Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2000, n. 4398
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Sentenza 3 marzo 2000

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L'abrogazione delle norme preesistenti nella materia dei rifiuti ex art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, non equivale a cancellazione dei fatti reati commessi in precedenza, ma solo ad una verifica di compatibilità con il nuovo regime giuridico, nel complesso più severo.

Il trasporto dei rifiuti, quale possibile fase delle attività di gestione, deve essere autorizzato dalla autorità competente (la Regione o, su delega, la Provincia), da chiunque posto in essere e sottostare alle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione anche secondo il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, come risulta dall'art. 51, commi 1-2-3.

Operare il trasporto fuori dell'area di autorizzazione, in caso di rilascio della autorizzazione da parte della provincia, equivale a gestione di rifiuti non autorizzata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2000, n. 4398
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4398
    Data del deposito : 3 marzo 2000

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