Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2007, n. 2907
CASS
Sentenza 23 novembre 2007

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In tema di immigrazione di cittadini extracomunitari, ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 14, comma quinto ter, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche, al giudice penale spetta il potere di valutare pienamente la legittimità del decreto di allontanamento dal territorio dello Stato emesso dal Questore (che costituisce l'atto presupposto della violazione penale), ma non del decreto di espulsione emesso dal Prefetto, la cui cognizione compete esclusivamente al giudice di pace in sede civile.

Ai fini della sussistenza dell'esimente speciale del "giustificato motivo" - idoneo ad escludere la configurabilità in capo allo straniero extracomunitario del reato di inottemperanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato - occorre un rigoroso accertamento della condizione di concreta ed assoluta inesigibilità dell'ottemperanza. Tale condizione, nel caso in cui l'imputato alleghi l'esistenza del rischio grave di persecuzione nel proprio paese in ragione della propria omosessualità, può ritenersi dimostrata esclusivamente laddove venga accertato che il medesimo soggetto sia cittadino di uno Stato nel quale sia penalmente sanzionata l'omosessualità come pratica personale, e non soltanto la manifestazione esteriore di impudicizia sessuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2007, n. 2907
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2907
    Data del deposito : 23 novembre 2007

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