Sentenza 29 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2002, n. 11188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11188 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro agi rati1 1 8 8 /188 /0 Composta dagli Ill.mi S g.ri resident Dott. Vincenzo MILEO 6497/00 Rel. Consigliere 28795 Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere Dott. Donato FIGURELLI Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud.30/05/02 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LUIGINO, elettivamente domiciliato in ROMA CHINELLATO -- DI BELFIORE 2, presso lo studio MARTIRI P.ZZA DOMENICO CONCETTI, che lo rappresenta e2002 dell'avvocato 2536 difende, giusta delega in atti;
x 2 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 233/99 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 19/03/99 R.G.N. 146/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Venezia, Chinellato IG, sulla premessa che godeva di una rendita Inail del 21 % a decorrere dal 17 dicembre 1983 e che il 12 novembre 1993 l'istituto gli aveva comunicato la riduzione della rendita al 17 % a decorrere dal 1 dicembre 1993 e che, invece, la sordità da rumori era irreversibile e che, comunque era precluso all'Inail di poter riformulare una diagnosi per errore di valutazione commesso anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, chiedeva che l'Inail fosse condannato a corrispondergli la rendita del 21%. Avutasi la costituzione dell'Inail, che istava per il rigetto del ricorso, il pretore accoglieva la domanda. Su appello dell'Inail, il tribunale di Venezia, con sentenza del 13 dicembre 1998, confermava la sentenza, nel convincimento che l'Inail non avesse dato nessuna prova del fatto di aver dedotto ritualmente che la modificazione dei postumi della malattia professionale era intervenuta nei termini di legge. Avverso la sentenza l'Inail ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L'intimato si è costituito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di annullamento l'Inail denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 137 del testo unico n. 1124 del 1965 e con il secondo motivo vizi della motivazione. I due motivi, essendo connessi, possono essere trattati congiuntamente. Sostiene in sostanza l'istituto ricorrente che sussiste il proprio potere di diminuire la rendita a seguito di una diversa valutazione dei dati clinici relativi all'assicurato. Essi sono infondati. 1 Il punto focale della sentenza impugnata è costituito dalla considerazione del tribunale secondo la quale l'Inail non aveva tempestivamente dedotto che il miglioramento di cui al provvedimento del 12 novembre 1995 si era verificato nel quindicennio successivo alla data di costituzione della rendita. Nota infatti il tribunale che l'Inail si era limitato ad affermare che la revisione era stata effettuata entro l'anno di decadenza, omettendo però di effettuare la contestazione fondamentale anche nell'udienza del 29 gennaio 1997 fissata proprio per permettere all'Inail di controdedurre. Orbene leggendo il ricorso non si rinviene in esso nessuna censura specifica a questo passo fondamentale della sentenza del tribunale, perché invece l'Inail, spostando l'obiettivo e non esprimendo una censura puntuale, continua a sostenere che non può dirsi che la propria revisione sia stata tardiva, essendo invece intervenuta nei tre anni e duecetodieci giorni successivi alla scadenza del quindicennio. Tuale profilo della censura non può trovare accoglimento, in quanto la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che il potere dovere dell'Inail di procedere alla revisione della rendita erogata all'assicurato sussiste anche dopo la scadenza dei termini fissati dagli artt. 83 e 137 d.p.r. n. 1124 del 1965 ( dieci anni in caso di infortunio e quindici anni in caso di malattia professionale ), atteso che tali termini, operando esclusivamente sul piano del diritto sostanziale, segano soltanto il periodo massimo entro il quale assumono rilevanza giuridica le eventuali ipotesi di modificazione delle condizioni fisiche del titolare delle prestazioni;
anche per l'Istituto pertanto operano in termini decadenziali fissati per l'assicurato dall'art. 137, ultimo comma, del d.p.r. citato, nel senso che il relativo diritto può essere esercitato entro l'ulteriore termine di un anno ivi stabilito, con decorrenza dal consolidamento della situazione all'esito..... (omissis ), senza che lo 2 stesso Istituto possa avvalersi del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del medesimo TU, che afferisce esclusivamente all'azione proposta dal lavoratore per ottenere le prestazioni previdenziali (Cass., n. 15223 del 2000). "Per il resto il ricorso si attarda in considerazioni, che per quanto apprezzabili in sé, non hanno riferimento con la tematica versata nella lite. Ne segue che il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro..876. oltre ad euro 1.500 per onorario di avvocato, che vengono distratte in favore dell'avvocato Domenico Concetti che si è dichiarato antistatario. Roma, 30 maggio 2002 Bu other іневича Meleo Il Presidente Il Cons. est. Ви ANTE DA REGISTRO DELL O Давр ансь D I R I DI BOLLO, DI NI SPESA, TASSA DELL'ART. 10 29/06/ 2 1-8-73 N. 533 Лангайса 3