Corfinio, rappresentati e difesi dall'avv. Mario costituzione del -Ministero Casaccia e domiciliati, in Roma, Corso Trieste, 123 Irrilevanza. presso lo studio dell'avv. Silvia Di Fonso, giusta delega a margine del ricorso, ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE DI SULMONA, in persona del direttore pro E L tempore, non costituito I I Z 16 V A I S S 19 2 C A intimato C E 5 N 2 [ ]E E 9 M O E R 1 P 7 P U S M E . T A R N C O C MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei elettivamente Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge, - resistente per la Cassazione della sentenza n. 81/05/98 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila, in data 10/07/1998, depositata il 27/07/1998; udito per i ricorrenti l'avv. Michele Merla, per delega;
l'avv. Gentili della udito per 1'Amministrazione Avvocatura Generale dello Stato;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Augustinis Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio Imposte Dirette di Sulmona, giusto avviso n. 5191005550/91 notificato il 4-05-1996 in rettifica della dichiarazione, presentata dai coniugi ON AN e MO IA, ai fini IRPEF per l'anno 1991, accertava un maggior reddito d'impresa di L. 2 42.023.000, recuperando tassazionea costi non di competenza ed individuando maggiori corrispettivi mediante analisi comparativa dei dati relativi alla merce acquistata ed a quella venduta nell'esercizio commerciale dagli stessi gestito. Il ricorso dei contribuenti, che deducevano la nullità dell'accertamento in rettifica, per carenza dei relativi presupposti, veniva accolto dalla Commissione Tributaria di I° grado, con decisione n. 563/01/97. L'interposto appello dell'Ufficio, che prospettava la e l'erroneità correttezza dell'operato accertamento della sentenza di grado, veniva accolto dalla I° Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila, giusta decisione in epigrafe indicata, nella considerazione della legittimità e correttezza del processo di ricostruzione contabile effettuato dall'Ufficio. Il contribuente, con ricorso proposto contro il Ministero delle Finanze - Ufficio Distrettuale delle II. DD. di Sulmona, in persona del Direttore pro tempore, e notificato all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Sulmona in persona del Direttore pro tempore, in Sulmona, Via Salvemini, in data 20-11-1998, ed al Ministero delle Finanze Ufficio Distrettuale delle II.DD., ora Ufficio delle Entrate di Sulmona, in persona del suo Direttore pro tempore, nel domicilio 3 eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12, in data 20- 25/11/98, ha chiesto la cassazione della decisione di appello con tre mezzi. rappresentanza L'Avvocatura Generale dello Stato, in in data 31-03-1999 ha depositato dell'Amministrazione, atto con cui nel dichiarare di costituirsi, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, e di essere sentita nella fissanda udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile in quanto proposto nei confronti dell'Ufficio Distrettuale II.DD. di Sulmona, ed allo stesso notificato con le modalità in premessa indicate. In effetti 1'impugnazione risulta formulata in violazione del combinato disposto dagli artt. 366, II° comma I' n. 1 C.p.C., ed 11, commi 1° e del R.D. 30-10-33 n. 1611 (il 1° comma come sostituito dall'art. 1 della Legge 25-3-58 n. 560) secondo cui il ricorso nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, deve contenere "1'indicazione delle parti" e va notificato, سازان а pena di nullità, da pronunciarsi anche d'Ufficio, "alle Amministrazioni dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente". t norme non risultano derogate da alcuna Le richiamate disposizioni del nuovo processo tributario, delle contenute nel Decr. Legs. n. 546/1992, tenuto conto che l'art. 62, comma 2°, di tale decreto, statuisce che "al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili". In particolare, nessuna deroga è rinvenibile nell'art. 11, comma 2° Decr. Legs. n. 546/92, secondo cui "l'Ufficio del Ministero delle Finanze nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'Ufficio del contenzioso della direzione regionale о compartimentale ad esso sovraordinato", in quanto tale disposizione, letta in 12, comma 4°, secondo combinato disposto con gli artt. cui "l'Ufficio del Ministero delle Finanze, nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato" e 52, Comma 2°, che subordina la proponibilità dell'appello principale, da parte degli uffici periferici del Dipartimento delle Entrate e degli Uffici del Territorio, alla previa autorizzazione, si riferisce, con ogni evidenza, soltanto ai primi due gradi di giudizio. Né possono riconnettersi effetti sananti alla dichiarazione di costituzione in giudizio del Ministero 5 sia perché, trattandosi di atto extra ordinem, posto in essere in violazione delle prescrizioni sostanziali e formali indicate dall'art. 370 c.p.C., è inidoneo a deleffetti giuridici propri produrre gli controricorso;
come tale, peraltro, sarebbe, in ogni caso, inammissibile, essendo privo degli elementi di cui all'art. 366 C.p.C., e non risultando notificato, ne depositato nei termini di legge (Cass. 22-06-1998 n. 6180; 25-05-1998 n. 5197), sia pure, perché, nel caso, il vizio dell'impugnazione deriva dall'errata (Ufficio anziché individuazione della "parte" Ministero), priva di soggettività esterna per quanto attiene al giudizio di Cassazione, (Cass. n. 655 del 21-01-2000) e non riguarda la sola notificazione. Che, nel caso, poi, i ricorrenti, siano incorsi nel rilevato errore, ed abbiano inteso chiamare in giudizio l'Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Sulmona, anzicchè il Ministero delle Finanze, si evince, سالت chiaramente, dal fatto che la rappresentanza organica indicata nel "Direttoredella parte intimata risulta p.t.", laddove, nel caso si fosse inteso evocare in giudizio il Ministero delle Finanze, si sarebbe fatto riferimento al Ministro pro tempore. Peraltro, mentre per l'atto di appello possono distinguersi, requisiti formali, richiesti a pena di 6 inammissibilità e requisiti previsti a pena di nullità, per il ricorso per cassazione, il Legislatore (art. 366 C.p.C.) ha scelto, realizzando una notevole semplificazione, di richiedere tutti i requisiti di forma necessari а pena di inammissibilità, rilevabile d'Ufficio (Cass. 09-10-1998 n. 9995). Ne consegue che, derivando, nel caso, 1'invalidità dell'impugnazione, da difetto riguardante l'identificazione della controparte, la stessa non può sfuggire alla declaratoria d'inammissibilità, dovendosi escludere la possibilità di applicare al ricorso per cassazione norme e principi valevoli per gli atti relativi ai gradi del giudizio di merito. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Non sussistono i prescritti presupposti per pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 04 ottobre 2001. Julesider Il Presidente Dott. Pasquale Reale EstensoreIl Consigliere Relatore Dott. Antion: Blasi IL CANCELLERE C DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocera Oggi 12 MAR. 2002 IL CANCELLIERE C1 7 Innocenzo Bartista