Sentenza 13 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2001, n. 7990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7990 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA La Co7990-0 1 Im nome del Popolo Italiano Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Lavoro dr. Rosario De Musis Presidente R.G.m.9174/1999 dr. Alberto Spanò Consigliere Cron. 18421 dr. Mario Putaturo Domati Viscido Consigliere Rep. Consigliere rel.Ud.05.04.2001 dr. Donato Figurelli Consigliere dr. Gabriella Coletti ha promunciato la seguente SENTENZA руше sul ricorso proposto da: LO Elettrodomestici S.p.A., corrente in Fabriano im persona del legale rappresentante ing. Lo Maglio Cor- rado, rappresentata e difesa, sia unitamente che disgium- tamente, dagli avv. Agostino Pacchiana Parravicini, Paolo Boccagna e Gerardo Vesci, presso il quale ultimo in Roma alla via di Ripetta 22 è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale a margine del ricorso, ricorrente;
CONTRO
TI TA, intimata;
- 1 - 1630 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di -Santa Maria Capua Vetere in data 17 aprile 12 maggio 1998, m. 805/1998, n 750/94 R.G.A.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli mella pubblica udienza del 5 aprile 2001; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso.. t - 2 - Svolgimento del processo. Com ricorso depositato il 17 febbraio 1992 la signora TA NT adiva il ET di Aversa, esponendo di essere rimasta assente per infortuni sul lavoro dal 23 ottobre al 10 movembre 1991.Sosteneva che la società LO Elettrodomestici s.p.a. mom le aveva corrisposto l'indennità contrattualmente dovuta per i primi tre giorni e che per il periodo successivo le aveva versato um im- porto inferiore a quello spettante. Im forza di tali premesse chiedeva la condanna della società al pagamento della complessiva somma di lire 1.515.395. Si costituiva la LO Elettrodomestici, contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Il ET accoglieva integralmente la domanda della ri- corrente. Contro tale sentenza proponeva appello la LO s.p.a. A sostegno dell'appello esponeva che il ET aveva er- roneamente ritenuto che l'integrazione posta a carico dell'azienda dal ccml di categoria dovesse essere effet- tuata utilizzando i criteri contenuti nel d.p.r. 1164/65 per la liquidazione dell'indennità a carico INAIL, e nom, invece, secondo i criteri disposti dal predetto ccnl. Concludeva per il rigetto della domanda. Si costituiva l'appellata contestando le ragioni addotte a fondamento dell'appello. - 3 Com sentenza in data 17 aprile 17 maggio 1998 il Tri- - bunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva parzialmen- te l'appello e, im parziale riforma dell'impugnata sen- tenza, condannava l'appellante al pagamento in favore dell'appellata della somma di lire 586.781 oltre rivalu- tazione monetaria ed interessi di legge. Osservava il Tribunale, rammentata la disciplima che re- gola gli importi a carico dell'INAIL, e richiamato l'art. 73 del d.p.r. 1124/65, che su tale contesto normativo si inseriva la disciplina contrattuale, volta ad integrare e migliorare il trattamento previsto dal citato art. 73. Приво Richiamato l'art. 18 ccml di categoria, il Tribunale os- servava che l'appellata aveva diritto a conseguire il trattamento economico previsto da detto art. 18; che da ciò discendeva che il datore di lavoro era tenuto ad in- tegrare gli importi corrisposti dall'INAIL simo al rag- giungimento del normale trattamento economico complessi- vo netto, che il lavoratore di uguale anzianità e per pari periodo di infortunio avrebbe globalmente percepito dall'azienda; che, pertanto, l'integrazione a carico del- l'azienda era pari alla differenza tra la retribuzione garantita ex contratto e quanto corrisposto dall'INAIL; che era evidente l'errore del ET, che aveva identifi- cato la nozione di retribuzione contenuta nel d.p.r. quella contrattuale. Aggiungeva il Tribunale che potevano integralmente acco- gliersi i conteggi che l'appellata aveva prodotto appli- condo i criteri dedotti dall'appellante. Avverso detta sentenza, com atto notificato il 5 maggio 1999, la LO Elettrodomestici s.p.a. ha proposto ri- corso per cassazione, affidato ad unico motivo. L'intimata non si è costituita in giudizio. La ricorrente ha depositato memorie difensive. Motivi della decisione. Com l'unico motivo, denunziando violazione e falsa appli- cazione degli artt. 1362/1371 c.c., 441, 424 c.p.c., omessa, erronea, illogica, contraddittoria motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente deduce che l'azienda deve ga- rantire al lavoratore infortunato, per il periodo intercor- rente tra il giorno im cui si verifica l'infortunio ed il giorno del rientro al lavoro, soltanto la mormale retribu- zione netta e che l'integrazione netta a carico dell'azien- da è pari alla differenza tra la retribuzione "garantita" e quanto a carico dell'INAIL per lo stesso periodo;
che le integrazioni a carico dell'azienda sono state pagate e che mulla pertanto compete a controparte. Aggiunge la ricorrente che il Tribunale, sulla base dei criteri seguiti, avrebbe dovuto accogliene anche i con- teggi dell'appellante, laddove il Tribunale, senza in alcun modo motivare, ha accolto i conteggi dell'appella- -5- ta, che non sono stati redatti in conformità at criteri del conl. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Come esposto in narrativa, il Tribunale ha ritenuto che la cantile aveva diritto a conseguire il trattamento pre- visto dall'art. 18 ccml di categoria;
che da ciò discemde- va che il datore di lavoro era temuto ad integrare gli importi corrisposti dall'INAIL sino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto, che il lavoratore di uguale anzianità e per pari periodo di in- Hande fortunio avrebbe globalmente percepito dall'azienda; che, pertanto, l'integrazione a carico dell'azienda era pari al- la differenza tra la retribuzione garantita ex contratto e quanto corrisposto dall'INAIL. Vemendo alla quantificazione del dovuto, il Tribunale ha rettamente accolto i conteggi che la stessa appellata ha prodotto, applicando i criteri predetti. Invero, in applicazione del combinato disposto del d.P.R. 1124/65 e dell'art. 18 ccml, secondo la prospettiva suindi- cata, l'appellata ha calcolato immanzi tutto la paga ora- ria e quella giornaliera (data dal prodotto della prima x 8) ed ha calcolato poi l'importo a carico dell'azienda per i giorni di carenza assicurativa. Successivamente per de- terminare l'integrazione a carico dell'appellante per i giorni coperti dall'assicurazione ha sottratto alla paga - 6 - giornaliera come sopra calcolata la quota giornaliera ex art. 117 d.P.R. citato a carico dell'INAIL. Determinate le competenze complessive spettanti alla Can- tile ed a carico dell'azienda, il Tribunale ha poi sot- tratto l'importo che la società appellante le aveva già corrisposto. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassaziome, mon essendo l'intimata costituita in giudizio.
P.Q.M.
. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 5 aprile 2001. Il Presidente (dr. Rosario rio De Musis) Ropario be MinisШийд Il Consigliere estensore IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria (dr. Donato Figurelli) oggi. 13 GIU, 2001 Jouck's Figmelli I IL CANCELLIERE D , A O S L S 0 L Pull 1 A O , T . B 3 T I 3 A R D S 5 'A E . A P L S T N L S I E N O 3 D P G -7 I O IM S -8 N A 1 E A D S 1 D E I , E E A O T G R N O T E G T IS S IT E E G L IR E R D A L O L E D - 7.