Sentenza 17 maggio 2013
Massime • 1
In materia di misure di prevenzione, l'ammissione del proposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (nella specie l'affidamento previsto dall'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990) non esclude logicamente un possibile giudizio di pericolosità e non è di conseguenza incompatibile con l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. (Nella specie, al proposto era stato concesso l'affidamento ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 dopo la sentenza di primo grado di irrogazione della misura di prevenzione e la Corte di appello aveva confermato la prima decisione, ritenendo che la finalità della misura alternativa di proseguire il programma terapeutico in atto non consentiva di ritenere cessata la pericolosità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2013, n. 27667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27667 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 17/05/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1745
Dott. LOCATELLI SE - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA SE - Consigliere - N. 35158/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR US N. IL 08/08/1976;
avverso il decreto n. 19/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 08/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. US LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. Antonio Gialanella, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 8.6.2012 la Corte di appello di Catanzaro confermava l'applicazione, nei confronti di AO SE, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, disposta dal Tribunale di Catanzaro con decreto del 17.11.2010. Avverso il decreto della Corte di appello AO SE personalmente propone ricorso per i seguenti motivi: 1) violazione di legge e motivazione apparente poiché la Corte ha errato nel ritenere che i precedenti del proposto potessero essere utili a fondare il giudizio di proclività a delinquere, ed ha lesinato un congruo percorso motivazionale limitandosi a richiamare in modo pleonastico alcuni principi giurisprudenziali privi di pertinenza;
la Corte di appello avrebbe dovuto rigettare la misura in ragione delle valutazioni favorevoli contenute nel provvedimento del Tribunale di sorveglianza che in data 7.7.2011 ha ammesso il proposto alla misura dell'affidamento particolare previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94; 2) violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., per mancanza assoluta di motivazione in ordine all'apprezzamento del requisito della attualità della pericolosità, in riferimento al fatto che il decreto di applicazione della misura è intervenuto mentre l'imputato stava espiando una pena detentiva. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. A norma della L. n. 1423 del 1956, art. 4, il ricorso per cassazione contro il decreto della Corte di appello relativo all'applicazione delle misure di prevenzione è ammesso esclusivamente per violazione di legge.
La Corte di appello ha confermato il giudizio del Tribunale che ha ritenuto il proposto abitualmente dedito a traffici illeciti e attualmente pericoloso per la sicurezza pubblica con dettagliata motivazione, che ha richiamato in particolare i precedenti penali e giudiziari per reati determinati da motivi di lucro quali la condanna per ricettazione, il rinvio a giudizio per il reato di spaccio commesso il 5.1.2002 e da ultimo l'arresto in flagranza avvenuto il 4.4.2010 (seguito dalla condanna alla pena patteggiata di anni 4 di reclusione ed Euro 17.500 di multa) allorché il ricorrente venne trovato in possesso di circa due chilogrammi di eroina. Non sussiste la fattispecie della motivazione apparente: le censure contenute nel ricorso attengono a presunti difetti di motivazione, non deducibili in materia di misure di prevenzione, oppure svolgono apprezzamenti di merito non deducibili in via generale con il ricorso per cassazione. Come affermato da plurime decisioni di questa Corte (quali Sez. 1, n. 3681 del 18/01/2007, De Fusco, Rv. 235798; Sez. 5, n. 8119 del 19/11/2003 - dep. 25/02/2004, Tusa, Rv. 228771) non sussiste alcuna incompatibilità logico-giuridica tra l'applicazione di una misura di prevenzione e l'applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, dovendosi considerare che la finalità di prevenzione della pericolosità del proposto, che connota in via esclusiva l'applicazione delle misure di prevenzione, non è estranea neppure alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali che, a norma della L. n. 354 del 1975, art. 47, comma 2, persegue congiuntamente la finalità di rieducazione del reo e di prevenzione del pericolo che egli commetta nuovi reati. Ne deriva che l'ammissione del proposto alla misura alternativa alla detenzione, avente anche finalità di prevenzione, non esclude logicamente il giudizio di pericolosità e non è incompatibile con l'applicazione della misura di prevenzione disposta a norma della L. n. 1423 del 1956, art.
3. Nel caso in esame la Corte di appello ha espressamente considerato la sopravvenuta ammissione del condannato all'affidamento particolare previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94, al fine di proseguire il programma terapeutico in corso, ma non ha ritenuto tale circostanza indicativa della cessazione della pericolosità dello stesso. La motivazione, effettiva e non apparente, è insindacabile attesa la limitazione dei casi di ricorso alla sola violazione di legge ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 4. 2. Non sussiste la dedotta violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., considerato che il decreto impugnato è motivato anche con riferimento allo specifico requisito della attualità della pericolosità. La misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, prevista dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 3, è applicabile anche nei confronti di persona detenuta in espiazione di pena. (Sez. U, n. 6 del 25/03/1993, Tumminelli, Rv. 194062; conformi le successive pronunce).
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente AO SE deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2013