Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2017, n. 10265
CASS
Sentenza 17 gennaio 2017

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Non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli. (Fattispecie relativa all'omessa adeguata valutazione, da parte del datore di lavoro, dei rischi di trascinamento - già manifestatisi in precedenza - derivanti dall'utilizzo di uno straccio per le operazioni di pulitura e rifinitura delle calzature in produzione eseguite dal lavoratore in prossimità di una macchina spazzolatrice dotata di albero rotante. In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che il lavoratore potesse ritenersi edotto della situazione di rischio alla luce di un incidente verificatosi alcuni giorni prima).

Commentari2

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 2 ottobre 2017, con cui V. Francesca era stata condannata alla pena di euro duecento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 590, commi secondo e terzo, 583, comma primo, c.p., perché, in qualità di datore di lavoro della OMT s.r.l. per colpa generica e specifica causava a L. Luigi, operaio meccanico, una lesione personale grave consistente in amputazione netta a livello dell'articolazione interfalangea distale terzo dito mano sinistra, dalla quale derivava un indebolimento permanente di un organo; in particolare, consentiva che il L., intento a …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 31 marzo 2020

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 2 ottobre 2017, con cui V. Francesca era stata condannata alla pena di euro duecento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 590, commi secondo e terzo, 583, comma primo, c.p., perché, in qualità di datore di lavoro della OMT s.r.l. per colpa generica e specifica causava a L. Luigi, operaio meccanico, una lesione personale grave consistente in amputazione netta a livello dell'articolazione interfalangea distale terzo dito mano sinistra, dalla quale derivava un indebolimento permanente di un organo; in particolare, consentiva che il L., intento a …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2017, n. 10265
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10265
Data del deposito : 17 gennaio 2017

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