Sentenza 20 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di falso ideologico, il libretto delle misure e gli stati di avanzamento dei lavori pubblici sono atti pubblici, con la conseguenza che la condotta del geometra presso l'ufficio tecnico comunale che abbia apposto in essi false attestazioni, indicando come eseguiti lavori non eseguiti o solo parzialmente eseguiti o, comunque, eseguiti in modo difforme dalle previsioni, inducendo in errore il direttore dei lavori, integra gli estremi del reato di cui agli art. 48 e 479 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2004, n. 7329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7329 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 20/01/2004
1. Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - N. 65
3. Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 010501/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR CO N. IL 21/01/1940;
avverso SENTENZA del 11/12/2002 CORTE APPELLO di CAGLIARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. LATTANZI GIORGIO;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. Leonardo Filippi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
RC RA ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza dell'11 dicembre 2002 con la quale la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna pronunciata nei confronti del ricorrente per il reato continuato di falsità ideologica in atto pubblico. A quanto risulta dalla sentenza impugnata RA è stato ritenuto responsabile della falsità ideologica perché, quale geometra presso l'ufficio tecnico dell'assessorato ai lavori pubblici del Comune di Cagliari, con mansioni di assistente di cantiere per i lavori di manutenzione dei cimiteri di San Michele, Bonaria, Pirri e Monserrato, aveva indotto in errore il direttore dei lavori, ing. NI ON, determinandola a firmare il libretto delle misure e i primi due stati di avanzamento dei lavori ideologicamente falsi, essendo stati indicati come eseguiti lavori non eseguiti o solo parzialmente eseguiti o comunque eseguiti in modo difforme dalle previsioni.
Con i primi due motivi RA ha denunciato vizi di motivazione per quanto riguarda l'affermazione della sua responsabilità. Secondo il ricorrente in seguito alla dichiarazione di inutilizzabilità della testimonianza di NI ON era venuta a mancare la prova della asserita condotta ingannatoria del ricorrente e inoltre illogicamente la sentenza aveva prima affermato che la prospettazione dell'imputato di aver agito su disposizione dei superiori non lo avrebbe esonerato dalla responsabilità, perché egli sarebbe comunque stato responsabile in concorso con i superiori, e poi aveva escluso immotivatamente l'esistenza delle addotte disposizioni. Inoltre secondo il ricorrente la motivazione è illogica perché la sentenza dà credito all'imputato quando ammette i fatti e non anche quando accusa i suoi superiori.
I motivi sono manifestamente infondati perché la sentenza impugnata ha giustificato in modo logico la decisione rilevando che, indipendentemente dalla testimonianza della ON, la falsità era provata in modo certo dagli accertamenti tecnici e dalle stesse ammissioni dell'imputato, il quale del resto non avrebbe potuto smentire gli accertamenti tecnici;
ha osservato che le false attestazioni contenute nel libretto delle misure davano luogo a una responsabilità che non sarebbe venuta meno neppure se le falsità fossero dipese da disposizioni dei superiori;
infine ha escluso che vi fossero state queste disposizioni, rinviando alla motivazione sul punto contenuta nella sentenza di primo grado. Questa - come si legge nella sentenza impugnata - aveva evidenziato "che la vicenda nasceva dalla denuncia presentata da ON e NI, perciò non si spiegava per quale ragione, se avessero suggerito o indicato l'esigenza di una diversa contabilizzazione dal reale, avrebbero poi presentato la denuncia, portando all'attenzione dell'autorità giudiziaria la vicenda". Escluse dunque le disposizioni dei superiori, l'induzione in errore del direttore dei lavori secondo i giudici di merito era avvenuta attraverso le false attestazioni effettuate dal ricorrente nel libretto delle misure.
Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando erronea applicazione della legge penale, ha sostenuto che il libretto delle misure e i certificati di pagamento non sono atti pubblici ma certificati "e pertanto la loro falsificazione integra il meno grave delitto di falsità in certificazione amministrativa di cui all'art. 480 c.p.". Il ricorrente ha aggiunto che "la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che le attestazioni degli stati di avanzamento dei lavori hanno indubbia natura di atto pubblico, ma diversa funzione e diversa forma hanno i menzionati certificati di pagamento, che pertanto non possono essere parificati ai primi".
Anche questo motivo è manifestamente infondato. Occorre infatti ricordare che le falsità per le quali il ricorrente è stato imputato e condannato riguardavano il libretto delle misure e gli stati di avanzamento, che (come per gli stati di avanzamento riconosce lo stesso ricorrente) sono atti pubblici (ved. Sez. 5^, 20 novembre 1979, Manfredi, rv. 144253), e non i certificati di pagamento, e solo per completezza è da aggiungere che anche il certificato di pagamento è un atto pubblico, in quanto, "pur derivando da documenti contabili compilati a norma di regolamento, adempie a un a funzione probatoria autonoma, poiché comprova e rappresenta una situazione giuridica produttiva ex se di effetti, che non si identificano con quelli derivanti dai fatti attestati nei documenti precedentemente redatti" (Sez. 5^, 11 ottobre 1983, Giacomazzi, rv. 161984).
Pertanto deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento e inoltre, tenuto conto del contenuto dell'impugnazione e delle ragioni dell'inammissibilità, al versamento della somma di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004