Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2003, n. 5341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5341 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL05341 /03 REPUBBLIČA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 19394/00 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron.
1.11779 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud.20/01/03 Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AC NC, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CIVITELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ENEL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che lo rappresenta e difende FRANCESCO CRIPPA, giusta 2003 unitamente all'avvocato 315 delega in atti;
-1-
- controricorrente -
9079/99 del Tribunale di avverso la sentenza n. MILANO, depositata il 12/10/99 R.G. N. 948/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. CANCELLIERE C1 Giovanni Cantsimo -2- R.G. n. 19394/00 Svolgimento del processo Il sig. CE RA, dipendente dall'Enel spa, inquadrato nella categoria B 1 del ccnl di riferimento, ricorre per la cassazione della sentenza, descritta in epigrafe, del Tribu- nale di Milano che, in riforma di quella di primo grado, ha respinto la sua domanda vol- ta ad ottenere nei confronti della società l'inquadramento nella superiore qualifica B 1 S dal 1° maggio 1993 e il conseguente trattamento economico. La sentenza impugnata, richiamata la declaratoria contrattuale, ha argomentato che in base ai compiti assegnati al ricorrente (ed ad altri suoi compagni di lavoro) non era e- mersa l'esistenza dei requisiti, richiesti dalla contrattazione collettiva, idonei a giustifica- re la domanda, posto che egli, in qualità di addetto al servizio "Pluritel", sulla base delle segnalazione dei guasti da parte degli utenti, senza alcuna valutazione tecnica del gua- sto, "limitandosi... a verificare se si tratti di guasto grave per l'esistenza di precedenti guasti o interventi o per lavori in corso, ovvero... per la pluralità di segnalazioni con- temporanee", provvedeva a smistare la comunicazione alla squadra esterna d'intervento, localizzando l'avaria sulla planimetria in suo possesso. In particolare, la sentenza ha escluso che, dalle testimonianze raccolte, diversamente da quanto sostenuto originariamente, il ricorrente "guidasse o coordinasse l'attività delle squadre esterne, determinando la priorità degli interventi", non avendo alcuna ingerenza nelle questioni di carattere tecnico, di contenuto specialistico, deputate ad altre figure professionali (gli assistenti). Contro questa sentenza il ricorrente prospetta i vizi di motivazione e le violazioni di legge infra descritti. Resiste la società intimata con controricorso, contestato con memoria da controparte. Motivi della decisione Con unico, complesso motivo di ricorso per cassazione il ricorrente illustra la "violazio- ne e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. (art. 360, n. 3 c. p. c.). Omessa, insufficiente e in ogni caso contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c., per omes- sa valutazione delle risultanze istruttorie emerse nel corso del primo grado di giudizio con riferimento allo svolgimento da parte dei ricorrente di mansioni dal contenuto spe- cialistico particolarmente elevato, nonché dei compiti di coordinamento della squadra 3 esterna di intervento nell'ambito delle mansioni di addetto alla ricezione e segnalazione guasti con il sistema Pluritel". In particolare, il ricorrente, riferita la testimonianza del teste DO all'udienza del 13 marzo 1997, contesta la ricostruzione effettuata dal Tribunale di Milano "sull'effettivo contenuto e rilevanza delle mansioni in concreto svolte dal sig. RA ...dall'1/5/1993, data di assegnazione al Centro Operativo Zonale in qualità di addetto alla ricezione e segnalazione guasti con il sistema Pluritel", risultandone incompleta la stima, essendo stato "omesso di considerare e valutare nella loro interezza le risultanze istruttorie emer- se nel primo grado di giudizio", correttamente apprezzate dal Pretore, da cui era "emersa la complessità e il contenuto specialistico delle mansioni, nonché il ruolo di coordina- mento svolto dal ricorrente nella fase di gestione dei disservizi della linea elettrica.". Il ricorso è infondato. Per l'esame della censura d'omessa motivazione su un punto decisivo della con- troversia, giova richiamare il costante insegnamento di questa Corte, secondo cui, con riferimento alla violazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., occorre la puntua- le individuazione del difetto di attività del giudice di merito, "che si verifica tutte le volte in cui egli abbia trascurato di dar conto, nella motivazione, non della de- duzione o dell'argomentazione che la parte soccombente ritiene rilevante per la sua tesi, ma di una circostanza obiettiva acquisita in sede istruttoria, potenzial- mente idonea, qualora fosse stata presa in considerazione, a condurre ad una deci- sione diversa da quella adottata, perché se il relativo errore non fosse stato com- messo, il giudizio sarebbe potuto essere diverso.". Pertanto, ad integrare il predetto difetto, occorre non solo che il fatto, emerso in sede dibattimentale, sia stato eluso dal giudice, ma anche che esso, per la sua in- cidenza immediata sui requisiti fondamentali del rapporto in contestazione, rilevi direttamente per la corretta soluzione della lite(v. da ultimo, Cass. 21 maggio 2002, n. 7453).. In particolare il giudizio della Corte ambrosiana, premesso il corretto riferimento alla declaratoria contrattuale della categoria appetita, derivante dalla disciplina col- lettiva del rapporto, ha individuato i criteri generali ed astratti caratteristici sia della qua- 4 lifica rivestita che di quella pretesa e, alla stregua dell'accertamento istruttorio delle mansioni effettivamente svolte, ha ritenuto, comparando fra loro questi elementi, di non condividere la tesi del RA con giudizio che, essendo ineccepibile sotto il profilo lo- gico giuridico, si sottrae alle censure proposte, che si limitano ad una contestazione ge- nerica dei criteri assunti dal Giudice d'appello a fondamento della propria decisione e indicati in sentenza. Infatti, si legge nella decisione qui impugnata che, "secondo la declaratoria contrattuale, 'appartengono alla categoria B1 superiore i dipendenti che svolgono funzioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria B1 hanno un contenuto profes- sionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza, di facoltà di rappresen- tanza attribuita dall'Ente, funzioni di sovrintendenza e di coordinamento di altri lavora- tori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni". Data questa situazione, conclude il Tribunale, deve escludersi che le mansioni concre- tamente svolte dal RA, di cui discute, riportandole, esaurientemente le prove (testi DO e RD), implicassero una valutazione tecnica del guasto limitandosi (come riferito nella narrativa di questa sentenza) l'odierno ricorrente "a verificare se si tratti di guasto grave per l'esistenza di precedenti guasti o interventi o per lavori in corso, ovve- ro... per la pluralità di segnalazioni contemporanee", sicché il suo intervento, "privo del quid pluris che caratterizza l'inquadramento superiore rivendicato", consisteva unica- mente nello smistare la comunicazione alla squadra esterna d'intervento, fornendo tutti i dati relativi alle utenze interessate al guasto, ricavando la localizzazione dell'avaria dalla planimetria in suo possesso. Infatti, secondo il fermissimo principio, da sempre ripetuto dalla giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., SS.UU., 27 dicembre 1997, n. 13045 e 11 giugno 1998, n. 5802), il controllo di legittimità sulla motivazione del giudice del merito, in rela- zione a censure che denunciano vizi di motivazione, non può tradursi in un riesa- me del fatto o in una rinnovazione del giudizio sul fatto, non consentendo questo giudizio il riesame del merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, le argomenta- zioni del giudice del merito, al quale spetta istituzionalmente il potere di indiv- duare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, di controllarre l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le risultanze quelle ritenute più i- donee a dimostrare i fatti in discussione, di dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge. In conclusione il ricorso deve essere respinto. Le spese processuali di questo giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese processuali che liquida in €..15,00, oltre € 2.500 (duemilacinquecento) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 20 gennaio 2003 Il Consigliere est. Il Presidente IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 14 APR 2003 CANCELLERIE CANCELLIERE CI ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA telmo O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 6