Sentenza 25 gennaio 1999
Massime • 1
L'indennità di accompagnamento prevista a favore dei minori invalidi dall'art. 17 della legge n. 118 del 1971 costituisce un istituto giuridico diverso dall'indennità di accompagnamento prevista a favore dei mutilati ed invalidi civili dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980, e diversi sono i loro presupposti, visto che per i minori è sufficiente la incapacità a muoversi da soli, senza che debba necessariamente difettare la funzione neuromotoria della deambulazione. Non è quindi qualificabile giuridicamente quale revoca dell'indennità già riconosciuta al minore la vicenda della cessazione della attribuzione della stessa al compimento della maggiore età del soggetto e del disconoscimento, per mancanza dei relativi presupposti, del diritto del medesimo al conseguimento della indennità di accompagnamento relativa ai mutilati ed invalidi civili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/1999, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Rel. Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SE EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI 291/A, presso lo studio dell'avvocato FRANCO CAROLEO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE COLLERONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 84/96 del Tribunale di CALTANISSETTA, depositata il 16/04/96 R.G.N. 1503/90;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/98 dal Consigliere relatore Dott. Fernando LUPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16.4.1996 il Tribunale di Caltanissetta accoglieva l'appello del Ministero dell'Interno nei confronti di NG EL, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettando la domanda dell'assistita diretta ad ottenere la indennità di accompagnamento in relazione al morbo di EY o talassemia da cui era affetta. Osservava in motivazione che il rilievo, non contestato, che l'appellata fosse affetta da detta malattia non era sufficiente ad affermare la sussistenza del diritto alla indennità di accompagnamento, in quanto la malattia, pur gravissima, non aveva ancora compromesso ne' la capacità di deambulare ne' quella di attendere ai normali bisogni della vita. Escludeva anche che le cure di lunga durata, che richiedono momenti di stasi in alcune ore della giornata, analogamente a quanto avviene per i dializzati, comportassero il diritto alla indennità. Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi la NG, resiste con controricorso il Ministero dell'Interno. Il ricorso è stato illustrato con un memoria alla quale è allegato documento in fotocopia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità a sensi dell'art.372 c.p.c. del deposito del documento allegato alla memoria ex art.378 c.p.c. della difesa della NG in quanto esso non riguarda la nullità della sentenza o l'ammissibilità del ricorso. Con il primo motivo la NG, denunziando il vizio di motivazione (art.360 n 5 c.p.c.), premessi cenni sulla natura e gravità della malattia da cui è affetta, assume che l'indagine del CTU di appello non è accurata ed esauriente, prospetta come intrinseca contraddizione l'affermazione che, pur essendo grave la patologia, essa non avrebbe raggiunto il livello necessario per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento, nonché la illogicità del riferimento ai dializzati ai quali la legge riconosce una invalidità dal 91 al 100%.
Le censure sono generiche o infondate.
La ricorrente censura la competenza del CTU di secondo grado indicando quali errori e vizi logici della consulenza, e della motivazione del Tribunale che la ha condivisa, affermazioni che invece sono condivisibili sul piano logico e giuridico. Il diritto alla indennità di accompagnamento è riconosciuto dall'art.1 della legge 11.2.1980 n.18 "ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli artt. 2 e 12 della legge 30 marzo 1971 ... che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua". La totale inabilità è quindi solo uno dei requisiti per il riconoscimento dei diritto azionato, ma non è da sola sufficiente dovendo con essa concorrere, secondo la legge, o la incapacità di deambulare o quella di compiere gli atti quotidiani della vita. La gravità della malattia talassemica, sottolineata dalla ricorrente, comporta la inabilità totale, che non è in questione, ma non anche necessariamente il diritto alla indennità di accompagnamento quando in concreto non ricorrano i su richiamati ulteriori presupposti di legge. Pertanto non è affatto contraddittoria l'affermazione che la malattia sia grave ma non comporti il diritto alla indennità di accompagnamento, quando non ricorra uno degli ulteriori specifici requisiti sopra trascritti. Nè è illogico affermare che tale valutazione è allo stato attuale e che non si esclude che in futuro l'aggravarsi della situazione sanitaria possa far insorgere il diritto, essendo il diritto azionato non collegato alla semplice presenza di gravi patologie ma alla concorrente esistenza di tutti i requisiti, ed è logico, in presenza di una patologia cronica grave, non escludere che gli ulteriori requisiti insorgano per effetto dell'aggravarsi della malattia e delle complicanze conseguenti. Il rilievo che i dializzati siano soggetti totalmente inabili non coglie una illogicità o contraddizione della motivazione che tende, appunto, a evidenziare come vi sia una categoria di soggetti totalmente inabili i quali, essendo in grado autonomamente di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita non hanno diritto -come la ricorrente- alla indennità di accompagnamento. Ma la infondatezza della censura è confermata dal rilievo che essa non investe i punti decisivi della motivazione e cioè non afferma espressamente che sussista, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l'uno o l'altro dei requisiti sopra indicati. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso di motivare sulla richiesta di rinnovo della consulenza (art.360 n. 5 c.p.c.) . Premesso che nella specie il Tribunale avrebbe potuto, come il Pretore, fare a meno della consulenza essendo la gravità della malattia provata documentalmente, la ricorrente lamenta che la motivazione della sentenza impugnata non abbia spiegato le ragioni del mancato rinnovo della consulenza chiesto dalla ricorrente, negandole cosi una chance. La censura appare generica in quanto non indica le ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto rinnovare la consulenza con altri consulenti se non quella di fornire all'NG una possibilità di un diverso giudizio. Inoltre l'art.196 c.p.c. condiziona la sostituzione del consulente a gravi motivi, e l'unico motivo esposto non è evidentemente tale in quanto funzione della consulenza è di aiutare il giudice nella valutazione di fatti in materie che richiedano una particolare competenza tecnica e non quello di fornire pareri conformi alle tesi di una delle parti.
Con il terzo motivo denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt.1 della legge n.18 del 1980, con riferimento all'art.1 della legge n.508 del 1988 e all'art. 5 della legge n.222 del 1984 (art.360 n.3 c.p.c.) , la NG, dolendosi che il diritto alla indennità di accompagnamento sia venuto meno al compimento della maggiore età senza che sia mutata la condizione della assistita, rileva che la continuatività della assistenza per i soggetti incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita non va valutata con maggior rigore di quella dei soggetti non deambulanti, rileva ancora che l'invalidità totale non comporta la perdita di ogni capacità lavorativa ed invoca "l'omogeneizzazione" dei concetti di invalidità, inabilità ed incapacità nei vari tipi di assistenza ponendone in rilievo i vari significati. Sottolinea come essa ricorrente avesse bisogno di assistenza continua dei genitori per trasfusioni, infusioni, esami clinici e cioè di quella assistenza che costituisce il presupposto della indennità richiesta. Tralasciando le questioni che non hanno attinenza con la controversia quali l'esatto significato dei termini capacità lavorativa, incapacità, inabilità e invalidità, ovvero la possibilità di svolgere attività lavorativa da parte degli invalidi al 100%, i due rilievi da esaminare sono: la prospettata revoca della indennità di accompagnamento e la interpretazione proposta della espressione "assistenza continuativa".
Il primo rilievo non tiene conto del fatto che le indennità di accompagnamento dei minori e quella dei maggiorenni sono istituti diversi che trovano fondamento in norme diverse , rispettivamente art.17 della legge n.118 del 1971 ed art.1 della legge n.18 del 1980, la prima norma, a differenza della seconda, non presuppone la mancanza della capacità neuromotoria ma la semplice incapacità di muoversi da soli, (Cfr. Cass.
6.12.1996 n. 10874 e 23.1.1998 n. 636). Non vi è stata perciò alcuna revoca di indennità, ma il venir meno al compimento della maggiore età della prima e la mancanza dei più rigidi requisiti per il riconoscimento della seconda. Il secondo rilievo contrasta con la lettera della norma di cui all'art.18 della legge 11.2.1980 n.18 che concede la indennità solo nelle due ipotesi di cui sopra- incapacità a deambulare o a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita-, e non anche in quella di necessità di assistenza sanitaria continuativa prospettata dalla ricorrente.
Il ricorso va pertanto rigettato.
La soccombente non è tenuta al rimborso delle spese a sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come integrato dalla sentenza n. 85 del 1979 della Corte Costituzionale, essendo la causa diretta ad ottenere prestazioni assistenziali.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 1998
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 1999