Cass. pen., SS.UU., sentenza 01/10/1991, n. 18
CASS
Sentenza 1 ottobre 1991

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Massime1

Il commercio di materiale osceno, purché realizzato con particolari modalità di riservatezza e di cautela nei confronti di acquirenti adulti, non integra il reato di cui all'art. 528 cod.pen., ove il giudice di merito accerti che in relazione alle dette modalità il comune senso del pudore non risulti offeso. (Fattispecie in tema di commercio di videofilms pornografici).

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 01/10/1991, n. 18
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18
Data del deposito : 1 ottobre 1991

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