Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2001, n. 10145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10145 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
10145 01 IN ME EL PO OLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Simulazione contrattuale SEZIONE TERZA CIVILE e riscatto agrario Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13986/99 Dott. Vittorio DUVA Presidente 16840/99 Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron.22753 Consigliere Dott. Ennio MALZONE FINOCCHIARO Consigliere Rep. 3397 Dott. Mario Ud. 21/02/01 CALABRESE Rel. Consigliere Dott. Donato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copie studio S ENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti k. 3000 sul ricorso proposto da: il TO ER NA, TO ED, TO OR, IL CANCELLIERE tutti quali eredi di AL AD, elettivamente €1,55 1.3000 domiciliati in ROMA CANCELLERIA VIA CONFALONIERIF 5, presso 10 studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato MICHAEL GRUNER, giusta DF021923 delega in atti;
- ricorrenti
contro
GE AL, ER LD;
intimati e sul 2° ricorso n° 16840/99 proposto da:2001 366 ER LD, GE AL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato SIEGFRIED BRUGGER, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
TO ER NA, TO ED, TO OR;
intimati avverso la sentenza n. 10/99 della Corte d'Appello di TRENTO SEZ DIST BOLZANO, emessa il 17/12/98 e depositata il 03/02/99 (R.G. 103/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Emanuele COGLITORE (per delega Avv. L. MANZI); udito l'Avvocato Enrico ROMANELLI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità o in alternativa l'assorbimento dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO des Con atto di citazione notificato in data 26.5.1995 AL AD conveniva dinanzi al Tribunale di LZ ER ER e ER OL esponendo: di essere 2 affittuario del fondo, coltivato a prato per fienatio- ne, di cui alla p.f. 325 in P.T. 161/II C.C. Rasun di Sotto, di proprietà del ER;
che questi, con atto per Notaio Gatti dell'1.7.1994, aveva ceduto all'ER detta particella ed altre particelle fon- diarie ricevendo in permuta un garage;
che, in realtà, il contratto non costituiva una effettiva permuta, ben- si dissimulava una compravendita, in ragione della ri- levante sproporzione di valore tra i beni oggetto del contratto stesso (ovvero a fronte di un valore di mer- cato dei fondi di circa L. 150.000.000 (ed in partico- Hr lare di un valore di stima della p.f. 325 di L. 71.430.000) corrispondeva un valore di stima del garage di L. 27.000.000 e un valore dichiarato di I. 25.000.000); che il contratto di permuta aveva avuto invero lo scopo di eludere il diritto di prelazione spettantegli quale affittuario della p.f. 325; ciò pre- messo, e deducendo ai sensi dell'art. 1415 cpv. C.C. la simulazione del contratto di permuta in quanto dissimu- lante un contratto di compravendita, proponeva domanda di riscatto del fondo di cui alla ridetta p.f. 325. I convenuti, costituitisi in giudizio, chiedevano il rigetto delle domande in quanto infondate, inammis- sibili e comunque tardive, non spettando all'attore il diritto di riscatto in relazione al fondo dato in per- 3 muta. Con sentenza del 10.11.1997 l'adito Tribunale ri- gettava le domande e la decisione veniva confermata - Sezione dist. Di Bol- dalla Corte d'appello di Trento zano con sentenza del 3.2.1999. Avverso tale sentenza AL ER NA, AL NF ed AL NO, quali eredi di AL AD, hanno proposto ricorso, affidando l'impugnazione a due motivi. Hanno resistito con controricorso ER OL e ER ER, i quali hanno altresì proposto ricorso incidentale condizionato. Le parti hanno depositato inoltre memoria. fin MOTIVI DELLA DECISIONE Previamente i ricorsi vanno ai sensi dell'art. 335 c.p.c. riuniti. Col primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1414, 1417 C.C. e contraddittoria motivazione. I ricorrenti AL e ER deducono che la propria affermazione che il contratto intitolato di permuta in realtà non poteva che essere un contratto di compravendita, pur non essendo suffragata da una prova certa ed inconfuta- bile, era sorretta da una serie di presunzioni e indizi di particolare compattezza e gravità e lamentano che i 4 1. giudici di merito hanno male interpretato le norme sul- la simulazione, in specie l'art. 1417 C.C., che regola Adducono, al riguardo, qualila prova della stessa. elementi presuntivi e indiziari, la macroscopica diffe- renza di valore dei beni oggetto della permuta, atteso che il valore del garage [bene scambiato] era di appena 1/5 del valore dei fondi [beni dati in contropartita]; l'assenza nell'atto di riferimenti a causa giustifican- te un affare così sproporzionato;
l'ingiustificabilità del particolare interesse del ER di ottenere il garage in permuta in luogo di acquistarlo direttamente;
l'impegno assunto dal medesimo ER, in epoca poco anteriore alla stipula del contratto di permuta in que- stione, di vendere la p.f. 325 a tale Sonnerer Karl al prezzo di L. 80.000.000, come da relativo preliminare dell'1.11.1991. Il motivo non può trovare accoglimento. Prendendo in esame le circostanze desumibili dalla causa e valutando le stesse in una visione unitaria, la Corte di merito ha osservato che: a) in conformità del criterio per il quale nella distinzione tra contratto di compravendita e contratto di permuta va considerato se le parti abbiano dato priorità alla disponibilità del bene, rivestendo invece il conguaglio in denaro soltanto un'integrazione, per il ER al momento 5 della stipula del contratto in data 1.7.1994 fu di pri- maria importanza la disponibilità del garage di pro- prietà dell'ER, situato nello stesso condominio in cui si trovava un appartamento di proprietà del ER, mentre il conguaglio rivestiva per questi se condaria importanza;
b) per complessivi 49 appartamen- ti, costituenti il detto condominio ed altro condominio -infatti erano disponibili soltanto 7 posti macchina, ciò che lasciava dedurre la grande importanza che la disponibilità del garage (effettivamente poi utilizzato dal figlio) aveva per il ER e l'aumento di valore appartamento;
c) circo- che faceva conseguire al suo Alr stanza di particolare rilievo, non era emerso dalle prove assunte [ai fini di far proprendere -data la sua eventuale irrisorietà per la sussistenza della compra- vendita] che un conguaglio c'era effettivamente stato ed il conseguente ammontare di esso (mentre l'indicazione del valore nel contratto era stata inse- rita esclusivamente ai fini della relativa registrazio- ne); d) dalla circostanza che la p.f. 325 fosse stata offerta in vendita per 80 milioni non poteva concluder- si che tale prezzo costituisse l'effettivo valore del fondo, frequente essendo che per immobili offerti ad un di acquirenti, il prezzo molto elevato, in mancanza prezzo venga drasticamente ridotto. E' di tutta evidenza, quindi, che il giudice a quo conto del pro- ha dato esaustivamente e coerentemente prio convincimento circa l'effettiva conclusione del contratto di permuta tra le parti, e conseguentemente l'esclusione della simulazione dello stesso. Va ribadito, d'altronde, che in tema di interpreta- zione del contratto, l'accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclu- siva al giudice del merito. Ne consegue che detto ac- certamento è censurabile in sede di legittimità nel ca- SO in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito da di quel giudice per giungere ad attribuire all'atto nego- ziale un determinato contenuto, oppure nel caso di vio- lazione delle norme ermeneutiche. La critica alla rico- struzione del contenuto della comune volontà si traduce nella proposta di un'interpretazione diversa, inammis- sibile come tale in sede di legittimità (v., da ultimo, Cass. n. 8590/1999). Ora, non v'è dubbio che parte ricorrente non abbia denunciato specifiche violazioni delle regole codici - stiche di ermeneutica contrattuale (art. 1362 e segg. c.c.) e si sia solo limitata ad una propria ricostru- zione della vicenda contrattuale, del tutto inammissi- bile in questa sede di legittimità, oltre che essere smentita dalle riferite risultanze probatorie, sottoli- neandosi allo stesso tempo che la mancata utilizzazione di presunzioni (semplici), che è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, è sottratta al sindacato di legittimità. Col secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1418 in relazione agli artt. 1343, 1344 e 1345 C.C., nonché dell'art. 1421 C.C. I ricorrenti lamentano che la Corte di merito ha con mo- tivazione assolutamente insufficientemente e contrad- dittoria disatteso la loro eccezione di contrarietà del contratto di permuta alla norma imperativa regolante la prelazione agraria. L'affermazione della sentenza impu- gnata che l'intento di porre in essere un contratto in frode alla legge sarebbe ipotizzabile in capo a ER e non ad ER, e quindi non sarebbe comune, è -se- condo i ricorrenti- non sorretta da logica e contraria alle risultanze probatorie, oltre che, semmai, essere riscontrabile maggiormente in capo all'ER. Anche questo motivo è da disattendere, avendo la Corte, da un lato, correttamente considerato che l'illiceità della causa presuppone un comune intento delle parti, sia nell'ipotesi dell'art. 1343 sia nell'ipotesi dell'art. 1344 C.C. (come da citata, in 8 sentenza, Cass. n. 4333/1987), e, dall'altro, escluso, apprezzamento di fatto sufficientemente e logica- con mente esplicitato, che anche lo ER aveva al mo- mento della stipula del contratto la medesima intenzio- ne che si vuole attribuita al ER. Si è poi nel campo del merito del giudizio che l'intento comune di frodare la legge fosse -come si sostiene dai ricorren- ti- in re ipsa o che, anzi, tale intento sarebbe mag- giormente riscontrabile all'ER che al ER. Una volta, dunque, ritenuta l'effettività del contratto for di permuta tra i predetti ER ed ER, per tut- te le considerazioni e valutazioni dette, viene con ciò meno la questione circa la dedotta elusione della norma imperativa regolante la prelazione agraria, ed il con- seguente diritto dell'avente titolo (affittuario). Conclusivamente, pertanto, il ricorso va rigettato, restando in tale pronuncia assorbito il ricorso inci- dentale condizionato proposto dagli ER e ER (relativamente ad omessa motivazione in ordine alla mancata acquisizione da parte di AL AD, titolare di maso chiuso, di necessaria autorizzazione dell'apposita Commissione prima dell'esercizio della prelazione). Spese del giudizio di legittimità compensate tra le parti per giusti motivi. R.G.13986199
P.Q.M.
16840 129 La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensa le spese del giudizio di Cassa- zione. Così deciso, il 21.2.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE donate Calabrese Vittorio toma 1109T 250.000 406T 0000 IL CANCELLIERE 01 Giovanni Giambattista TOT3 0.000 310.000 Depositata in Cancelleria oggi, lì -2-5-LUG-2001- 1095 124, 18 M E IL CANCEL 01 R P U 406T 30,47 Giovanni Gambattista S 8067 $4.00 184, 10 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 22 8 011 Serie 4 al n. 42067 versate € 134,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 10