Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/2002, n. 10455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10455 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 04 55/ 02 SEZIONE SECONDA CIVILE REINTEGRA SERVITUL Composta dagli PONTORIERI Presidente R.G.N. 23453/99 Dott. Franco Cron. 28058Rel. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 2136 Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO - Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Ud.04/04/02 Consigliere - _ CORTE SUPREMA DI CASCATIONEDott. OR BUCCIANTE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diriti € 155. 19195 2002 sul ricorso proposto da: IL CA PR NR, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA LIMA 48, presso lo studio dell'avvocato FABIO PULSONI, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CANCELLERIA MASSIMINO, MILANA TITO, MILANA elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VAL DI FASSA 54, presso lo dell'avvocato FRANCO FELLI, che li difende,studio giusta delega in atti;
- controricorrenti 2002 avverso la sentenza n. 14848/99 del Tribunale di ROMA, 522 depositata il 02/08/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Alfredo udienza del 04/04/02 dal MENSITIERI;
udito l'Avvocato Luigi Maresca, per delega dell'Avvocato F.PULSONI, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Franco FELLI, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore s Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. ju -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 23.11.1990, ex art. 703 cpc, al RE di Palestrina, OR ed NR De IA, esponendo che da circa cinquant'anni due appezzamenti di terreno di loro proprietà siti nel Comune di Olevano Romano, distinti in catasto, il primo al fl.28 part. 22 e al fl. 14 part. 81 ed il secondo al fl. 14 part. 111-130-131-132 erano serviti da una strada vicinale e che recentemente NR SI aveva sbarrato l'imbocco della stessa in modo da impedirgliene t l'uso, chiedevano di essere reintegrati nel possesso u della servitù di passaggio. o Con decreto "inaudita altera parte" il RE ordinava al SI di riaprire per tutta la sua larghezza la strada in parola, rimuovendone il materiale che impediva il transito. il SI si Nella seconda fase del procedimento costituiva e, senza contestare l'avvenuto sbarramento della strada vicinale usata dai De IA, deduceva di aver concordato con costoro lo spostamento del passaggio su altra particella di terreno. giudizio, in posizione adesiva Intervenivano nel autonoma, prima NR UT e poi TI e NO IL, proprietari di altri appezzamenti serviti dalla strada di cui sopra, i quali formulavano 3 anch'essi domande di reintegrazione nel possesso della servitù. Con sentenza n. 305/97 il RE confermava i provvedimenti interdittali già emessi e condannava il resistente al rimborso delle spese di lite in favore delle controparti. Proposto gravame dal SI, al quale resistevano tempestivamente soltanto TI e NO IL, il Tribunale di Roma, con sentenza 31 maggio-2 agosto 1999, confermava la decisione di primo grado disattendendo le eccezioni in rito sollevate dall'appellante ed osservando, nel merito, che la eventuale natura pubblica della strada in questione, al cui riguardo, secondo l'assunto del predetto, pendeva giudizio dinanzi al T.A.R. del Lazio, non era rilevante ai fini dell'azione di reintegra essendo questa sempre esperibile nei rapporti tra privati anche quando oggetto dello spoglio sia un bene demaniale. Ricorreva per cassazione NR SI sulla base di cinque motivi (resistiti da TI e NO IL controricorso e memoria) i primi tre dei con quali, attenendo alla giurisdizione, venivano delibati dalla Sezioni Unite di questa Suprema Corte le sentenza n.15289 del 2001 , ritenutequali, con infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso avanzate dai controricorrenti e respinto il quarto motivo con il quale veniva denunziata, ex art. 360 n.4 cpc, la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 101 e 102 dello stesso giurisdizione del giudicecodice, dichiaravano la ordinario e rimettevano gli atti a questa seconda sezione civile della stessa Corte per l'esame delle censure di merito di cui al quinto motivo. t u A MOTIVI DELLA DECISIONE Con il quinto motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n. cpc, omessa/insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia. Rileva il ricorrente l'erroneità della motivazione del giudice d'appello nella parte in cui non aveva ritenuto provato l'accordo "inter partes" avente ad oggetto lo spostamento del passaggio con relativa chiusura del tratto stradale sito tra le particelle 8 e 10 di proprietà SI e Montanari, omettendo altresì il riconoscimento della validità dell'atto giuridico intercorso tra le parti quale negozio tutelato dall'art. 1322 cc,ponendo anzi un onere del tutto ultroneo ad esso SI di individuare la 5 diversa qualificazione giuridica о la natura la ragione per cui sarebbe stata inoperante la norma di cui all'art. 1350 n.12 сс individuante altra e diversa fattispecie, una transazione, che avrebbe trovato la sua ragion d'essere a lite instaurata e comunque in epoca posteriore al 1990, rispetto alla convenzione negoziale del 1988. Non poteva pertanto configurarsi spoglio violento e clandestino e sicuramente non nei confronti di IL t inTI e NO tutto quanto realizzato u esecuzione di accordi precisi e confermati nel tempo A (la scrittura privata risaliva al 1988 e l'esecuzione dei lavori era avvenuta nel 1990). La doglianza non può essere accolta. Nella decisione di prime cure il RE aveva dato atto che, non contestando il SI l'esistenza del passaggio sulla strada interpoderale parlando anzi di vera e propria servitù di passaggio, ammettendo inoltre di averne egli stesso effettuato la chiusura, tutta la sua difesa era stata incentrata, fin dalle prime battute, sull'affermazione dell'esistenza di un accordo intercorso nel gennaio 1991 fra esso SI ė i De IA con il quale sarebbe stata stabilita la chiusura del passaggio in parola e il suo spostamento su altra particella di terreno da ultimo 1 06 da lui acquistata, con la conseguente intervenuta cessazione della materia del contendere. Su tale tema centrale lo stesso SI aveva articolato prova testimoniale nonchè prodotto in atti un nastro registrato con relativa trascrizione di una conversazione tra lui medesimo ed i De IA. Da tali elementi il primo giudice aveva dedotto che, pur essendo incontestata l'esistenza di contatti tra le parti per raggiungere un accordo per la H controversia, come emergeva daldefinizione della copioso carteggio tra rispettivi difensori, l'esistenza di un accordo formale non era mai stata documentata in atti, nè l'accordo era stato raggiunto in sede di tentativo di conciliazione delle parti operato dallo stesso RE il 30.7.91 e nemmeno all'udienza del 20.6.96 quando le parti medesime erano state ancora una volta sentite personalmente dal giudice. Doveva ritenersi, di conseguenza, secondo il giudicante di prime cure, che mancava la prova di una avvenuta definizione transattiva della controversia che avrebbe dovuto esser fornita per iscritto ai sensi degli artt. 1967 e 1350 n.4 e 12 cc. Con il secondo motivo del gravame di merito avversO la sentenza di primo grado che lo aveva condannato 7 alla riapertura della strada interpoderale il SI, secondo quanto si evince dalla parte espositiva della decisione d'appello, aveva lamentato che il RE avesse negato valenza all'accordo intervenuto con i De IA nel 1991, per difetto di idonea forma, posto che l'accordo non doveva essere considerato una transazione. La Corte romana ha ritenuto tale doglianza non meritevole di accoglimento trattandosi di negozio ны soggetto ai requisiti di forma previsti dall'art. о 1350 n.ri 4 e 12 del codice civile, non avendo d'altronde l'appellante, che aveva contrastato la qualificazione giuridica data dal primo giudice all'accordo dedotto in giudizio, neppure indicato quale avrebbe dovuto essere, a suo giudizio, la natura dello stesso e le ragioni per le quali sarebbe inoperante la sopra richiamata norma. Il ricorrente, dopo aver riassunto nelle premesse dell'atto introduttivo del giudizio di cassazione il motivo di gravame di merito, qui riproposto come motivo di ricorso, negli stessi termini esposti dal giudice d'appello, ricollega il vizio di motivazione all'erroneo mancato denunciato in tale atto probatoria ad una riconoscimento di valenza convenzione negoziale del 1988-avente ad oggetto lo 0 08 ------ spostamento del passaggio di cui in argomento con relativa chiusura del tratto stradale sito tra le particelle 9 de 10,di proprietà SI e Montanari- che sarebbe stata poi confermata nel 1991 e che si porrebbe quale atto diverso per finalità ed oggetto rispetto all'istituto della transazione cui la Corte distrettuale si era riferita, ricollegandovi il difetto di forma. Senonchè, a parte che tale negozio giuridico non neppure sottoscritto, per ammissione t sarebbe stato ricorrente, dai De IA, attori in A dello stesso prime cure, il SI introduce per la prima volta in questa sede, e quindi inammissibilmente (nessun riferimento comunque, in violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, egli fornisce circa una collocazione nell'atto di gravame della relativa questione),un collegamento tra l'accordo del 1991, cui i giudici del merito hanno fatto espresso riferimento ritenendolo non provato per difetto di forma scritta, e l'asserita convenzione del 1988, di cui non vi è cenno nelle decisioni di primo e di secondo grado, ancora una volta non spiegando le ragioni per le quali quell'accordo non poteva esser considerato una transazione e le ragioni 9 della inoperatività della norma richiamata dai pregressi giudici. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità, con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. A
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente IL TI e al pagamento, in favore di NO, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro khi 44.00 oltre ad euro 2.500,00 per onorari. Meantia est. Franco Santorini Roma 4 aprile 2002. - Frames Affe IL CANCELLIERE C1 LO AL AZ DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 18 LUG. 2002 109T 129,11 IL CANCELLIERE C1 AL от заде MOOT TOT. 16010 PARAMCOMA 2 5 AGO 200 STT 28755 7003 (euro CEN p. (PPO) (Dot! sco E udiziari Respr L 3 L 0 E 0 D 10 ......