Sentenza 3 marzo 2000
Massime • 3
L'abrogazione delle norme preesistenti nella materia dei rifiuti ex art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, non equivale a cancellazione dei fatti reati commessi in precedenza, ma solo ad una verifica di compatibilità con il nuovo regime giuridico, nel complesso più severo.
Il trasporto dei rifiuti, quale possibile fase delle attività di gestione, deve essere autorizzato dalla autorità competente (la Regione o, su delega, la Provincia), da chiunque posto in essere e sottostare alle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione anche secondo il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, come risulta dall'art. 51, commi 1-2-3.
Operare il trasporto fuori dell'area di autorizzazione, in caso di rilascio della autorizzazione da parte della provincia, equivale a gestione di rifiuti non autorizzata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2000, n. 4398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4398 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Umberto Papadia Presidente del 03/03/00
1. Dott. Renato Acquarone Consigliere SENTENZA
2. " Aldo Rizzo Consigliere N. 939
3. " Amedeo Postiglione Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Pierluigi Onorato Consigliere N. 24526/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MA GI n. Noci 27.3.1941
avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 18.3.1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Gioacchino Izzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
La Corte di Appello di Lecce, con sentenza in data 18.3.1999, confermativa di quella del Pretore di Taranto del 22.10.1997, condannava MA GI alla pena di mesi due di arresto e di un milione di ammenda, con il beneficio della sospensione, per il reato di cui all'art. 6 lettera d D.P.R. 915/82 (trasporto tramite camion di rifiuti solidi urbani del Comune di Palagiano alla discarica di Mottola, fuori provincia, sulla base di una autorizzazione del 7.7.1994 valida solo per la provincia di Bari). Contro questa sentenza l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo che il D. Lgs. 22/97 avrebbe abrogato il reato in questione ed, in via subordinata, l'errore scusabile, posto che trattavasi di un solo trasporto di rifiuti.
Deduce, infine, il ricorrente carenza di motivazione sulla pena inflitta, che doveva essere più contenuta.
Il ricorso è infondato.
Il trasporto dei rifiuti, quale possibile fase della attività di gestione, deve essere autorizzato dalla autorità competente (la Regione o, su delega: la Provincia), da chiunque posto in essere e sottostare alle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione anche secondo il vigente D. Lgs. 22/97, come risulta dall'art. 51, 1^, 2^ e 4^.
Infatti l'abrogazione delle norme preesistenti nella materia dei rifiuti ex art. 56 D. Lgs. 22/97 non equivale a cancellazione dei fatti reati commessi in precedenza, ma solo ad una verifica di compatibilità con il nuovo regime giuridico, nel complesso più severo, osservando il principio del divieto di "reformatio in plius" nel caso concreto.
Nel merito la sentenza impugnata ha fondato il suo convincimento sulla circostanza che la ditta di autotrasporto del MA non era iscritta nell'Albo Nazionale delle Imprese Smaltitrici di rifiuti e, di conseguenza, poteva operare solo nell'ambito della provincia di Bari, che aveva rilasciato l'autorizzazione, valida naturalmente solo nel territorio di competenza.
Operare il trasporto fuori dell'area di autorizzazione equivale, infatti, a gestione di rifiuti non autorizzata.
Sul trattamento sanzionatorio esiste adeguata motivazione, incensurabile in sede di legittimità.
Lo stesso di casi per la pretesa buona fede dovuta a contrasti interpretativi, ove si consideri che questa Corte ha seguito un indirizzo molto chiaro, coerente e costante in relazione al D.P.R. 915/82 nel senso di ritenere necessaria l'autorizzazione per tutte le fasi possibili di smaltimento dei rifiuti.
P. Q. M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2000