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Sentenza 25 gennaio 2023
Sentenza 25 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2023, n. 3364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3364 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da GU EN, nato a [...] il [...] per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella ordinanza n. 16457/2022 del 14 aprile 2022 della Settima Sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette la memoria di replica del difensore, avv. Angelo Colucci, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe questa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da EN GU avverso l'ordinanza del 9 ottobre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che, decidendo quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata ex art. 671 cod. proc. pen. da EN GU in relazione alle condanne da lui riportate con le seguenti sentenze: Penale Sent. Sez. 5 Num. 3364 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 22/11/2022 1) sentenza n. 2645/16 del 28 settembre 2016 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, irrevocabile il 16 gennaio 2020, con la quale è stato condannato alla pena di anni 12, mesi 3 e giorni 10 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa per i reati di estorsione, autoriciclaggio, usura ed esercizio abusivo del credito commessi in Milano, Ungheria e Svizzera in epoca anteriore e prossima al gennaio 2014 e fino al novembre 2015; 2) sentenza della Corte di assise di appello di Milano del 20 febbraio 2006, irrevocabile in data 13 giugno 2007 con la quale è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso in Milano dal 1980 e sino al 1996; 3) sentenza del Tribunale di Milano del 16 dicembre 2005 n. 1305/05, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Milano in data 22 gennaio 2008, definitiva in data 17 maggio 2008, con la quale è stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il delitto di organizzazione e promozione di associazione per delinquere finalizzata all'evasione dell'IVA, commesso dal 1995 al 2002 in Lombardia ed Emilia Romagna, in aumento sulla pena di cui alla sentenza sub 2, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati. Il Giudice per le indagini preliminari ha motivato il rigetto affermando che, anche laddove i reati di cui al punto 1) fossero stati commessi con i proventi conseguiti attraverso i delitti di cui ai punti 2) e 3), tra i primi ed il secondo era trascorso un periodo di tempo così lungo da non consentire di ritenere che essi costituissero tutti attuazione di un unico disegno criminoso. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. EN GU chiedendone la correzione. A tal fine il ricorrente deduce che con il precedente ricorso per cassazione egli aveva lamentato l'omessa valutazione del rapporto tra lui e la famiglia AG, padre e figli, quali riciclatori. La Corte di cassazione, con l'ordinanza qui impugnata, aveva dichiarato inammissibile il ricorso affermando che il GU era stato condannato per il delitto ex art. 416-bis cod. pen. per l'affiliazione alla «cosca AG» e che egli apparteneva alla `ndrangheta. Lamenta, allora, il ricorrente che egli è stato condannato per aver fatto parte di un clan camorristico, il «clan GU», esistito sino al 1996, al quale non era affiliato alcuno dei componenti la famiglia AG;
PA AG era uno dei partecipi alla diversa associazione per delinquere finalizzata all'evasione dell'IVA; non esisteva alcuna «cosca AG». L'errore percettivo in cui era incorsa la Corte di cassazione aveva inciso sulla formazione della decisione qui impugnata, viziando il processo formativo della 2 volontà decisoria. In realtà, dalla lettura della sentenza indicata al punto 3) emergeva che il sodalizio capeggiato dal GU era già dedito al reimpiego dei capitali provento dei reati di evasione dell'IVA e che l'attività di autoriciclaggio era svolta anche attraverso PA AG. Nella sentenza indicata al punto 3) si affermava che il GU era stato capo dell'associazione finalizzata all'evasione dell'IVA dal 1995 al 2002, come da contestazione, e che tuttavia l'attività del GU era proseguita anche per oltre un quinquennio dal 2002. La sentenza del 22 gennaio 2008 della Corte di appello di Milano, che aveva affermato la sussistenza della continuazione tra i reati indicati ai punti 1) e 2), si era pronunciata su reati commessi a distanza di oltre dieci anni e dalla sentenza del 2005, alle pagine da 72 a 80, risultava che la movimentazione sui conti del correo BE NO era tutta ascrivibile all'esercizio abusivo di attività finanziaria e che sui conti affluiva il denaro provento dell'evasione dell'IVA, attività svolta anche dal AG, e da quei conti proveniva il denaro impiegato per effettuare i prestiti a varie persone, tra le quali VA TO, persona offesa di uno dei reati indicati al punto 3), e PA IE, padre di persona offesa per uno dei reati indicati al punto 3). Le conclusioni alle quali la Settima Sezione penale di questa Corte di cassazione era pervenuta erano il frutto del suddetto errore percettivo, in quanto erano stati invertiti gli argomenti spesi nel ricorso dichiarato inammissibile. Laddove si fosse percepito che il GU era il capo dell'associazione indicata al punto 2) e che la famiglia AG aveva riciclato ed investito i proventi dei reati fine di detta associazione, la decisione sarebbe stata diversa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Deve osservarsi che dalla motivazione della ordinanza qui impugnata emerge che il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile in quanto tendente a provocare una nuova, non consentita, valutazione di merito delle circostanze di fatto che erano già state vagliate dal Giudice dell'esecuzione. Con il ricorso straordinario il ricorrente sostiene che il Giudice dell'esecuzione avrebbe mal percepito il contenuto delle sentenze che lo hanno condannato per i reati in relazione ai quali egli ha chiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato, ossia proprio le sentenze che egli aveva chiesto alla Corte di cassazione di valutare con un'istanza ritenuta, per ciò stesso, inammissibile. 3 Le inesattezze contenute nell'ordinanza che si chiede di correggere, relative alla esistenza di una cosca AG o alla tipologia di associazione mafiosa per la quale l'odierno ricorrente è stato condannato (camorra e non 'ndrangheta), non hanno inciso sulla formazione della volontà decisoria, atteso che la Corte di cassazione ha in primo luogo escluso di poter accogliere l'istanza del ricorrente volta ad ottenere una rivalutazione del merito della decisione, ossia l'accertamento della sussistenza del vincolo della continuazione tra i vari reati sulla base dell'esame e della valutazione del contenuto delle varie sentenze di condanna. La decisione si è arrestata all'affermazione della impossibilità di detta rivalutazione e della inesistenza di contraddizioni o manifeste illogicità nella motivazione dell'ordinanza del Giudice della esecuzione, che, senza indicare quale fosse il nome della associazione di tipo mafioso o la tipologia della associazione mafiosa, aveva escluso che potesse ravvisarsi l'unicità del disegno criminoso che aveva condotto alla commissione dei vari delitti per i quali è stata pronunciata condanna sulla base del considerevole lasso di tempo che separava i reati indicati al punto 1) da quelli di cui ai punti 2) e 3) per i quali era stata già affermata la sussistenza del vincolo della continuazione. Non potendo affermarsi che l'errore in cui è incorsa la Corte di cassazione nell'emettere l'ordinanza qui impugnata abbia inciso sul contenuto della decisione, che altrimenti sarebbe stata diversa, il ricorso deve essere rigettato. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/11/2022.
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette la memoria di replica del difensore, avv. Angelo Colucci, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe questa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da EN GU avverso l'ordinanza del 9 ottobre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che, decidendo quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata ex art. 671 cod. proc. pen. da EN GU in relazione alle condanne da lui riportate con le seguenti sentenze: Penale Sent. Sez. 5 Num. 3364 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 22/11/2022 1) sentenza n. 2645/16 del 28 settembre 2016 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, irrevocabile il 16 gennaio 2020, con la quale è stato condannato alla pena di anni 12, mesi 3 e giorni 10 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa per i reati di estorsione, autoriciclaggio, usura ed esercizio abusivo del credito commessi in Milano, Ungheria e Svizzera in epoca anteriore e prossima al gennaio 2014 e fino al novembre 2015; 2) sentenza della Corte di assise di appello di Milano del 20 febbraio 2006, irrevocabile in data 13 giugno 2007 con la quale è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso in Milano dal 1980 e sino al 1996; 3) sentenza del Tribunale di Milano del 16 dicembre 2005 n. 1305/05, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Milano in data 22 gennaio 2008, definitiva in data 17 maggio 2008, con la quale è stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il delitto di organizzazione e promozione di associazione per delinquere finalizzata all'evasione dell'IVA, commesso dal 1995 al 2002 in Lombardia ed Emilia Romagna, in aumento sulla pena di cui alla sentenza sub 2, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati. Il Giudice per le indagini preliminari ha motivato il rigetto affermando che, anche laddove i reati di cui al punto 1) fossero stati commessi con i proventi conseguiti attraverso i delitti di cui ai punti 2) e 3), tra i primi ed il secondo era trascorso un periodo di tempo così lungo da non consentire di ritenere che essi costituissero tutti attuazione di un unico disegno criminoso. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. EN GU chiedendone la correzione. A tal fine il ricorrente deduce che con il precedente ricorso per cassazione egli aveva lamentato l'omessa valutazione del rapporto tra lui e la famiglia AG, padre e figli, quali riciclatori. La Corte di cassazione, con l'ordinanza qui impugnata, aveva dichiarato inammissibile il ricorso affermando che il GU era stato condannato per il delitto ex art. 416-bis cod. pen. per l'affiliazione alla «cosca AG» e che egli apparteneva alla `ndrangheta. Lamenta, allora, il ricorrente che egli è stato condannato per aver fatto parte di un clan camorristico, il «clan GU», esistito sino al 1996, al quale non era affiliato alcuno dei componenti la famiglia AG;
PA AG era uno dei partecipi alla diversa associazione per delinquere finalizzata all'evasione dell'IVA; non esisteva alcuna «cosca AG». L'errore percettivo in cui era incorsa la Corte di cassazione aveva inciso sulla formazione della decisione qui impugnata, viziando il processo formativo della 2 volontà decisoria. In realtà, dalla lettura della sentenza indicata al punto 3) emergeva che il sodalizio capeggiato dal GU era già dedito al reimpiego dei capitali provento dei reati di evasione dell'IVA e che l'attività di autoriciclaggio era svolta anche attraverso PA AG. Nella sentenza indicata al punto 3) si affermava che il GU era stato capo dell'associazione finalizzata all'evasione dell'IVA dal 1995 al 2002, come da contestazione, e che tuttavia l'attività del GU era proseguita anche per oltre un quinquennio dal 2002. La sentenza del 22 gennaio 2008 della Corte di appello di Milano, che aveva affermato la sussistenza della continuazione tra i reati indicati ai punti 1) e 2), si era pronunciata su reati commessi a distanza di oltre dieci anni e dalla sentenza del 2005, alle pagine da 72 a 80, risultava che la movimentazione sui conti del correo BE NO era tutta ascrivibile all'esercizio abusivo di attività finanziaria e che sui conti affluiva il denaro provento dell'evasione dell'IVA, attività svolta anche dal AG, e da quei conti proveniva il denaro impiegato per effettuare i prestiti a varie persone, tra le quali VA TO, persona offesa di uno dei reati indicati al punto 3), e PA IE, padre di persona offesa per uno dei reati indicati al punto 3). Le conclusioni alle quali la Settima Sezione penale di questa Corte di cassazione era pervenuta erano il frutto del suddetto errore percettivo, in quanto erano stati invertiti gli argomenti spesi nel ricorso dichiarato inammissibile. Laddove si fosse percepito che il GU era il capo dell'associazione indicata al punto 2) e che la famiglia AG aveva riciclato ed investito i proventi dei reati fine di detta associazione, la decisione sarebbe stata diversa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Deve osservarsi che dalla motivazione della ordinanza qui impugnata emerge che il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile in quanto tendente a provocare una nuova, non consentita, valutazione di merito delle circostanze di fatto che erano già state vagliate dal Giudice dell'esecuzione. Con il ricorso straordinario il ricorrente sostiene che il Giudice dell'esecuzione avrebbe mal percepito il contenuto delle sentenze che lo hanno condannato per i reati in relazione ai quali egli ha chiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato, ossia proprio le sentenze che egli aveva chiesto alla Corte di cassazione di valutare con un'istanza ritenuta, per ciò stesso, inammissibile. 3 Le inesattezze contenute nell'ordinanza che si chiede di correggere, relative alla esistenza di una cosca AG o alla tipologia di associazione mafiosa per la quale l'odierno ricorrente è stato condannato (camorra e non 'ndrangheta), non hanno inciso sulla formazione della volontà decisoria, atteso che la Corte di cassazione ha in primo luogo escluso di poter accogliere l'istanza del ricorrente volta ad ottenere una rivalutazione del merito della decisione, ossia l'accertamento della sussistenza del vincolo della continuazione tra i vari reati sulla base dell'esame e della valutazione del contenuto delle varie sentenze di condanna. La decisione si è arrestata all'affermazione della impossibilità di detta rivalutazione e della inesistenza di contraddizioni o manifeste illogicità nella motivazione dell'ordinanza del Giudice della esecuzione, che, senza indicare quale fosse il nome della associazione di tipo mafioso o la tipologia della associazione mafiosa, aveva escluso che potesse ravvisarsi l'unicità del disegno criminoso che aveva condotto alla commissione dei vari delitti per i quali è stata pronunciata condanna sulla base del considerevole lasso di tempo che separava i reati indicati al punto 1) da quelli di cui ai punti 2) e 3) per i quali era stata già affermata la sussistenza del vincolo della continuazione. Non potendo affermarsi che l'errore in cui è incorsa la Corte di cassazione nell'emettere l'ordinanza qui impugnata abbia inciso sul contenuto della decisione, che altrimenti sarebbe stata diversa, il ricorso deve essere rigettato. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/11/2022.