Sentenza 12 luglio 2002
Massime • 1
È configurabile il delitto di abuso d'ufficio nel comportamento del sindaco che, allo scopo di favorire un proprio parente, pur avendo ricevuto dai Vigili Urbani un verbale di accertamento e denuncia di un'opera abusiva, omette l'immediata adozione dell'ordinanza di sospensione dei lavori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2002, n. 3380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3380 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato ACQUARONE Presidente
Dott. Giovanni CASO Consigliere
Dott. Adolfo DI VIRGINIO Consigliere
Dott. Antonio AGRÒ Consigliere
Dott. NC SERPICO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA RO n. a Bruzzano Zeffirio il 17/2/1947;
2) LI SC n. a Bruzzano Zeffirio l'8/2/1945;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria in data 21/1/02;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Caso;
udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. Giuseppe Febbraro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di CU e rigetto del ricorso di OD.
Sentito il difensore di OD OS, avv. Gabriele D'Ottavio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la dichiarazione di responsabilità di CU NC per il reato di cui all'art. 323 c.p., per avere omesso, abusando del proprio ufficio di tecnico comunale, di redigere relazione tecnica o altra notazione scritta, dalla quale risultasse il carattere abusivo di lavori eseguiti da OD EL, e di OD OS per il reato di cui all'art.323 c.p., per avere, nella qualità di sindaco pro-tempore dal comune di Bruzzano Zeffirio, abusato del proprio ufficio omettendo di emettere ordinanza di sospensione dei lavori abusivi eseguiti da OD EL.
I due anzidetti imputati sono stati quindi ritenuti responsabilità di due distinte condotte d'abuso, distintamente attribuite ai medesimi imputati, avendo la Corte di merito escluso il concorso degli stessi nei rispettivi reati.
Ricorrono entrambi gli imputati.
CU NC denuncia violazione di legge, avendo la Corte d'Appello erroneamente ritenuto che egli avesse l'obbligo di redigere una relazione scritta da inviare al Sindaco, sia perchè una tale relazione non gli era stata richiesta, sia perchè nessuna legge gli imponeva tale adempimento.
OD OS denuncia violazione di legge e difetto di motivazione. La ricorrente sostiene l'insussistenza del reato, poichè l'opera edilizia al momento della denuncia da parte dei Vigili Urbani era già ultimata, e quindi non aveva senso ordinarne la sospensione.
Inoltre, non si indica in cosa sia consistito l'ingiusto vantaggio, poichè non si è proceduto nei confronti di OD EL per reato edilizio.
Infine, con motivo nuovo, la OD eccepisce la prescrizione del reato, in quanto, essendo la segnalazione dell'abuso da parte dei Vigili Urbani in data 5/12/1994, in quella data si sarebbe eventualmente compiuta la omissione dell'ordinanza di sospensione dei lavori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I reati rispettivamente ascritti ai due ricorrenti vanno dichiarati estinti per intervenuta prescrizione.
Invero, non possono accogliersi, perchè infondati, i motivi di ricorso, con i quali si prospetta l'insussistenza dei reati. Lo CU, nella qualità di tecnico comunale, era stato incaricato dal sindaco di verificare la regolarità urbanistica dei lavori, ed egli amise di segnalare per iscritto al sindaco la constatazione dell'effettiva sussistenza dell'abuso edilizio, come accertato dai giudici del merito. Non appare dubbio che egli, nella qualità di pubblico ufficiale (era stato incaricato dell'accertamento), avesse l'obbligo di riferire all'organo amministrativo sovraordinato, titolare dei poteri di polizia urbanistica.
La data in cui si è consumata l'omissione da parte del predetto tecnico comunale rimane incerta, essendo stata nel capo d'imputazione contestata tra il dicembre 1994 e il febbraio 1995. Una cosa è certa, ed è che i Vigili Urbani accertarono e denunciarono con verbale del 5/12/1994 l'opera abusiva. Subito dopo la OD OS nella qualità di sindaco, anzichè intervenire con una ordinanza di sospensione dei lavori, escogitò l'espediente - allo scopo evidente di favorire la parente OD EL - di incaricare il tecnico comunale di un ulteriore accertamento, evidentemente non necessario. Non risulta dagli atti accertato quando lo CU eseguì detto accertamento, omettendo quindi di riferire per iscritto al Sindaco. Ciò può essersi verificato tra il dicembre 1994 e successivamente;
e, per il principio "in dubio pro reo", applicabile anche in tema di cause estintive del reato (Cass. 2/12/1976, Arangi;
Cass. 16/11/1984, Sanfelice;
Cass. 23/9/1998, Restano), deve pronunciarsi declaratoria di estinzione del reato.
In base a quanto già sopra detto, esaminando i motivi di ricorso dello CU, deve escludersi, per infondatezza, l'accoglibilità dei motivi di ricorso della OD relativi alla insussistenza del reato ascrittole.
Appare evidente - e i giudici di merito lo hanno ritenuto con una valutazione di fatto insindacabile in questa sede di legittimità - che la predetta OD nella qualità di sindaco omise di provvedere alla sospensione dei lavori con l'intento di favorire la zia.
Detta omissione si verificò nel momento della presa conoscenza del verbale dei Vigili Urbani in data 5 dicembre 1994 o immediatamente dopo, essendo ultroneo l'ulteriore accertamento demandato al tecnico commerciale. Ne discende che anche il reato di abuso d'ufficio, commesso dalla OD, risulta prescritto alla data odierna. In tali sensi deve decidersi per entrambi i ricorrenti.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 GENNAIO 2003.