Sentenza 17 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/03/2003, n. 3884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3884 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2003 |
Testo completo
c.c.72018 E 0 3884 /03 N IO IN NOME DEL POPOLO Z A R T REPUBBLICA ITALIANA 5 IS 26/4/170 N. G R E . TA R B A U R. LE D IB P. D. A E R DEL T B T N SAZIONE TA SENSI SE Oggetto 131 IA E I R A . SEZIONE TRIBUTARIA E Tributaria N T A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Do=t. Francesco CRISTARELIA ORESTANO Presidente - R.G.N. 20309/1 Consigliere Cron. 8922 Dott. Mass To ODDO - Consigliere Dott. Eugenio AMARI Rep CECCHERINI Rel. Consigliere ud. 02/07/02 Dott. Aldo Dott. Paolo GIULIANI Consigliere ha pronunciato la sequente CORTE SU DI ESAZA SENTENZA CAMP ONE L OMETY9098aul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD ISERNIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DFI PORTOGHEST 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
TI IA;
- intimata avverso la sentenza Il. 341/99 de la Commissione 2002 tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositala i- 3029 12/10/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/02 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato MELILLO, che si rimette agli scritti;
udito ii P.M. i persona del Sostituto Procuratore Generale Colt. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria rcgionale del Molise, sentenza depositata in data 20 ottobre 1999. con confermò la decisione di primo grado, che aveva an- nullato la cartella esattoriale notificata a Ceci- AM, erede di TR NT, per lia Irpef 1985. Con la predetta cartella, l'Amministra- zione aveva iscritto a ruolo le imposte dovute, sul- la premessa che erano stale a suo avviso illegitti- ramente detratte dalla base imponibile le somme re- lative alle imposte sospese in relazione agli even- ti sismici del maggic 1984. Contro la sentenza di appello ha proposto ri- corso per cassazione i Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato € difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Sta- to con un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della 1. 13 maggio 1999 n. 133, dell'art. 3 comma 2 bis del d.l. 30 dicem- comma primo 1. 27 bre 1985 n. 791, dell'art. 13, 10 1. 28 febbraio dicembre 1997 n. 449, dell'art. 1986 . 46, dell'art. 2 d. P. R. n. 597 del 1973 e convertito dalla de_ d.1. 29 maggio 1989 n. 202 legge n. 263 dei 1989; e si deduce che la prima delle disposizioni citate, sopravvenuta alla sen- Lenza impugnata, impone di interpretare l'art. 3 c.
1. n. 791/1985 e l'art. 13 1. n. 449/1997 nel senso che le stesse somme non costituiscono ur one- re deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la norma agevolativa è da intendere ncl sen- so che le somme relative alla sospensione delle im- poste dirotte sopra ricordate, nonché dei contribu- ti assistenziali e previdenziali "non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'irpef e dell'ilor", e che essa si configura come una de- roga alla disciplina generale contenuta nell'art. 3 del d. P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sulla determi- nazione della base imponibile costituita dal reddi- to complessivo (comma primo) e sulle relative occe- zioni;
mentre l'agevolazione di cui si controverte non dove essere confusa con la disciplina della de- ducibilità delle imposte pagate al termine del pe- riodo di sospensione, avendo la norma di interpre- Lazione autentica dell'art. 28 della 1. 13 maggio 133 chiarito che l'art. 3 comma 2 bis d.l.1999 n. Π. 791 deve intendersi nel senso che le somme dovu- te a titolo di imposta, il cui pagamento sia stato Il co est. dr. Aldo Ceccherini sospeso per calamità pubbliche, пеп costituiscono un onere deducibile per il corrisponderle importo ai fini della determinazione delle imposte sui red- diti, ma che si applica l'art. 11 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 sopra ricordata, e pertanto la sospensione o il differimento del pagamento delle imposte dirette поп costituiscono autonomo titolo per la deduzione delle imposte medesime dal reddito del periodo d'imposta nel quale sono state pagate, e dunque che l'esclusione dal concorso alla forma- zione della base imponibile in un periodo d'imposta non autorizza altresì deduzione dell'imposta, già sospesa, nel successivo periodo in cui sia pa- gata, se ciò non sia previsto da speciali diverse disposizioni di legge. Foiché поп sono addot i argomenti nuovi, che impongano una rinnovata considerazione della que- stione, il ricorso deve essere rigettato. Non aven- do l'intimata resistito al ricorso non v'è luogo a pronuncia sulle spese.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 2 Luglio 2002. i n i x u t e C o d l A . r d . t s e t . s n o c I A I 6 R 5 8 . 9 A 1 E N T / - N 4 U / O B B 6 I 2 I Z . L . R A L R . T R A P T . . S D B I A A L G I E T E R D R 1 I E 3 S 1 T A N . E A D S N I E M l a n A A T n d a n a o s C a o l g A N L C I A C N E L E R L I E 1 C E i g g S O E 7 M R 1 O 0 2 3 0 D E P O T S I A T O I A R E L L N A E C C w A o l s d o n o s d a a C l a m A L A C N E 1 R L I C L E E 0 1 ) o n a t s e r O a l l e r a t s i r C o c s e c n a r F } i n i r e h ( c c e C o d l A d n a l d f . . e t n t e s d i s e e r P . l I s n o C l I