Sentenza 24 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/05/2002, n. 7622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7622 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2002 |
Testo completo
REPUB07 622/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Bununla bi mora SEZIONE SECONDA CIVILE fern a rifern ord Possess, inosseriam- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: En sel termine om. more;
cadenza Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G.N. 737/99 Nafution min Cron. 21238 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere Rep. 1561www Rel. Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Ud. 19/09/01 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ ha pronunciato la seguente Na Julius Rosario, est SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE BE AE, elettivamente domiciliato in ROMA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio PZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell'avvocato MINZI dal Sig. So € 155 M., difeso dall'avvocato IANNONE LEONARDO, giusta per diritti il IL CANCELLIEREdelega in atti;
ricorrente
contro
COND VIA UNGARETTI 31, 7 - MOLFETTA in persona I dell'Amm.re p.t.; TT UR, RI IA NS, UN LO, LA FO UI, DE LI IA AN, EC DOROTEA VED DE RC, ON PA, DE RC IO IA PIA, 2001 IO AN, TO IA, FASCIANO CORRADO, 1196 -1- ES AR, ΑΜΑΤΟ EN, VA INN, RE PP, IO GI, LL RO, GL LE, RE NC, DE JUDICIBUS IO, DI IZ NN, VA NN AN, DE SA ELISABETTA, CAMPOREALE BARTOLOMEO, CALO' DARIO, GROSSO CO, BA LO, MA AL, DE AB, RR SS, RO IA;
- intimati avverso la sentenza n. 503/98 del Tribunale di TRANI, depositata il 24/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato Iannone Leonardo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, lo stesso preliminarmente ha dichiarato di aver adempiuto all'integrazione del contraddittorio tramite posta, e di aver depositato l'atto in cancelleria;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del 1° motivo del ricorso, accoglimento del 2°, assorbiti gli altri motivi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 23.5.1990 il Condominio di Via Ungaretti 1-3-7 di Molfetta ed i singoli condomini in esso indicati chiedevano al pretore di Molfetta di essere reintegrati in danno di IO EL nel possesso di quelle aree destinate "a verde pubblico con attrezzature condominiali e sportive" che poi specificavano in quella "perimetrata di colore grigio a puntini (all.to C) della superficie di mq. 2.549,45" nella planimetria allegata all'atto di convenzione del 16.10.1974 rep. N. 212 tra il IO ed il Comune di Molfetta, aree di cui assumevano di essere comproprietari e compossessori con il IO stesso, loro rispettivo dante causa. Deducevano i ricorrenti che nel luglio 1989 IO EL aveva recintato con un muro alto circa tre metri la ridetta "porzione di suolo all'interno dei fabbricati, vincolata e destinata a verde pubblico con attrezzature condominiali della estensione di mq. 2549,45", ed, invocando la tutela possessoria in reintegra essi chiedevano l'imme- diato ripristino della situazione quo ante mediante arbitrariamente la demolizione dei manufatti costruiti. 3 Resisteva IO EL con comparsa 25.6.1990 con cui, premesso di essere proprietario esclusivo dell'area in contestazione, negava che i ricorrenti avessero mai avuto lo jus possidendi né posseduto in concreto la stessa, sempre rimasta nel possesso, come da documentazionesuo esclusivo scritta pure di provenienza avversa che produceva. Eccepiva altresì che i lavori di sistemazione e recinzione dell'area in contestazione avevano avuto inizio nei primi giorni dell'aprile 1989 e che, pertanto, l'azione non era proponibile, essendo stato il relativo ricorso depositato soltanto il 23.5.1990 e quindi oltre il termine annuale di cui all'art. 1168 comma 1, c.c. dal sofferto spoglio. Espletata l'istruttoria con l'immissione e l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio e della prova testimoniale, il Pretore adito, con sentenza del 22.7.1993, accoglieva la domanda possessoria, ordinando al IO di reintegrare i ricorrenti nel possesso dell'area già III traversa Madonna delle Rose ed attualmente via L. Pirandello, previo ripristino dello status quo ante, mediante rimozione della recinzione e condannando lo stesso alla rifusione delle spese come determinate in dispositivo”. Avverso tale decisione proponeva appello, con atto notificato il 17.9.1993, EL IO formulando si distinte censure in forza delle quali chiedeva che, in totale riforma della sentenza impugnata, fosse dichiarato inammissibile ovvero improponibile il ricorso come innanzi proposto il 25.3.1990 e la relativa domanda, ovvero che questa ultima fosse rigettata. Resistevano gli appellati chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza in data 11.11.97-24.3.1998 il Tribunale di Trani respingeva l'appello. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione IO EL con cinque motivi di gravame. Non hanno partecipato al giudizio di legittimità il Condominio ed i singoli condomini costituti nei giudizi di merito. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve precedere l'esame del secondo motivo, violazione dell'art. 1168, 1° comma, cod. civ. ed omessa motivazione con riferimento al contenuto del motivo di gravame, perché logicamente preliminare ed assorbente di tutti gli altri motivi. Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata illegittimamente pretermesso di esaminare la ha 5 specifica doglianza, introdotta con il secondo motivo di appello, concernente l'errore commesso dal primo giudice nel ritenere ammissibile il ricorso proposto dai ricorrenti oltre l'anno dallo inizio dei lavori, che avevano visto proprio la esecuzione delle fondazioni e l'erezione del muro di recinzione come prima opera, superando la eccepita decadenza dei ricorrenti subito opposta dal resistente;
che il Tribunale ha inspiega- bilmente ritenuto di non esaminare detta doglianza, пу escludendo l'applicabilità della disciplina del 1° comma dell'art. 1168 cod. civ., perché la
contro
- versia possessoria in esame, pur se introdotta con ricorso al pretore ex art. 703 c.p.c., non si sarebbe "articolata nelle due fasi sommaria e di *** ma si è trasformata, successivamente al merito deposito della consulenza tecnica di ufficio, in un vero e proprio giudizio di merito (cd. merito possessorio)"; che, invece, lo stesso tribunale aveva ammesso la fase sommaria, poi trasformando in un vero e proprio giudizio di merito, sebbene non risultasse nella fase sommaria emesso alcun provvedimento di reintegrazione nel possesso O di rifiuto della invocata tutela interdittale;
che "risultando, sempre a parere del Tribunale" che il 6 termine annuale, di cui all'art. 1168 cod. civ., pacificamente dettato in relazione alla fase ****** lo stesso non può trovare applicazione sommaria, allorchè questa manchi, essendo quella ordinaria imis svoltasi ab Il motivo è fondato. L'azione di reintegrazione dei ricorrenti, ex 1168 cod. civ., è risultata spiegata nelle art. forme di cui all'art. 703 c.p.c. ante riforma il presupposto temporale di un anno di ammissibilità della stessa è imprescindibile. Osserva giustamente il ricorrente che, a voler seguire la tesi del Tribunale, sarebbe sufficiente per chiunque non invocare la tutela interdittale nella fase sommaria per rendere ammissibile in ogni tempo, e quindi anche oltre l'anno dal sofferto spoglio, qualsiasi azione di reintegra. Risulta a pag. 7 della sentenza impugnata che i lavori di sbancamento e di bitumazione dell'area erano iniziati nel marzo aprile 1989, come era emerso dalle prove testimoniali assunte, per cui lo spossessamento era iniziato con lo sbancamento;
che, pertanto, il ricorso per reintegra era stato depositato il 23 maggio 1990, oltre l'anno dallo inizio dello spoglio. 7 giurisprudenza di questa Corte (cfr. da F ° ultimo sent. n 4867/01) che se la denuncia di nuova opera sia stata proposta soltanto a difesa del possesso, l'inosservanza del termine annuale determina la decadenza dell'azione, anche se la circostanza dell'avvenuto decorso del termine venga accertata nella fase di merito. Di ciò non ha tenuto conto il giudice di appello, il quale, partendo dal principio esatto dell'autonomia delle due fasi del procedimento TO (sommaria e di merito), ne ha fatto un'applicazione erronea in relazione al caso in esame, e, non considerando che il giudizio aveva natura possessoria, ha affermato, con riferimento alla fase di merito, che la mancata osservanza del termine annuale non rendeva inammissibile la pretesa di merito. L'accoglimento del secondo motivo assorbe tutti gli altri motivi, con annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, dovendosi decidendo nel merito - dichiarare il ricorso di reintegra inammissibile per decorso dell'anno dall'inizio dello spoglio. I resistenti vanno condannati al pagamento delle spese dei due giudizio di merito, che si liquidano come in dispositivo. 8
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;
cassa senza rinvio e, decidendo nel merito, respinge il ricorso per reintegra, con condanna dei resistenti al pagamento delle spese dei giudizio di merito, liquidate in £. (€ 1032,91) 2 milioni per il giudizio di 1° grado ed in £. 3 (€1549,37) milioni per il giudizio di secondo grado, nonché di quelle del giudizio di legittimità, che liquida in (€ 156937) di cui £. 3 milioni per£. 4620.800 (€ 2386,44 ' onorari. Così deciso in Roma il 19 settembre 2001 H Coungliere est. PhorarisNitJulis хопи T129,11 MOST 30,99 IL CANCELLIERE C1 TOP160,10 Valeria Neri DEPOSITATO CANCELLA ume 2 MAG. 2002 ROMA 2 19610. 20022002 4. IL CANCELLIERECT 26846 30 7:0 CENT (euro p. Servizi ELIPPO Il Responsabile Giudiziari (Dr. M. RACKAND 0 0 2 9